Dipartimento per
l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
Decreto Ministeriale 22 maggio
2007, n. 42
Modalità di attribuzione del credito
scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il Testo Unico, di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, art. 193-bis, comma 3, riguardante interventi di sostegno e di
recupero conseguenti all'abolizione degli esami di riparazione e di
seconda sessione;
Visto il D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59";
Visto il Decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 233 del 17/7/2006;
Vista la Legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la
riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante "Disposizioni in materia
di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la
scuola e le università", che sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 della
legge 10 dicembre 1997, n. 425, in particolare l'art. 1, comma 1;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, n.
323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla legge
11-1-2007, n. 1; Considerata la necessità di definire, ai sensi
dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio
2007, n. 1, le modalità di recupero dei debiti formativi;
Ravvisata la necessità di stabilire la nuova ripartizione del punteggio
da attribuire al credito scolastico, ai sensi dell'art. 1, capoverso
art. 3, comma 6, e dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n.
1, e, di conseguenza, di modificare le tabelle A, B, C allegate al
D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1988 e previste dall'art. 11 del medesimo
DPR n. 323;
Decreta
Art. 1
Attribuzione del credito scolastico
- Ai candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente,
dell'anno scolastico 2006/2007 e 2007/2008, relativamente
all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, continuano
ad applicarsi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio
2007, n. 1, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore
della medesima legge.
- I nuovi punteggi di credito scolastico indicati nelle tabelle
allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante,
si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 nei
confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno. Nell'anno
scolastico 2007/2008 l'applicazione si estenderà agli alunni delle
penultime classi e nell'anno scolastico 2008/2009 riguarderà anche
quelli delle ultime classi.
- A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, ai fini
dell'ammissione all'esame di Stato sono valutati positivamente nello
scrutinio finale gli alunni che conseguono la media del "sei".
- Per tutti i candidati esterni, a decorrere dall'anno scolastico
2008/2009, la Commissione di esame, fermo restando il punteggio
massimo di 25 punti, può aumentare il punteggio in caso di possesso
di credito formativo. Per esigenze di omogeneità di punteggio
conseguibile dai candidati esterni ed interni, tale integrazione può
essere di 1 punto.
Art. 2
Recupero dei debiti formativi
- Il nuovo regime normativo dei debiti formativi di cui all'art. 1
della legge 11 gennaio 2007, n. 1, si applica a decorrere dall'anno
scolastico 2006/2007 nei riguardi degli studenti frequentanti la
terzultima classe, secondo le modalità definite nel successivo art.
3.
- Ai candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente,
degli anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008, relativamente ai debiti
formativi, continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 3 , comma 1,
della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le disposizioni vigenti alla data
di entrata in vigore della medesima legge.
Art. 3
Modalità di recupero dei debiti formativi
- Nel caso di promozione deliberata ai sensi dell'art. 193-bis,
comma 3, del Testo Unico, di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, il dirigente scolastico comunica, per iscritto, alla
famiglia le motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di
classe, nonché un dettagliato resoconto sulle carenze dell'alunno,
indicando anche i voti proposti dai docenti in sede di scrutinio
nella disciplina o nelle discipline nelle quali l'alunno non ha
raggiunto la sufficienza. Contestualmente, il dirigente scolastico
fa presente alla famiglia che, ai fini dell'ammissione all'esame di
Stato, gli alunni debbono comunque saldare i debiti formativi
contratti nei precedenti anni scolastici.
- Di norma, l'alunno salda il debito formativo nel corso dell'anno
scolastico immediatamente successivo a quello in cui il debito
medesimo è stato contratto. Tenuto conto della natura delle carenze
residue o di particolari situazioni che abbiano comunque impedito il
completamento del recupero intrapreso, il Consiglio di classe, nello
scrutinio finale del penultimo anno, può decidere di concedere
all'alunno la possibilità di estinguere il debito, o la parte
residua di debito, nel corso dell'ultimo anno. Il Consiglio di
classe deve motivare la decisione assunta di promuovere alla classe
terminale l'alunno che non abbia saldato il debito formativo
contratto nella terzultima classe, specialmente nel caso in cui
l'alunno medesimo sia promosso con debito formativo relativo anche
alla penultima classe.
- Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nei
confronti degli alunni della terzultima classe promossi con debito
formativo nello scrutinio finale dell'anno scolastico 2006/2007 e
vengono estese agli studenti promossi con debito formativo nello
scrutinio finale dell'anno scolastico 2007/2008.
- Nello scrutinio del primo trimestre o del primo quadrimestre
dell'anno terminale il Consiglio di classe esamina la posizione
degli alunni con riferimento al saldo dei debiti formativi, ivi
compresi quelli contratti nel 1. terzultimo anno ed eventualmente
non saldati entro il penultimo anno. Constatata la presenza di
debiti formativi non saldati, il Consiglio di classe predispone, per
gli alunni interessati, prove specifiche volte a verificare il
superamento delle lacune pregresse riscontrate. Del calendario di
effettuazione delle prove il dirigente scolastico informa per
iscritto gli alunni e le rispettive famiglie. I risultati delle
prove devono essere comunicati agli interessati e alle loro famiglie
prima del 15 marzo.
- Nei confronti degli alunni che abbiano saldato nell'ultimo anno
di corso i debiti formativi contratti nel terzultimo anno non si
procede alla eventuale integrazione del credito scolastico relativo
al terzultimo anno.
- Il Collegio dei docenti ed i singoli Consigli di classe
all'inizio dell'anno scolastico programmano criteri, tempi e
modalità per l'attivazione degli interventi didattici finalizzati al
recupero dei debiti formativi, definendo altresì modalità di
informativa alla famiglia da parte dei Consigli di classe in ordine
all'andamento e agli esiti delle attività di recupero.
- Il recupero dei debiti formativi, negli istituti tecnici e
professionali, per le discipline aventi dimensione pratica o
laboratoriale, può avvenire anche all'interno di "laboratori
didattici" attivati in collaborazione con le imprese, il mondo del
lavoro e gli Enti locali.
- Al fine di prevenire l'insuccesso scolastico e di ridurre gli
interventi di recupero, il Collegio dei docenti ed i singoli
Consigli di classe, in sede di programmazione educativa e didattica,
predispongono attività di sostegno da svolgersi nel corso dello
stesso anno scolastico nel quale l'alunno evidenzia carenze di
preparazione in una o più discipline.
- I Consigli di classe, a conclusione degli interventi di
recupero, procedono ad accertare se i debiti rilevati siano stati
saldati. Di tale accertamento è data idonea e tempestiva
informazione sia agli alunni che alle famiglie.
Art. 4
Articolazione degli interventi di recupero dei debiti formativi
- Nella organizzazione degli interventi didattici finalizzati al
recupero dei debiti formativi può essere adottata anche
un'articolazione diversa da quella per classe, che tenga però conto
degli obiettivi formativi che devono essere raggiunti dai singoli
alunni.
- Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia didattica ed
organizzativa, possono attivare gli interventi di cui al comma 1
anche a partire dal termine delle lezioni dell'anno scolastico nel
quale il debito è stato rilevato.
- Le istituzioni scolastiche possono individuare anche modalità
diverse ed innovative di attività di recupero, che prevedano
collaborazioni esterne, al fine di garantire nelle scelte la
centralità dei bisogni formativi dello studente.
Art. 5
Risorse finanziarie
- Il Consiglio di istituto, su proposta del Collegio dei docenti,
con propria delibera, approva annualmente un piano di fattibilità
degli interventi di recupero, anche sulla base della consistenza
delle risorse a tal fine disponibili nel fondo di istituto, comprese
le erogazioni liberali di cui all'art. 13 del decreto legge 31
gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge n. 40 del 6 aprile 2007
ed altre eventuali risorse provenienti dalle collaborazioni di cui
al comma 3 del precedente articolo.
- I criteri per la utilizzazione del personale docente e non
docente da impiegare nelle attività di recupero sono definiti in
sede di contrattazione di istituto.
IL MINISTRO
Fioroni
TABELLA A
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del
D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)
CREDITO SCOLASTICO
Candidati interni
Media dei voti |
Credito scolastico (Punti) |
|
I anno |
II anno |
III anno |
M = 6 |
3-4 |
3-4 |
4-5 |
6 < M ≤ 7 |
4-5 |
4-5 |
5-6 |
7 < M ≤ 8 |
5-6 |
5-6 |
6-7 |
8 < M ≤ 10 |
6-8 |
6-8 |
7-9 |
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio
finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire
nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente
tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione,
oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica,
l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle
attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.
All'alunno che è stato promosso alla penultima classe o all'ultima
classe del corso di studi con un debito formativo, va attribuito il
punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della
tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo
riscontrato, il consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio
finale dell'anno scolastico successivo il punteggio minimo assegnato,
nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale
punteggio. Nei confronti degli alunni che abbiano saldato nell'ultimo
anno di corso i debiti formativi contratti nel terzultimo anno non si
procede alla eventuale integrazione del credito scolastico relativo al
terzultimo anno.
Gli alunni che non abbiano saldato i debiti formativi contratti nel
terzultimo e nel penultimo anno di corso non sono ammessi a sostenere
l'esame di Stato.
Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal
voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio
al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde M = 6,5).
TABELLA B
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 7 del
D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)
CREDITO SCOLASTICO
Candidati esterni
Esami di idoneità
Media dei voti inseguiti in esami di idoneità |
Credito scolastico (Punti) |
M = 6 |
3 |
6 < M ≤ 7 |
4-5 |
7 < M ≤ 8 |
5-6 |
8 < M ≤ 10 |
6-8 |
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di
idoneità. Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di
oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 in
caso di esami di idoneità relativi a 2 anni di corso in un unica
sessione. Esso va espresso in numero intero. Per quanto concerne
l'ultimo anno il punteggio è attribuito nella misura ottenuta per il
penultimo anno.
TABELLA C
(sostituisce la tabella prevista dall'art. 11, comma 8 del D.P.R. 23
luglio 1998, n. 323)
CREDITO SCOLASTICO
Candidati esterni
Prove preliminari
Media dei voti delle prove preliminari |
Credito scolastico (Punti) |
M = 6 |
3 |
6 < M ≤ 7 |
4-5 |
7 < M ≤ 8 |
5-6 |
8 < M ≤ 10 |
6-8 |
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove
preliminari. Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di
oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 o
per 3 in caso di prove preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a 3
anni di corso. Esso va espresso in numero intero. |