Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro relativo al personale del
Comparto Scuola
per il quadriennio normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007
A seguito del parere favorevole espresso dal
Comitato di Settore il 16 novembre 2007 sul testo dell’ipotesi di accordo
relativo al CCNL del personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo
2006 – 2009 e il primo biennio economico 2006 – 2007 e della certificazione
positiva resa dalla Corte dei Conti il 28 novembre 2007 sull’attendibilità
dei costi quantificati per l’accordo medesimo e sulla loro compatibilità con
gli strumenti di programmazione e bilancio, il giorno 29 novembre 2007, alle ore
10.30, ha avuto luogo l’incontro tra:
l’ARAN:
nella persona del Presidente
Avv. Massimo Massella Ducci Teri
firmato
ed i rappresentanti delle seguenti
Confederazioni e Organizzazioni sindacali:
per le Confederazioni sindacali:
CGIL firmato
CISL firmato
UIL firmato
CONFSAL firmato
CGU firmato
per le Organizzazioni Sindacali di categoria:
FLC/CGIL firmato
CISL SCUOLA firmato
UIL SCUOLA firmato
SNALS-CONFSAL firmato
FED.NAZ.GILDA/UNAMS firmato
Al termine della riunione le parti hanno
sottoscritto l’allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al
personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e il primo
biennio economico 2006-2007.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO
SCUOLA
QUADRIENNIO GIURIDICO 2006-09 E 1° BIENNIO
ECONOMICO 2006-07
INDICE GENERALE DEGLI ARTICOLI
Premessa
Capo I - disposizioni generali
art. 1 - campo di applicazione, durata,
decorrenza del presente contratto
art. 2 - interpretazione autentica del
contratto
Capo II - relazioni sindacali
art. 3 - obiettivi e strumenti
art. 4 - contrattazione collettiva integrativa
art. 5 - partecipazione
art. 6 - relazioni a livello di istituzione
scolastica
art. 7 - composizione delle delegazioni
art. 8 - assemblee
Capo III – norme comuni
art. 9 - misure incentivanti per progetti
relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro
l’emarginazione scolastica
art. 10 - mobilità territoriale, professionale
e intercompartimentale
art. 11 - pari opportunità
art. 12 - congedi parentali
art. 13 - ferie
art. 14 - festività
art. 15 - permessi retribuiti
art. 16 - permessi brevi
art. 17 - assenze per malattia
art. 18 - aspettativa per motivi di famiglia,
di lavoro, personali e di studio
art. 19 - ferie, permessi ed assenze del
personale assunto a tempo determinato
art. 20 - infortunio sul lavoro e malattie
dovute a causa di servizio
art. 21 - individuazione del personale avente
diritto di mensa gratuita
art. 22 - personale impegnato in attività di
educazione degli adulti ed in altre tipologie di attivita' didattica
art. 23 - termini di preavviso
Capo IV – docenti
art. 24 - intenti comuni
art. 25 - area docenti e contratto individuale
di lavoro
art. 26 - funzione docente
art. 27 - profilo professionale docente
art. 28 - attività di insegnamento
art. 29 - attività funzionali
all’insegnamento
art. 30 - attivita’ aggiuntive ed ore
eccedenti
art. 31 - ricerca e innovazione
art. 32 - ampliamento dell’offerta formativa
e prestazioni professionali
art. 33 - funzioni strumentali al piano
dell’offerta formativa
art. 34 - attività di collaborazione con il
dirigente scolastico
art. 35 - collaborazioni plurime
art. 36 - contratto a tempo determinato per il
personale in servizio
art. 37 - rientro in servizio dei docenti dopo
il 30 aprile
art. 38 - permessi ed assenze del personale
docente chiamato a ricoprire cariche elettive
art. 39 - rapporti di lavoro a tempo parziale
art. 40 - rapporto di lavoro a tempo
determinato
art. 41 - docenti che operano nell’ambito dei
corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di
specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie
art. 42 - servizio prestato dai docenti per
progetti concordati con le università
art. 43 - modalità di svolgimento delle
attività di tirocinio didattico presso le sedi scolastiche e delle funzioni di
supporto dell’attività scolastica
Capo V - personale ata
art. 44 - contratto individuale di lavoro
art. 45 - periodo di prova
art. 46 - sistema di classificazione
professionale del personale ata
art. 47 - compiti del personale ata
art. 48 - mobilità professionale del personale
ata
art.49 -valorizzazione della professionalità
degli assistenti amministrativi e tecnici e dei collaboratori scolastici
art. 50 - posizioni economiche per il personale
ata
art. 51 - orario di lavoro ata
art. 52 - permessi ed assenze del personale ata
chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive
art. 53 - modalità di prestazione
dell’orario di lavoro
art. 54 - ritardi, recuperi e riposi
compensativi
art. 55 - riduzione dell’orario di lavoro a
35 ore settimanali
art. 56 - indennità di direzione e
sostituzione del DSGA
art. 57 - collaborazioni plurime per il
personale ata
art. 58 - rapporto di lavoro a tempo parziale
art. 59 - contratto a tempo determinato per il
personale in servizio
art. 60 – rapporto di lavoro a tempo
determinato
art. 61 - restituzione alla qualifica di
provenienza
art. 62 - sequenza contrattuale
Capo VI - la formazione
art. 63 - formazione in servizio
art. 64- fruizione del diritto alla formazione
art. 65 - livelli di attività
art. 66 - il piano annuale delle istituzioni
scolastiche
art. 67 - i soggetti che offrono formazione
art. 68 - formazione in ingresso
art. 69 - formazione per il personale delle
scuole in aree a rischio o a forte processo immigratorio o frequentate da nomadi
art. 70 - formazione degli insegnanti che
operano in ambienti di apprendimento particolari
art. 71 - commissione bilaterale per la
formazione
Capo VII – tutela della salute
nell’ambiente di lavoro
art. 72 - finalità
art. 73 - il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza
art. 74 - organismi paritetici territoriali
art. 75 - osservatorio nazionale paritetico
della sicurezza
art. 76 - norme di rinvio
Capo VIII – aspetti economico-retributivi
generali
art. 77 - struttura della retribuzione
art. 78 - aumenti della retribuzione base
art. 79 - progressione professionale
art. 80 - tredicesima mensilità
art. 81 - effetti dei nuovi stipendi
art. 82 - compenso individuale accessorio per
il personale ata
art. 83 - retribuzione professionale docenti
art. 84 - fondo dell’istituzione scolastica
art. 85 - nuovi criteri di ripartizione delle
risorse per il finanziamento del fondo dell’istituzione scolastica
art. 86 - compensi accessori per il personale
in servizio presso ex IRRE e MPI
art. 87 - attività complementari di educazione
fisica
art. 88 - indennità e compensi a carico del
fondo d’istituto
art. 89 - direttore dei servizi generali e
amministrativi
art. 90 - norme transitorie di parte economica
Capo IX – norme disciplinari
Sezione I - personale docente
art. 91 - rinvio delle norme disciplinari
Sezione II - personale amministrativo,
tecnico e ausiliario
art. 92 - obblighi del dipendente
art. 93 - sanzioni e procedure disciplinari
art. 94 - competenze
art. 95 - codice disciplinare
art. 96 - rapporto tra procedimento
disciplinare e procedimento penale
art. 97 - sospensione cautelare in caso di
procedimento penale
art. 98 - comitato paritetico sul mobbing
art. 99 - codice di condotta relativo alle
molestie sessuali nei luoghi di lavoro
Capo X - personale delle scuole italiane
all’estero
art. 100 - vertenze ed organismi di
conciliazione
art. 101 - sistema delle relazioni sindacali
art. 102- partecipazione
art. 103 - impegni connessi con l’attuazione
dell’autonomia scolastica e con il piano dell’offerta formativa
art. 104 - progetti finalizzati al
miglioramento dell’offerta formativa ed al superamento del disagio scolastico
art. 105 - ferie
art. 106 - rapporto di lavoro a tempo
determinato
art. 107 - orari e ore eccedenti
art. 108 - mobilità tra le istituzioni
scolastiche all’estero
art. 109 - mobilità professionale verso le
istituzioni scolastiche all’estero
art. 110 - iscrizione alle graduatorie
permanenti per la destinazione all’estero
art. 111 - modalità di svolgimento della prova
di accertamento della conoscenza della lingua
art. 112 - valutazione della prova di
accertamento linguistico
art. 113 - riformulazione e aggiornamento delle
graduatorie permanenti
art. 114 - gestione delle graduatorie per la
destinazione all'estero
art. 115 - esaurimento di graduatoria e prove
straordinarie
art. 116 - durata del servizio all’estero
art. 117 - interruzione del servizio
all’estero
art. 118 - calcolo degli anni di servizio
all’estero
art. 119 - restituzione ai ruoli metropolitani
in caso di assenze per malattia
art. 120 - restituzione ai ruoli metropolitani
per incompatibilità e per motivi di servizio
art. 121 - restituzione al ruoli metropolitani
a seguito di sanzioni disciplinari
art. 122 - foro competente
art. 123 - norme applicative
art 124 - fruizione dei permessi
art. 125 - fruizione del diritto alla
formazione
art. 126 - sequenza contrattuale
Capo XI – personale delle istituzioni
educative
art. 127 - profilo professionale e funzione del
personale educativo
art. 128 - attivita' educativa
art. 129- azioni funzionali all'attività
educativa
art. 130 - attività aggiuntive
art. 131 - attività di progettazione a livello
di istituzione
art. 132 - attività di collaborazione con il
dirigente scolastico
art. 133 - obblighi di lavoro
art. 134 - norma finale
Capo XII - conciliazione ed arbitrato
art.135 - tentativo obbligatorio di
conciliazione
art.136 - arbitrato
art.137 - modalità di designazione
dell'arbitro
art.138 - norma finale
Capo XIII - telelavoro
art.139 - disciplina del telelavoro
art.140 - orario di lavoro
art.141 - formazione
art.142 - copertura assicurativa
art.143 - criteri operativi
art.144 - norma finale di rinvio
Capo XIV– disposizioni finali
art. 145 - personale in particolari posizioni
di stato
art. 146 - normativa vigente e disapplicazioni
art. 147 - aumenti contrattuali ai capi
d’istituto
art. 148 - previdenza complementare
art. 149 - verifica delle disponibilità
finanziarie complessive
art. 150 - norma di rinvio
INDICE GENERALE DEGLI ARTICOLI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO
SCUOLA
QUADRIENNIO GIURIDICO 2006-09 E 1° BIENNIO
ECONOMICO 2006-07
Le disposizioni contrattuali che seguono riportano
tutte le norme di fonte negoziale vigenti, sia che si tratti di nuove che di
precedenti, queste ultime modificate o meno.
Le disposizioni legislative, anche se
eventualmente abrogate, sono da considerarsi tuttora in vigore ai fini
contrattuali qualora esplicitamente richiamate nel testo che segue, come
previsto dell'art. 69 del d.lgs. n.165/2001.
La presente premessa fa parte integrante del CCNL
qui sottoscritto dalle parti.
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA,
DECORRENZA DEL PRESENTE CONTRATTO
1. Il presente contratto collettivo nazionale, per
il quadriennio giuridico 2006/2009 e per il biennio economico 2006/2007, si
applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a
tempo determinato appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del
contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto l’11 giugno 2007. Il
personale del comparto si articola nelle seguenti aree professionali:
a) area della funzione docente;
b) area dei servizi generali, tecnici e
amministrativi.
2. Il presente contratto concerne il periodo 1
gennaio 2006 – 31 dicembre 2009 per la parte normativa, ed è valido dal 1°
gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.
3. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno
della sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La
stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto
da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure
di cui all’art. 47 del decreto legislativo n.165/2001. Gli istituti a
contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono
applicati entro trenta giorni dalla predetta data di stipulazione.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si
rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle
parti con lettera raccomandata. In caso di disdetta, le disposizioni
contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal
successivo contratto collettivo, fermo restando quanto previsto dall’art.48,
comma 3, del d.lgs. n.165/2001.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a
tre mesi dalla data di scadenza
della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà
corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo
sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità
si applica la procedura contrattuale di cui agli artt. 47 e 48 del decreto
legislativo n.165/2001.
6. In sede di rinnovo biennale per la parte
economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla
comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel
biennio in questione, secondo quanto previsto dall’accordo tra Governo e parti
sociali del 23 luglio 1993.
7. Eventuali sequenze contrattuali previste nel
corpo del presente CCNL si intendono da svolgersi in sede ARAN e tra le Parti
firmatarie del CCNL.
8. Per quanto concerne il personale scolastico
delle province autonome di Trento e Bolzano, si applica quanto previsto dai
decreti legislativi 24.07.96, nn. 433 e 434, quest’ultimo come integrato dal
d.lgs. n.354/1997.
ART. 2 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL
CONTRATTO
1. Quando insorgano controversie
sull'interpretazione del contratto collettivo nazionale o integrativo, le parti
che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui
al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della
clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data
del primo incontro.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata
invia all’altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta
deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto
sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi
ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola
controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale o
integrativo.
Capo II - Relazioni sindacali
ART. 3 - OBIETTIVI E STRUMENTI
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel
rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità
dell’amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l’obiettivo di
contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di
lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare
l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività. Esso è
improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.
2. Qualora il contesto delle relazioni sindacali,
di cui al presente capo, faccia riferimento a criteri o linee di indirizzo che,
ai sensi dei successivi articoli, siano anche oggetto di trattativa integrativa
decentrata, queste stesse linee di indirizzo, al fine di garantire e tutelare
omogeneità di impostazione per l’intero sistema scolastico nazionale, possono
essere oggetto di indicazioni-quadro elaborate dal Ministro dell’Istruzione,
nell’ambito di quanto definito dal presente contratto e dandone preventiva
informazione alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si
articola nei seguenti modelli relazionali:
contrattazione collettiva: si svolge in ambito
territoriale nazionale, regionale e a livello di istituzione scolastica, con
le modalità, i tempi e le materie indicate agli articoli 4 e 6;
partecipazione: si articola negli istituti
dell’informazione, della concertazione e delle intese. Essa può prevedere
altresì l’istituzione di commissioni paritetiche con finalità propositive,
secondo le modalità indicate nell’articolo
5;
interpretazione autentica dei contratti
collettivi di cui all'art. 2.
ART. 4 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la
qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche
mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.
2. In sede di contrattazione collettiva
integrativa nazionale è disciplinato:
A) MOBILITA’:
con cadenza, di norma biennale, collegata alla
durata di definizione dell’organico, la mobilità compartimentale, a domanda e
d’ufficio. In tale ambito si dovrà garantire la stabilità pluriennale
dell’organico al fine di assicurare la continuità didattica del personale
docente con particolare riferimento ai docenti di sostegno e a quelli impegnati
nelle aree a rischio, nelle scuole di montagna e nelle classi funzionanti negli
ospedali. Inoltre, sempre in sede di contrattazione, verranno ricercate le forme
appropriate per favorire l’incontro tra competenze ed aspirazioni dei singoli
insegnanti e le esigenze formative che processi innovativi e diagnosi valutative
fanno maturare nelle singole scuole;
utilizzazione del personale in altre attività di
insegnamento;
utilizzazione del personale soprannumerario e
inidoneo, nonchè di quello collocato fuori ruolo;
procedure e criteri di utilizzazione del
personale, tenuto altresì conto di quanto previsto dalla legge n.268/2002 e
dalla legge n. 289/2002;
mobilità intercompartimentale.
B) FORMAZIONE: con cadenza annuale, obiettivi,
finalità e criteri di ripartizione delle risorse finanziarie per la formazione
del personale. Si perseguirà l’obiettivo di superare la frammentazione degli
interventi, ridefinendo le modalità di accreditamento degli enti e delle
associazioni professionali e disciplinari, nonchè delle iniziative idonee a
costituire adeguato supporto alle attività didattiche, le procedure per
strutturare le singole iniziative formative, riallocando le risorse a favore
dell’attività delle singole scuole e monitorando gli esiti della formazione.
C) con cadenza di norma biennale, criteri per
l’esercizio dei diritti e dei permessi sindacali.
D) con cadenza annuale, criteri e parametri di
attribuzione delle risorse per le scuole collocate in aree a rischio educativo,
con forte processo immigratorio e per la dispersione scolastica, per le funzioni
strumentali e per gli incarichi aggiuntivi del personale ATA.
3. Presso ciascuna direzione scolastica regionale
la contrattazione integrativa si svolge annualmente sulle seguenti materie:
linee di indirizzo e criteri per la tutela
della salute nell'ambiente di lavoro;
criteri di allocazione e utilizzo delle
risorse, provenienti dall’Ente Regione e da Enti diversi dal MPI, a
livello d’istituto per la lotta contro l’emarginazione scolastica e per
gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio, inclusa
l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il
finanziamento di moduli formativi, da concludersi entro il 31 ottobre;
criteri, modalità e opportunità formative
per il personale docente, educativo ed ATA.;
criteri di utilizzazione del personale;
criteri e modalità di verifica dei risultati
delle attività di formazione.
4. Presso ciascuna direzione scolastica regionale
la contrattazione integrativa si svolge con cadenza quadriennale sulle seguenti
materie:
criteri per la fruizione dei permessi per il
diritto allo studio;
criteri e modalità per lo svolgimento delle
assemblee territoriali e l'esercizio dei diritti e dei permessi sindacali;
istituzione di procedure di raffreddamento
dell’eventuale conflittualità contrattuale generatasi a livello di singola
istituzione scolastica;
modalità per la costituzione di una commissione
bilaterale incaricata dell’assistenza, supporto e monitoraggio delle
relazioni sindacali sul territorio regionale.
5. Il direttore regionale, nelle materie di cui al
comma 3, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini
congrui con l’inizio dell’anno scolastico, e, in ogni caso, entro i
successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall’inizio delle trattative.
6. La contrattazione integrativa si svolge alle
condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001.
La verifica sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
integrativa si attua ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n.165/2001.
Entro i primi 10 giorni di negoziato le parti non
assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette.
Decorsi ulteriori 20 giorni dall'inizio effettivo
delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di
iniziativa, nell’ambito della vigente disciplina contrattuale.
ART. 5 - PARTECIPAZIONE
1.Le
forme di partecipazione sindacale si svolgono al livello istituzionale
competente per materia.
L’Amministrazione scolastica nazionale e
regionale, con cadenza almeno annuale e nell’ambito delle proprie autonome e
distinte responsabilità, fornisce informazioni preventive e la relativa
documentazione cartacea e/o informatica necessaria sulle seguenti materie, ai
soggetti identificati all’articolo 7;
formazione in servizio, aggiornamento,
autoaggiornamento e piani di riconversione del personale in relazione alle
situazioni di esubero;
criteri per la definizione e la distribuzione
degli organici di tutto il personale;
modalità organizzative per l'assunzione del
personale a tempo determinato e indeterminato;
documenti di previsione di bilancio relativi
alle spese per il personale;
operatività di nuovi sistemi informativi o di
modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di
supporto dell’attività scolastica;
dati generali sullo stato dell'occupazione degli
organici e di utilizzazione del personale;
strumenti e metodologie per la valutazione della
produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in
rapporto alle sperimentazioni in atto;
andamento generale della mobilità;
esiti dei monitoraggi effettuati
dall’Amministrazione;
accesso all’intranet scolastico per le
informazioni di cui sono titolari le OO.SS. ai sensi del relativo CCNQ;
informazione sulle risorse globali assegnate
alle scuole per il loro funzionamento.
2. Su ciascuna delle materie previste al comma 1 e
sulle linee essenziali di indirizzo in materia di gestione della organizzazione
scolastica, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL possono richiedere, nel
termine di due giorni lavorativi dal ricevimento dell’informazione, che sia
attivato un tavolo di concertazione. Questo sarà aperto dall’Amministrazione
nel termine di cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della
richiesta di concertazione, e dovrà in ogni caso chiudersi nel termine
perentorio di sette giorni lavorativi dall’apertura.
ART. 6 - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE
SCOLASTICA
1. A livello di ogni istituzione scolastica ed
educativa, in coerenza con
l’autonomia della stessa e nel rispetto delle competenze del dirigente
scolastico e degli organi collegiali, le relazioni sindacali si svolgono con le
modalità previste dal presente articolo.
2. Sono materie di informazione preventiva annuale
le seguenti:
a. proposte di formazione delle classi e di
determinazione degli organici della scuola;
b. piano delle risorse complessive per il salario
accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
c. criteri di attuazione dei progetti nazionali,
europei e territoriali;
d. criteri per la fruizione dei permessi per
l’aggiornamento;
e. utilizzazione dei servizi sociali;
f. criteri di individuazione e modalità di
utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni
legislative, nonchè da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati
dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica
periferica con altri enti e istituzioni;
g. tutte le materie oggetto di contrattazione;
Sono materie di contrattazione integrativa le
seguenti:
h. modalità di utilizzazione del personale docente
in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e
modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano
delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
i. criteri riguardanti le assegnazioni del
personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi,
ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti
dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità
didattica. Ritorni pomeridiani;
j. criteri e modalità di applicazione dei diritti
sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti
dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e
integrata dalla legge n.83/2000;
k. attuazione della normativa in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro;
l. i criteri per la ripartizione delle risorse del
fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi
dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente,
educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e
comunitari;
m. criteri e modalità relativi alla organizzazione
del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente,
educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale
docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il
fondo di istituto;
Il dirigente scolastico, nelle materie di cui
sopra, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini
congrui con l’inizio dell’anno scolastico, e, in ogni caso, entro i
successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall’inizio delle trattative.
Queste ultime devono comunque iniziare non oltre il 15 settembre.
La contrattazione di cui sopra si svolge con
cadenza annuale. Le parti possono prorogare, anche tacitamente, l’accordo già
sottoscritto.
Se le Parti non giungono alla sottoscrizione del
contratto entro il successivo 30 novembre, le questioni controverse potranno
dalle Parti medesime essere sottoposte alla commissione di cui all’art.4,
comma 4, lettera d), che fornirà la propria assistenza.
Sono materia di informazione successiva le
seguenti:
n. nominativi del personale utilizzato nelle
attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
o. verifica dell’attuazione della contrattazione
collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse.
3. Le informazioni previste dal presente articolo
sono fornite nel corso di appositi incontri, unitamente alla relativa
documentazione.
4. Sulle materie che incidono sull’ordinato e
tempestivo avvio dell’anno scolastico tutte le procedure previste dal presente
articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal direttore generale
regionale per
le questioni che incidono sull’assetto organizzativo e, per le altre, nei
tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni.
I compensi per le attività svolte e previste dal
contratto integrativo vigente sono erogate entro il 31 agosto.
5. Fermo restando il principio dell'autonomia
negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai
criteri di comportamento richiamati di correttezza, di collaborazione e di
trasparenza, e fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, decorsi venti
giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive
prerogative e libertà di iniziativa.
6. I revisori effettuano il controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i
vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, secondo i principi
di cui all'art. 48 del d.lgs. n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto
collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata dal
dirigente scolastico per il controllo, entro 5 giorni, corredata dall'apposita
relazione illustrativa tecnico finanziaria.
Trascorsi 30 giorni senza rilievi, il
contratto collettivo integrativo viene definitivamente stipulato e produce i
conseguenti effetti. Eventuali rilievi ostativi sono tempestivamente portati a
conoscenza delle organizzazioni sindacali di cui al successivo art.7, ai fini
della riapertura della contrattazione.
ART. 7 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI
1. Le delegazioni trattanti sono costituite come
segue:
I - A livello di amministrazione:
-dal titolare del potere di rappresentanza o da un
suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari
degli uffici direttamente interessati alla trattativa.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle organizzazioni
sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente CCNL.
II - A livello di ufficio scolastico regionale:
a) Per la parte pubblica:
- dal dirigente titolare del potere di
rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo
delegato. L'amministrazione può avvalersi del supporto di personale di propria
scelta.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti territoriali delle
organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
III -A livello di istituzione scolastica:
Per la parte pubblica:
-dal dirigente scolastico.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dalla R.S.U. e dai rappresentanti territoriali
delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL, come
previsto dall'Accordo quadro 7-8-1998 sulla costituzione della RSU.
2. Il MPI può
avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa nazionale,
dell’assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (A.Ra.N.).
ART. 8 - ASSEMBLEE
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare,
durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo
di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite
in ciascun anno scolastico,
senza decurtazione della retribuzione.
2. In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di
personale (ATA e docenti) non
possono essere tenute più di due assemblee il mese.
3. Le assemblee che riguardano la generalità dei
dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno:
a) singolarmente o congiuntamente da una o più
organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1,
comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali;
b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai
singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1, dell’accordo
quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;
c) dalla RSU congiuntamente con una o più
organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1,
comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.
4. Le assemblee coincidenti con l'orario di
lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche
giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale
ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del
personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
5. Negli istituti di educazione, le assemblee
possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma precedente,
secondo le modalità stabilite con le procedure di cui all’art.6 e con il
vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.
6. Ciascuna assemblea può avere una durata
massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o
educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee
territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in
modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di
assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al
comma 1 del presente articolo.
7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la
sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note
dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione
scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o
istituzioni educative interessate all'assemblea.
La comunicazione deve essere affissa, nello stesso
giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa
interessata, comprese le eventuali sezioni
staccate o succursali. Alla
comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive
quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono
presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando
un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di
locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea
- o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo
dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone
comunicazione alle altre sedi.
8. Contestualmente all'affissione all'albo, il
dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al
personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione
individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in
servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del
computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
9. Il dirigente scolastico:
a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il
personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni
di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare
all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali
adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea,
del personale che presta regolare servizio;
b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il
personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione
d’istituto,
la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali
relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre
attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.
10. Non possono essere svolte assemblee sindacali
in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
11. Per il personale docente, quanto previsto dai
commi 1, 3, e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di
servizio per attività funzionali all'insegnamento.
12. Per le riunioni di scuola e territoriali
indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3
del presente articolo, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali
di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva
affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione
riguardante l'assemblea.
13. Per quanto non previsto e modificato dal
presente articolo restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista
dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto
1998 e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché
delle altre prerogative sindacali.
CAPO III – NORME COMUNI
ART. 9 - MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI
RELATIVI ALLE AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO
L’EMARGINAZIONE SCOLASTICA
1. Le Parti affermano il comune impegno ad
incentivare la scolarizzazione ed il raggiungimento di buoni esiti formativi
nelle aree a rischio e a forte processo immigratorio.
2. A tale scopo ogni direttore regionale stipulerà,
entro i termini di cui all’art.4, comma 3, lettera b, apposito contratto
integrativo regionale con le OO.SS. firmatarie del presente CCNL per indicare i
criteri di utilizzo da parte delle scuole del fondo accreditato dal Ministero
per le aree a rischio, a forte processo immigratorio e per la dispersione
scolastica, la durata dei progetti, gli obiettivi di lotta all’emarginazione
scolastica da conseguire e i sistemi di rilevazione dei risultati da comunicare
al MPI e alle OO.SS, favorendo la pluralità e la diffusione delle esperienze
sul territorio.
3. Le scuole, con riferimento allo specifico
contesto territoriale di rischio, accedono ai fondi in questione anche
consorziandosi in rete, e comunque
privilegiando la dimensione territoriale dell’area.
A tal fine saranno elaborati progetti
finalizzati al recupero dell’insuccesso scolastico anche con l'ampliamento
dell’offerta formativa..
4. I compensi per il personale coinvolto nelle
attività di cui al presente articolo saranno definiti in sede di contrattazione
d’istituto, sulla base dei criteri generali assunti in sede di contrattazione
regionale.
ART. 10 - MOBILITA’ TERRITORIALE,
PROFESSIONALE E INTERCOMPARTIMENTALE
1. I criteri e le modalità per attuare la mobilità
territoriale, professionale e intercompartimentale, nonché i processi di
riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti formativi, del
personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di
contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole la
fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque
il diritto individuale. La mobilità professionale del personale della scuola ha
come fine non solo superare o prevenire il soprannumero, ma anche valorizzare le
esperienze acquisite dal personale, sostenere lo scambio di esperienze nel
sistema scolastico e del lavoro pubblico.
2. In tale sede saranno definiti modalità e
criteri per le verifiche periodiche sugli effetti degli istituti relativi alla
mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale
integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti.
3. Analogamente si procederà per la
contrattazione relativa alla utilizzazione del personale.
4. A sostegno dei processi di innovazione, che
esigono un equilibrio dinamico tra le esigenze del sistema scolastico e le
aspettative del personale, la mobilità professionale è finalizzata a:
a) promuovere il reimpiego e la valorizzazione
delle professionalità esistenti;
b) promuovere la stessa mobilità professionale ai
fini del riassorbimento delle eccedenze di personale.
Ciò si può realizzare anche attraverso:
- specifici percorsi formativi di riqualificazione
e riconversione professionale mirati all’assegnazione di posti di lavoro
vacanti;
- rimborso spese, da erogare anche in misura
forfetaria, per l’effettiva frequenza dei relativi corsi;
- indennità forfetaria di prima sistemazione;
- incentivazione al conseguimento di titoli di
studio ed alla integrazione dei percorsi universitari, utili ai fini del
reimpiego.
5. La mobilità professionale a domanda
nell’ambito del comparto si attua sulla base della previsione del fabbisogno
di risorse professionali, mediante la programmazione delle iniziative di
formazione, riqualificazione e riconversione in ambito provinciale o regionale,
rivolta, con priorità, al personale appartenente a classi di concorso, aree
disciplinari, ruoli, aree e profili professionali in situazione di esubero. E’
assicurata la necessaria informazione al personale per il pieno esercizio del
diritto alla formazione.
6. Il personale che ha frequentato i corsi di cui
al precedente comma conseguendo il titolo richiesto è tenuto ad accettare la
sede assegnata, a domanda o d’ufficio, nella procedura di mobilità relativa
al tipo di posto o cattedra per il quale ha frequentato il corso.
7. La formazione, la riqualificazione e la
riconversione professionale di cui sopra è altresì orientata verso le esigenze
emergenti dall’attuazione dell’autonomia scolastica, con l’individuazione
di specifiche competenze e profili professionali innovativi connessi allo
sviluppo dell’educazione permanente e degli adulti, al potenziamento della
ricerca, sperimentazione, documentazione e aggiornamento educativo, alla
prevenzione e recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi
formativi, all’espansione dell’istruzione e formazione integrata
post-secondaria, nonché al rafforzamento dell’efficienza organizzativa e
amministrativa delle istituzioni scolastiche ed educative.
8. Sulla base di accordi promossi dal MPI con
altre Amministrazioni ed Enti pubblici si procede alla mobilità
intercompartimentale a domanda, previa definizione, nella contrattazione
integrativa nazionale, di criteri e modalità per l'individuazione del personale
da trasferire; la contrattazione integrativa prevederà anche le modalità di
informazione sulle posizioni di lavoro disponibili e sui connessi aspetti
retributivi, sulle indennità di prima sistemazione e sul rimborso delle spese
di trasferimento sostenute.
9. Nei confronti del personale che abbia fruito di
percorsi di mobilità professionale anche a seguito di procedure concorsuali è
applicabile l’istituto della restituzione al ruolo di provenienza, su posto
disponibile in tale ruolo, a domanda o, nel caso di verificato esito negativo
della prestazione lavorativa, d’ufficio. Sono, comunque, fatte salve le norme
sul periodo di prova, ove previsto, nonché la competenza degli organi
individuali o collegiali cui è demandata la formulazione di pareri obbligatori
e l’adozione dei conseguenti provvedimenti.
10. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo
n. 165/2001, il personale docente utilizzato, a domanda o d'ufficio, ivi
compresa l’assegnazione provvisoria, in
altro tipo di cattedra o posto, ha diritto all'eventuale trattamento economico
superiore, rispetto a quello di titolarità, previsto per detto tipo di cattedra
o posto. La maggiore retribuzione è corrisposta per il periodo di
utilizzazione, in misura corrispondente a quella cui l'interessato avrebbe avuto
titolo se avesse ottenuto il passaggio alla cattedra o posto di utilizzazione.
In caso di utilizzazione parziale, la
corresponsione avrà luogo in rapporto proporzionale con l'orario settimanale
d'obbligo.
11. Il servizio non di ruolo di cui agli articoli
485 e 569 del d.lgs. n.297/94 e successive modifiche è riconoscibile per intero
ai fini della mobilità a domanda, sia compartimentale che intercompartimentale.
ART. 11 - PARI OPPORTUNITÀ
1. Al fine di consentire una reale parità
uomini-donne, è istituito, presso il MPI il Comitato pari opportunità con il
compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari
opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125,
con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da una persona
designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del
presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il
presidente del Comitato è nominato dal Ministro dell’IUR e designa un
vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente
supplente.
2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
raccolta dei dati relativi alle materie di
propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;
formulazione di proposte in ordine ai medesimi
temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
c) promozione di iniziative volte ad attuare
le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità
delle persone nonchè a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n.
125/1991.
3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni
sindacali devono essere sentite le proposte
formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie
sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari
opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle
lavoratrici:
percorsi di formazione mirata del personale
sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo, con particolare
riferimento ai progetti per l'orientamento scolastico, alla riformulazione
dei contenuti d'insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di
testo, alle politiche di riforma;
azioni positive, con particolare
riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di formazione e
aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate;
iniziative volte a prevenire o reprimere
molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale;
flessibilità degli orari di lavoro;
fruizione del part-time;
processi di mobilità.
4. L'amministrazione assicura l'operatività del
Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo
funzionamento in applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo 29 ottobre
1998, n°387. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo,
nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato
è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici
della scuola, di cui deve essere data la massima pubblicizzazione.
5. Il Comitato per le pari opportunità rimane in
carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del
nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un
solo mandato.
6. A livello di Amministrazione scolastica
regionale, su richiesta delle organizzazioni sindacali abilitate alla
contrattazione integrativa, possono essere costituiti appositi comitati entro 60
giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, con composizione e compiti
analoghi a quello nazionale dei quali deve essere assicurato il funzionamento da
parte delle Direzioni regionali. Il Presidente è nominato dal Direttore
regionale.
ART. 12 - CONGEDI PARENTALI
Al personale dipendente si applicano le vigenti
disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D. L.gs. n.
151/2001.
2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai
sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001 alla lavoratrice o al
lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 dello stesso decreto, spetta
l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse
e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni
consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di
convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all'art. 17, comma 8.
Durante il medesimo periodo di astensione, tale periodo è da considerarsi
servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga
dell’incarico di supplenza.
3. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici
spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato
prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura
ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il
restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo
ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di
effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta è accolta qualora sia
avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni
di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice
rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 39
del D. Lgs. n. 151/2001.
4. Nell'ambito del periodo di astensione dal
lavoro previsto dall'art. 32 , comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001, per le
lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta
giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili
anche in modo frazionato, non riducono
le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti
per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità
per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
5. Successivamente al periodo di astensione di cui
al comma 2 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi
previsti dall'art. 47, comma 1, del D. L.gs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri
ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età
del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza
retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 2. Ciascun genitore,
alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di
cinque giorni lavorativi l’anno, per le malattie di ogni figlio di età
compresa fra i tre e gli otto anni.
6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi
4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali
giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo
trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi
di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della
lavoratrice.
7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei
periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n.151/2001,
la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con
l’indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici
giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può
essere inviata anche per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché
sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale
disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo
di astensione.
8. In presenza di particolari e comprovate
situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui
al precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro le quarantotto
ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
ART. 13 - FERIE
1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo
indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie
retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione,
escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o
straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni
lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett.
a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno
diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste
dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo
prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti
dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda
la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il
sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i
giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati
in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal
servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di
servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è
considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi
retribuiti di cui all'art. 15
conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non
sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere
richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale
docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la
rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale
docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale
docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata
alla possibilità di sostituire il
personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e,
comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche
per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto
previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio
ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che
abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso
dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal
personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei
periodi di sospensione dell'attività didattica.
In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà
delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno
successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio,
il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle
ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti,
assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi
continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano
interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al
rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello
di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha,
inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non
goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie
adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero
ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve
essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli
accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per
assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali
assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di
lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si
procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo
determinato che indeterminato.
ART. 14 - FESTIVITÀ
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4
giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre
1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo
Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente
in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma
1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni
caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine
delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico
successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.
ART. 15 - PERMESSI RETRIBUITI
1. Il dipendente della scuola con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione
anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami: gg. 8
complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per
il viaggio;
- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro
il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente
stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi.
I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi
al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.
2. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda,
nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o
familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e
con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di
attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni
previste in tale norma.
3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un
permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio,
con decorrenza indicata dal dipendente
medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al
matrimonio stesso.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere
fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le
ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta
l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità
di direzione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3
ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre
1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato
dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente
fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.
7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne
ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche
disposizioni di legge.
ART. 16 - PERMESSI BREVI
1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al
dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a
tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi
permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale
di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore.
Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che
siano orarie di lezione.
2. I permessi complessivamente fruiti non possono
eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale A.T.A.; per il
personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di
insegnamento.
3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello
della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non
lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Il recupero da parte del personale docente avverrà
prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi
didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare
servizio il docente in permesso.
4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero
per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una
somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore
non recuperate.
5. Per il personale docente l’attribuzione dei
permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in
servizio.
ART. 17 - ASSENZE PER MALATTIA
1. Il dipendente assente per malattia ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della
maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo
episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al
lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore
periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun
trattamento retributivo.
3. Prima di concedere su richiesta del dipendente
l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2 l'amministrazione procede
all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite del competente
organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la
sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a
svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto
previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento
disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente
inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può procedere,
salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto
corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla
sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo
e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e
professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Direttore regionale sulla base
di criteri definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale.
6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli
previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione
dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di
legge a tutela degli affetti da TBC, nonché quanto previsto dalla legge 26
giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
8. Il trattamento economico spettante al
dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è
il seguente:
intera retribuzione fissa mensile, ivi
compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale
accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque
denominato, per i primi nove mesi di assenza.
Nell'ambito di tale periodo per le malattie
superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il
successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete
anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e
continuativo;
b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a)
per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del
periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.
9. In caso di gravi patologie che richiedano
terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo
dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo,
oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di
assenza dovuti alle conseguenze certificate delle
terapie. Pertanto per i giorni
anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.
10. L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di
comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico o
educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non
oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche
nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.
11. Il dipendente, salvo comprovato impedimento,
è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola
prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla
eventuale prosecuzione della stessa, comunicando per le vie brevi la presumibile
durata della prognosi. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è
prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
12. L'istituzione scolastica o educativa, oppure
l'amministrazione di appartenenza o di servizio può disporre, sin dal primo
giorno, il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge, attraverso il competente organo sanitario. Il controllo non è disposto
se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private.
13. Il dipendente, che durante l'assenza, per
particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del
domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne immediata comunicazione,
precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
14. Il dipendente assente per malattia, pur in
presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a
farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno,
anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore
19.
15. La permanenza del dipendente nel proprio
domicilio durante le fasce orarie come sopra definite può essere verificata
nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
16. Qualora il dipendente debba allontanarsi,
durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato per visite mediche,
prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che
devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva
comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria
di reperibilità da osservare.
17. Nel caso in cui l'infermità sia causata da
colpa di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente
liquidato da parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche della
normale retribuzione - è versato dal dipendente all'amministrazione fino a
concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai
sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La
presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte
dell’amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo
responsabile.
18. Le disposizioni di cui al presente articolo
sono comunque adottate nel rispetto dell’art. 35 della legge 27.12.2002, n.289
e successive modifiche.
ART. 18 - ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA,
DI LAVORO, PERSONALI E DI STUDIO
1. L'aspettativa per motivi di famiglia o
personali continua
ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10
gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano.
L'aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA.
L'aspettativa è erogata anche ai docenti di
religione cattolica di cui all'art. 3, comma 6 e 7 del D.P.R. n. 399/1988, ed al
personale di cui al comma 3 dell'art. 19 del presente CCNL, limitatamente alla
durata dell'incarico.
2. Ai sensi della predetta norma il dipendente può
essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato
di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l'art. 453
del D.P.R. n. 297 del 1994.
3. Il dipendente è inoltre collocato in
aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare,
l’esperienza di una diversa attività
lavorativa o per superare un periodo di prova.
ART. 19 - FERIE, PERMESSI ED ASSENZE DEL
PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO
1. Al personale assunto a tempo determinato, al
personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale
non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si
applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in
materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il
personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti
commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo
determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del
rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione
delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno
scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno
scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni
nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale
docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia
chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si
dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del
rapporto.
3. Il personale docente ed ATA assunto con
contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine
delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio
scolastico.
4. Fermo restando tale limite, in ciascun anno
scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è
corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel
secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto
alla conservazione del posto senza assegni.
5. Il personale docente assunto con contratto di
incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, secondo la
disciplina di cui all'art. 309 del D.lgs. n. 297 del 1994, e che non si trovi
nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988,
assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non
superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione calcolata
con le modalità di cui al comma 4.
6. Le assenze per malattia parzialmente retribuite
non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
7. Al personale docente, educativo ed ATA assunto
a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 5, sono
concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel
limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli
eventualmente richiesti per il viaggio. Sono, inoltre, attribuiti permessi non
retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall’art.15,
comma 2.
8. I periodi di assenza senza assegni interrompono
la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
9. Il dipendente di cui al presente articolo ha
diritto a tre giorni di permesso retribuito per lutti per perdita del coniuge,
di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la
famiglia anagrafica e di affini di primo grado.
10. Nei casi di assenza dal servizio per malattia
del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato
stipulato dal dirigente scolastico, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre
1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo,
alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali,
retribuiti al 50%.
11. I periodi di assenza parzialmente retribuiti
di cui al precedente comma 10 non interrompono la maturazione dell'anzianità di
servizio a tutti gli effetti.
12. Il personale docente ed ATA assunto a tempo
determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso
retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
13. I permessi di cui ai commi 9 e 12 sono
computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
14. Al personale di cui al presente articolo si
applicano le norme relative ai congedi parentali come disciplinati dall’art.12.
15. Al personale di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni relative alle gravi patologie, di cui all’art.17,
comma 9.
ART. 20 - INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE
DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul
lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione
del posto il periodo di malattia necessario affinchè il dipendente giunga a
completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera
retribuzione di cui all’art. 17, comma 8, let. a).
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se
l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al
lavoratore spetta l'intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione
del posto di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 3.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo
sono dirette alla generalità del personale della scuola e pertanto si applicano
anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata
della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina conferita in
costanza delle patologie di cui sopra.
ART. 21 - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE AVENTE
DIRITTO DI MENSA GRATUITA
1. Il diritto alla fruizione del servizio di mensa
gratuita riguarda il personale docente in servizio in ciascuna classe o sezione
durante la refezione.
2. Laddove, per effetto dell’orario di
funzionamento adottato dalle singole scuole, nella sezione risultino presenti
contemporaneamente due insegnanti, entrambi hanno diritto al servizio di mensa.
3.Nella scuola elementare ne hanno diritto gli
insegnanti assegnati a classi funzionanti a tempo pieno e a classi che svolgano
un orario settimanale delle attività didattiche che prevede rientri
pomeridiani, i quali siano tenuti ad effettuare l’assistenza educativa alla
mensa nell’ambito dell’orario di insegnamento.
4.Nella scuola media ne hanno diritto i docenti in
servizio nelle classi a tempo prolungato che prevedono l’organizzazione della
mensa, assegnati sulla base dell’orario scolastico alle attività di
interscuola e i docenti incaricati dei compiti di assistenza e vigilanza sugli
alunni per ciascuna classe che attui la sperimentazione ai sensi dell’art. 278
del decreto legislativo n. 297/94.
5.Il personale ATA di servizio alla mensa
usufruisce anch’esso della mensa gratuita.
6.Ulteriori, eventuali modalità attuative possono
essere definite in sede di contrattazione integrativa regionale, ferme restando
le competenze del MIUR per quanto concerne le modalità di erogazione dei
contributi ai Comuni.
ART. 22 - PERSONALE IMPEGNATO IN ATTIVITA' DI
EDUCAZIONE DEGLI ADULTI ED IN ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITA' DIDATTICA
1. Sono destinatari del presente articolo i
docenti che operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali della
scuola secondaria superiore, nelle scuole presso gli ospedali e gli istituti
penitenziari.
Considerata la specificità professionale che
contraddistingue il settore dell’educazione degli adulti, si stabilisce che:
a) deve essere assicurata la precedenza nelle
operazioni di mobilità a domanda o d’ufficio per analoga tipologia per chi
abbia maturato esperienza nel settore o abbia frequentato specifici percorsi di
formazione in ingresso;
b) in sede di piano nazionale di aggiornamento
saranno annualmente definiti risorse e interventi formativi mirati agli
obiettivi dell’educazione degli adulti;
c) secondo cadenze determinate in sede locale, può
essere prevista la convocazione di conferenze di servizio che devono vedere il
coinvolgimento dei docenti del settore quale sede di proposta per la definizione
del piano di formazione in servizio, nonchè di specifiche iniziative per i
docenti assegnati per la prima volta a questo settore;
d) l’articolazione dell’orario di rapporto con
l’utenza dei docenti in servizio presso i centri territoriali permanenti è
definita in base alla programmazione annuale dell’attività e
all’articolazione flessibile su base annuale. Nelle funzioni di competenza dei
docenti all’interno dell’orario di rapporto con l’utenza si debbono
considerare le attività di accoglienza e ascolto, nonché quelle di analisi dei
bisogni dei singoli utenti. Per le attività funzionali alla prestazione
dell’insegnamento si fa riferimento a quanto stabilito dal successivo art. 29;
e) la contrattazione integrativa regionale
sull’utilizzazione del personale disciplina le possibili utilizzazioni sia in
corsi ospedalieri sia in classi ordinarie, anche al fine di individuare scuole
polo che assicurino l’attività educativa in un certo numero di ospedali. Al
personale è garantita la tutela sanitaria a livello di informazione, di
prevenzione e controllo sulla base di intese con l’autorità sanitaria
promosse dall’autorità scolastica;
f) nelle scuole carcerarie è garantita la tutela
sanitaria a livello di informazione, di prevenzione e controllo, ivi compresa la
possibilità per docenti di accedere ai presidi medici, sulla base di intese con
le autorità competenti promosse dall’autorità scolastica;
g) la contrattazione integrativa regionale
riguarderà anche il personale di cui al presente articolo, con particolare
riguardo alla specificità delle tematiche relative al settore, anche in
riferimento ai processi di innovazione in corso e in considerazione
dell’espansione quantitativa e qualitativa del settore. In sede di
contrattazione integrativa regionale sarà prevista una specifica ed autonoma
destinazione di risorse per il personale impegnato nel settore.
2 .Le Parti concordano di rimandare ad apposita
sequenza contrattuale la disciplina della materia in attesa che sia attuato
l’art. 1, comma 632, della legge finanziaria 27.12.2006, n.296-
ART. 23 - TERMINI DI PREAVVISO
1. In tutti i casi in cui il presente contratto
prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione
dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come
segue:
- 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio
fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio
fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio
oltre 10 anni.
CAPO IV - DOCENTI
ART. 24 - INTENTI COMUNI
1. Le Parti confermano gli esiti, sottoscritti il
24 maggio 2004, della Commissione che ha operato ai sensi dell’art. 22 del
CCNL 24.07.03.-
Le Parti stesse si impegnano a ricercare, in sede
contrattuale, in coerenza con lo sviluppo dei processi di valutazione
complessiva del sistema nazionale d’istruzione e con risorse specificamente
destinate, forme, modalità, procedure e strumenti d’incentivazione e
valorizzazione professionale e di carriera degli insegnanti.
ART. 25 - AREA DOCENTI E CONTRATTO INDIVIDUALE
DI LAVORO
1. Il personale docente ed educativo degli
istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli
istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area
professionale del personale docente.
2.Rientrano in tale area i docenti della scuola
dell’infanzia; i docenti della scuola primaria; i docenti della scuola
secondaria di 1° grado; i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria
di 2° grado; il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili.
3. I rapporti individuali di lavoro a tempo
indeterminato o determinato del personale docente ed educativo degli istituti e
scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da contratti
individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa
comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente.
4. Nel contratto di lavoro individuale, per il
quale è richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati:
tipologia del rapporto di lavoro;
data di inizio del rapporto di lavoro;
data di cessazione del rapporto di lavoro per
il personale a tempo determinato;
qualifica di inquadramento professionale e
livello retributivo iniziale;
compiti e mansioni corrispondenti alla
qualifica di assunzione;
durata del periodo di prova, per il personale
a tempo indeterminato;
sede di prima destinazione, ancorché
provvisoria, dell'attività lavorativa.
5. Il contratto individuale specifica le cause che
ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di
lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. E' comunque causa di
risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne
costituisce il presupposto.
6. L'assunzione a tempo determinato e a tempo
indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo
parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 4
indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro.
ART. 26 - FUNZIONE DOCENTE
1. La funzione docente realizza il processo di
insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale,
civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli
obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e
gradi dell'istruzione.
2. La funzione docente si fonda sull’autonomia
culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività
individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento
e formazione in servizio.
3. In attuazione dell’autonomia scolastica i
docenti, nelle attività collegiali, attraverso processi di confronto ritenuti
più utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico
– didattici, il piano dell’offerta formativa, adattandone l’articolazione
alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio -
economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi
obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse
discipline. Dei relativi risultati saranno informate le famiglie con le modalità
decise dal collegio dei docenti.
ART. 27 - PROFILO PROFESSIONALE DOCENTE
1. Il profilo professionale dei docenti è
costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche,
organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione
tra loro correlate ed interagenti, che
si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di
sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione
professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi
generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli
indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola.
ART. 28 - ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO
1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni
modalità organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale e sia
coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di
studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il
miglioramento dell’offerta formativa.
2. Nel rispetto della libertà d’insegnamento, i
competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle
attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di
apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità
previste dal Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle
istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo
1997 – e, in particolare, dell’articolo 4 dello stesso Regolamento-, tenendo
conto della disciplina contrattuale.
3. Gli obblighi di lavoro del personale docente
sono correlati e funzionali alle esigenze come indicato al comma 2.
4. Gli obblighi di lavoro del personale docente
sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla
prestazione di insegnamento.
Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente
scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi
collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del
personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere
attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è
deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione
dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel
corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è
data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7-
5. Nell’ambito del calendario scolastico delle
lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in
25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella
scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione
secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.
Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari,
vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base
plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri
collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle
lezioni. Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente
eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa è destinata, previa
programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di
recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei
processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in
particolare provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio
dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato
totalmente la quota oraria eccedente l’attività frontale e
di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in
sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni
nell’ambito del plesso di servizio.
6. Negli istituti e scuole di istruzione
secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti, il
cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al
completamento dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura
di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la
costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi
integrativi, con particolare riguardo, per la scuola dell'obbligo, alle finalità
indicate al comma 2, nonché mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e,
in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed
interscolastiche.
7. Al di fuori dei casi previsti dal comma
successivo, qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne
comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate
dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei
docenti.
8. Per quanto attiene la riduzione dell'ora di
lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla
didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del
22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che
le hanno confermate. La relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o
d’istituto.
9. L'orario di insegnamento, anche con riferimento
al completamento dell'orario d'obbligo, può essere articolato, sulla base della
pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti
ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di
norma, non eccedente le quattro ore.
10. Per il personale insegnante che opera per la
vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa o
durante il periodo della ricreazione
il tempo impiegato nelle predette
attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica.
ART. 29 - ATTIVITÀ FUNZIONALI
ALL’INSEGNAMENTO
1. L’attività funzionale all’insegnamento è
costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi
ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere
collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione,
documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori
degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle
delibere adottate dai predetti organi.
2. Tra gli adempimenti individuali dovuti
rientrano le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle
esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.
3. Le attività di carattere collegiale
riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei
docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine
anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali,
quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole
materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei
consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a
queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei
docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di
servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da
prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami,
compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
4. Per assicurare un rapporto efficace con le
famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del
servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio dei
docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con
le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio,
pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo
idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza
degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima
dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.
ART. 30 - ATTIVITA’ AGGIUNTIVE E ORE
ECCEDENTI
1. Le
attività aggiuntive e le ore eccedenti d’insegnamento restano disciplinate
dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative,
attualmente vigenti all’atto delle stipula del presente CCNL.
ART. 31 - RICERCA E INNOVAZIONE
1. In sede di contrattazione integrativa nazionale
saranno definite modalità e criteri di utilizzazione di eventuali finanziamenti
aggiuntivi destinati al sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa
funzionali allo sviluppo dei processi d’innovazione e finalizzati alla
valorizzazione del lavoro d’aula e al miglioramento dei livelli di
apprendimento.
2. In sede di contrattazione integrativa nazionale
saranno altresì definite modalità e criteri di utilizzazione di eventuali
risorse aggiuntive per le scuole che, sulla base di valutazioni oggettive
operate dal sistema nazionale di valutazione, tengano conto delle condizioni
iniziali di contesto finalizzate all’elevazione degli esiti formativi.
ART. 32 - AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
E PRESTAZIONI PROFESSIONALI
1. I docenti, in coerenza con gli obiettivi di
ampliamento dell'offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche,
possono svolgere attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, nella
propria o in altra istituzione scolastica, in relazione alle esigenze formative
provenienti dal territorio, con esclusione degli alunni delle proprie classi,
per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum
scolastico e per attività di recupero. Le relative deliberazioni dei competenti
organi collegiali dovranno puntualmente regolamentare lo svolgimento di tali
attività, precisando anche il regime delle responsabilità.
ART. 33 - FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO
DELL’OFFERTA FORMATIVA
1. Per la realizzazione delle finalità
istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è
costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la
realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa dell’istituto e
per la realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni
esterni alla scuola. Le
risorse utilizzabili, per le funzioni strumentali, a livello di
ciascuna istituzione scolastica, sono
quelle complessivamente spettanti sulla base dell'applicazione dell’art. 37
del CCNI del 31.08.99 e sono annualmente assegnate dal MPI.
2. Tali funzioni strumentali sono identificate con
delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano dell’offerta
formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e
destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall’insegnamento
e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d’istituto.
3. Le scuole invieranno tempestivamente al
Direttore generale regionale competente schede informative aggiornate in ordine
alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti, e ciò allo scopo di
effettuarne il monitoraggio.
4. Le istituzioni scolastiche possono, nel caso in
cui non attivino le funzioni strumentali nell’anno di assegnazione delle
relative risorse, utilizzare le stesse nell’anno scolastico successivo.
ART. 34 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON IL
DIRIGENTE SCOLASTICO
1. Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n.165/2001,
in attesa che i connessi aspetti retributivi siano opportunamente regolamentati
attraverso gli idonei strumenti normativi, il dirigente scolastico può
avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed
amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati
specifici compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale
docente retribuibili, in sede di contrattazione d'istituto, con i finanziamenti
a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le collaborazioni
col dirigente scolastico di cui all’art. 88, comma 2, lettera e).
ART. 35 - COLLABORAZIONI PLURIME
1. I docenti possono prestare la propria
collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici
progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di
particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo
docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri
anche parziali dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed
è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a
condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.
ART. 36 - CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER IL
PERSONALE IN SERVIZIO
1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art.
28, il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola,
rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado
d’istruzione, o per altra classe di concorso, purchè di durata non inferiore
ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la
titolarità della sede.
2. L’accettazione dell’incarico comporta
l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il
personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
ART. 37 - RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI DOPO
IL 30 APRILE
1. Al fine di garantire la continuità didattica,
il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del
posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi
nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività
didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola
sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed
educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della
scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente
del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli
scrutini e le valutazioni finali. Il
predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di
docenti delle classi terminali.
ART. 38 - PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE
DOCENTE CHIAMATO A RICOPRIRE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE
1. Nei confronti del personale docente chiamato a
ricoprire cariche elettive, si applicano le norme di cui al d.lgs 18.08.2000, n.267
e di cui all’art. 68 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165. Il personale che si
avvalga del regime delle assenze e dei permessi di cui alle leggi predette, è
tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire dall'inizio dell'anno scolastico,
alla scuola in cui presta servizio, apposita dichiarazione circa gli impegni
connessi alla carica ricoperta, da assolvere nel trimestre successivo, nonché a
comunicare mensilmente alla stessa scuola la conferma o le eventuali variazioni
degli impegni già dichiarati.
2. Nel caso in cui il docente presti servizio in
più scuole, la predetta dichiarazione va presentata a tutte le scuole
interessate.
3. Qualora le assenze dal servizio derivanti
dall'assolvimento degli impegni dichiarati non consentano al docente di
assicurare la necessaria continuità didattica nella classe o nelle classi cui
sia assegnato può farsi luogo alla nomina di un supplente per il periodo
strettamente indispensabile e, comunque, sino al massimo di un mese, durata
prorogabile soltanto ove se ne ponga l'esigenza in relazione a quanto dichiarato
nella comunicazione mensile di cui al comma 1, sempreché non sia possibile
provvedere con altro personale docente in soprannumero o a disposizione.
4. Per tutta la durata della nomina del supplente
il docente, nei periodi in cui non sia impegnato nell'assolvimento dei compiti
connessi alla carica ricoperta, è utilizzato nell'ambito della scuola e per le
esigenze di essa, nei limiti dell'orario obbligatorio di servizio.
prioritariamente per le supplenze e per i corsi di recupero.
5. La programmazione delle assenze di cui ai
precedenti commi 1 e 2 non ha alcun valore sostitutivo della documentazione
espressamente richiesta dal D.lgs. n.267/2000, che dovrà essere prodotta
tempestivamente dall'interessato.
ART. 39 - RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
1. L'Amministrazione scolastica costituisce
rapporti di lavoro a tempo parziale sia all'atto dell'assunzione sia mediante
trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti
interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di
personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di
ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la
dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo
parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo
pieno.
3. Ai fini della costituzione di rapporti di
lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze
di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di
concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun
insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia, nei casi
previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di
insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.
4. Con ordinanza del MPI, previa intesa con i
Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri
e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1,
nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di norma
pari al 50% di quella a tempo pieno; in particolare, con la stessa ordinanza
sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per
ciascun ruolo, profilo professionale e classe di concorso a cattedre, da
riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione alle eventuali situazioni di
soprannumero accertate.
5. I criteri e le modalità di cui al comma 4,
nonché la durata minima delle prestazioni lavorative sono preventivamente
comunicate dal MPI alle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 1,
punto 1/b e verificate in un apposito incontro.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve
risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della
prestazione lavorativa.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio
ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni
giorni della settimana del mese, o di determinati
periodi dell'anno (tempo parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione risultante
dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo
parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere
continuativo; né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni
dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Nell'applicazione degli altri istituti normativi
previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della
prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a
tempo pieno.
9. Al personale interessato è consentito, previa
motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre
prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e
non siano incompatibili con le attività d'istituto.
10. Il trattamento economico del personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione
lavorativa.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale
hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse
pari a quello dei lavoratori a tempo
pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di
giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
12. Il trattamento previdenziale e di fine
rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs. n.61/2000.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti
previsti dal presente articolo, le disposizioni contenute nell’O.M. n.446/97,
emanata in applicazione delle norme del CCNL 4 agosto 1995 e delle leggi n.662/96
e n. 140/97, con le integrazioni di cui all’O.M. n.55/98.
ART. 40 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
1. Al personale di cui al presente articolo, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 4 dell’art. 25.
2. Nei casi di assunzione in sostituzione di
personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il
nominativo del dipendente sostituito.
3. In tali casi, qualora il docente titolare si
assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette
giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e
fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa
delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per
l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa
assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure
giustificative dell’assenza del titolare medesimo.
Le domeniche, le festività infrasettimanali e il
giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata
del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di
servizio. Nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale
ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi
dell’art. 2109, comma 1, del codice civile.
4. Il rapporto di lavoro a tempo determinato può
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per effetto di
specifiche disposizioni normative.
5. Gli insegnanti di religione cattolica sono
assunti secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.lgs. n. 297 del 1994,
mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora
permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di
legge.
6.Il rapporto di lavoro del personale di cui al
precedente comma è costituito, secondo quanto previsto nei punti 2.3., 2.4,
2.5. del D.P.R. 16 dicembre 1985, n.751, possibilmente in modo da pervenire
gradualmente a configurare, limitatamente alle ore che si rendano disponibili,
posti costituiti da un numero di ore corrispondente all'orario d'obbligo
previsto, in ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.
7. Il personale di cui al presente articolo, con
orario settimanale inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della
disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque,
all’elevazione del medesimo orario settimanale.
ART. 41 - DOCENTI CHE OPERANO NELL'AMBITO DEI
CORSI DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA E DI SCUOLE DI
SPECIALIZZAZIONE PER L'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE
1. In sede di redazione dell’orario di servizio
scolastico si terrà conto dell’esigenza di consentire la presenza nella sede
universitaria dei docenti con compiti di supervisione del tirocinio e di
coordinamento del medesimo con altre attivita' didattiche nell'ambito dei corsi
di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione
per l'insegnamento nelle scuole secondarie.
ART. 42 - SERVIZIO PRESTATO DAI DOCENTI PER
PROGETTI CONCORDATI CON LE UNIVERSITÀ
1.Ove si stipulino convenzioni tra Università,
Direzioni generali regionali e scuole per progetti relativi all’orientamento
universitario ed al recupero dei fuori corso universitari, ai docenti coinvolti
in detti progetti dovrà essere rilasciata idonea certificazione dell’attività
svolta.
2. Su tali convenzioni il Direttore generale
regionale fornisce alle OO.SS. informazione preventiva.
3. Le Università potranno avvalersi, a loro
carico,
di personale docente per il raggiungimento di specifiche finalità.
4. Nelle ipotesi del presente articolo i docenti
interessati potranno porsi o in aspettativa non retribuita o in part- time
annuale, o svolgere queste attività in aggiunta agli obblighi ordinari di
servizio, previa autorizzazione del dirigente scolastico.
ART. 43 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITÀ DI TIROCINIO DIDATTICO PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE E DELLE FUNZIONI DI
SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA
1. Lo studente universitario in tirocinio si
configura come una risorsa per la scuola che lo accoglie.
2. Esso può essere utilizzato in attività
istituzionali in compresenza di un docente della scuola.
3. Lo studente universitario in tirocinio
partecipa alle attività collegiali e
al/ai consigli della classe cui si appoggia e alle eventuali attività
extracurriculari, quando previsto dal relativo programma di tirocinio, che vanno
computate all’interno delle ore di tirocinio.
4. Al docente tutor, sono riconosciute le ore di
lavoro aggiuntivo anche con modalità forfetaria ivi comprese le attività di
raccordo con i docenti universitari o con i supervisori per i progetti di
tirocinio; dei predetti impegni si terrà conto in sede di redazione
dell’orario di servizio.
CAPO V - PERSONALE ATA
ART. 44 - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
1. Il personale amministrativo, tecnico e
ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria,
degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e degli
istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni amministrative,
contabili, gestionali, strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza
connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di
collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente.
2. Tali funzioni sono assolte sulla base dei
principi dell’autonomia scolastica di cui all’articolo 21 della legge n.
59/1997 dei regolamenti attuativi e delle conseguenti nuove competenze
gestionali riorganizzate, in ogni istituzione scolastica, sulla base del
principio generale dell’unità dei servizi amministrativi e generali e delle
esigenze di gestione e organizzazione dei servizi tecnici, con il coordinamento
del direttore dei servizi generali e amministrativi.
3. Il personale di cui al comma 1 è collocato
nella distinta area professionale del personale A.T.A.
4. I rapporti individuali di lavoro a tempo
indeterminato o determinato del personale ATA degli istituti e scuole statali di
ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da contratti individuali, nel
rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del
contratto collettivo nazionale vigente.
5. Nei casi di assunzione in sostituzione di
personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il
nominativo del dipendente sostituito.
6. Nel contratto di lavoro individuale, per il
quale è richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati:
- tipologia del rapporto di lavoro;
- data di inizio del rapporto di lavoro;
- data di cessazione del rapporto di lavoro
per il personale a tempo determinato;
- qualifica di inquadramento professionale e
livello retributivo iniziale;
- compiti e mansioni corrispondenti alla
qualifica di assunzione;
- durata del periodo di prova, per il
personale a tempo indeterminato;
- sede di prima destinazione, ancorché
provvisoria, dell'attività lavorativa.
7. Il contratto individuale specifica le cause che
ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di
lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. E' comunque causa di
risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne
costituisce il presupposto.
8. L'assunzione a tempo determinato o
indeterminato può
avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In
quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 6 indica anche
l'articolazione dell'orario di lavoro.
ART. 45 - PERIODO DI PROVA
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo
indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come
segue:
- 2 mesi per i profili delle aree A e A super;
- 4 mesi per i restanti profili.
In base a criteri predeterminati
dall'Amministrazione, possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti
che lo abbiano già superato in un equivalente profilo professionale presso
altra amministrazione pubblica.
Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti
appartenenti ai ruoli della medesima Amministrazione che siano stati inquadrati
in aree superiori o in profili diversi della stessa area a seguito di processi
di riqualificazione che ne abbiano verificato l'idoneità.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di
prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di
assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti da leggi o
regolamenti non disapplicati dalla previgente normativa contrattuale.
In caso di malattia il dipendente ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il
rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia
derivante da causa di servizio si applica l'art. 20 del presente CCNL.
4. Le assenze riconosciute come causa di
sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento
economico previsto per i dipendenti non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna
delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di
preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di
sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della
comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere
motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il
rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in
servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a
tutti gli effetti.
7. In caso di recesso, la retribuzione è
corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della
tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la
retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
8. Il periodo di prova può essere rinnovato o
prorogato alla scadenza.
9. Il dipendente proveniente dalla stessa o da
altra Amministrazione del comparto, durante il periodo di prova, ha diritto alla
conservazione del posto senza retribuzione, e in caso di mancato superamento
della prova, o per recesso dello stesso dipendente rientra, a domanda, nella
qualifica e profilo di provenienza.
10. Al dipendente già in servizio a tempo
indeterminato presso un’Amministrazione del comparto, vincitore di concorso
presso Amministrazione o ente di altro comparto, è concesso un periodo di
aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata del
periodo di prova.
11. Durante il periodo di prova, l’interessato
è utilizzato nelle attività relative al suo profilo professionale.
12. La conferma del contratto a tempo
indeterminato per superamento del periodo di prova è di competenza del
dirigente scolastico, come previsto dall’art.14 del DPR 08.03.99, n.275.
ART. 46 - SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA .
1. I profili professionali del personale ATA sono
individuati dall’allegata tabella A. Le modalità di accesso restano
disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne per i requisiti
culturali, che sono individuati dall'allegata tabella B.
2. Il sistema di classificazione del personale,
improntato a criteri di flessibilità correlati alle innovazioni organizzative,
è articolato in cinque aree comprendenti ciascuno uno o più profili
professionali; la corrispondenza tra aree e profili è individuata nella
successiva tabella C.
ART. 47 - COMPITI DEL PERSONALE ATA
1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:
a) dalle attività e mansioni espressamente
previste dall’area di appartenenza;
b) da incarichi specifici che, nei limiti delle
disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano
l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di
particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione
del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.
2. La relativa attribuzione è effettuata dal
dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti
dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività. Le
risorse utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna
istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, nell’anno
scolastico 2002-3, sulla base dell'applicazione dell’art. 50 del CCNI del
31.08.99.
Esse saranno particolarmente finalizzate per
l’area A per l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla
persona, all’assistenza agli alunni diversamente abili e al pronto soccorso.
ART. 48 - MOBILITA’ PROFESSIONALE DEL
PERSONALE ATA
1. I passaggi interni al sistema di
classificazione di cui all’art.46 possono avvenire:
A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:
a) I passaggi del personale A.T.A. da un’area
inferiore all’area immediatamente superiore avvengono mediante procedure
selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato
dall’amministrazione, le cui modalità saranno definite con la contrattazione
integrativa nazionale, comunque nel rispetto di quanto sancito dalla Corte
Costituzionale con sentenze n. 1/99 e n.194/2002.
b) Alle predette procedure selettive, collegate
alla formazione,
è consentita la partecipazione anche del personale privo dei titoli di studio
previsti per il profilo professionale di destinazione - fatti salvi i titoli
abilitativi previsti da norme di legge - purchè in possesso del titolo di
studio stabilito dall’allegata tabella B per l’accesso al profilo di
appartenenza o comunque del titolo che ha dato accesso al medesimo profilo, e
fatto salvo, comunque, il possesso di un’anzianità di almeno cinque anni di
servizio effettivo nel profilo di appartenenza.
B) ALL’INTERNO DELL’AREA con le seguenti
procedure:
Il passaggio dei dipendenti da un profilo
all’altro all’interno della stessa area avviene mediante percorsi di
qualificazione ed aggiornamento professionale, ovvero con il possesso dei
requisiti culturali e/o professionali richiesti per l’accesso al profilo
professionale cui si chiede il passaggio.
I passaggi di cui alle lettere A e B sono
possibili nei limiti della dotazione organica e della aliquota di posti prevista
a tal fine.
ART. 49 - VALORIZZAZIONE DELLA
PROFESSIONALITA’ DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI, E DEI
COLLABORATORI SCOLASTICI .
1. Per dare attuazione alle disposizioni di cui al
precedente articolo, il MPI attiverà procedure selettive, previa frequenza di
apposito corso organizzato dall’Amministrazione e rivolto a tutti gli
assistenti amministrativi e tecnici in servizio, per ricoprire posti di
coordinatore amministrativo e tecnico, e rivolto a tutti i collaboratori
scolastici in servizio per ricoprire i posti di collaboratore scolastico dei
servizi.
ART. 50 - POSIZIONI ECONOMICHE PER IL PERSONALE
ATA
1. Fino alla
definizione della sequenza contrattuale di cui all’art. 62
e
salva comunque la definizione delle
procedure connesse agli artt. 48 e 49 del presente CCNL, si conviene che il
personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della Tabella C
allegata al presente CCNL possa usufruire di uno sviluppo orizzontale in una
posizione economica finalizzata alla valorizzazione professionale, determinate
rispettivamente in € 330 annui da corrispondere in tredici mensilità al
personale dell'Area A, e in € 1000 annui da corrispondere in tredici mensilità
al personale dell'Area B.
2. L'attribuzione della posizione economica di cui
al comma precedente avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della
frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente
collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata in base alla
valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti
professionali maturati, con le procedure di cui all'art. 48 del presente CCNL.
L'ammissione alla frequenza del corso di cui sopra
è determinata, ogni volta che sia attivata la relativa procedura, nella misura
del 105% delle posizioni economiche disponibili.
3. Al personale delle Aree A e B cui, per effetto
delle procedure di cui sopra, sia attribuita la posizione economica citata al
comma 1, sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo,
ulteriori e più complesse mansioni concernenti, per l'Area A, l'assistenza agli
alunni diversamente abili e l'organizzazione degli interventi di primo soccorso
e, per quanto concerne l'Area B, compiti di collaborazione amministrativa e
tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa, aderenti alla
logica del percorso di valorizzazione compiuto, la sostituzione del DSGA, con
esclusione della possibilità che siano attribuiti ulteriori incarichi ai sensi
dell'art. 47 del presente CCNL.
ART. 51 - ORARIO DI LAVORO ATA
1.L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore,
suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane, o anche pomeridiane
per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli istituti tecnici e
professionali.
2.In sede di contrattazione integrativa
d’istituto saranno disciplinate le modalità di articolazione dei diversi
istituti di flessibilità dell’orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei
ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei seguenti criteri:
- l’orario di lavoro è funzionale all’orario
di servizio e di apertura all’utenza;
- ottimizzazione dell’impiego delle risorse
umane;
- miglioramento della qualità delle prestazioni;
- ampliamento della fruibilità dei servizi da
parte dell’utenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri
uffici ed altre amministrazioni;
-programmazione su base plurisettimanale
dell’orario.
3. L’orario di lavoro massimo giornaliero è di
nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative
il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del
recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto.
Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro
giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.
4. In quanto autorizzate, compatibilmente con gli
stanziamenti d'istituto, le prestazioni eccedenti l'orario di servizio sono
retribuite con le modalità definite in sede di contrattazione integrativa
d’istituto.
ART. 52 - PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE ATA
CHIAMATO A RICOPRIRE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE
1. Nei confronti del personale ATA chiamato a
ricoprire cariche elettive si applicano le norme di cui al d.lgs. 18.08.2000, n.267
e di cui all’art. 68 del d.lgs. 30.03 2001, n.165.
Il personale che si avvalga del regime delle
assenze e dei permessi di cui alle leggi predette, è tenuto a presentare, ogni
trimestre, a partire dall'inizio dell'anno scolastico, alla scuola in cui presta
servizio, apposita dichiarazione circa gli impegni connessi alla carica
ricoperta, da assolvere nel trimestre successivo, nonché a comunicare
mensilmente alla stessa scuola la conferma o le eventuali variazioni degli
impegni già dichiarati.
2. Nel caso in cui il dipendente presti servizio
in più scuole, la predetta dichiarazione va presentata a tutte le scuole
interessate.
3. La programmazione delle assenze di cui ai
precedenti commi 1 e 2 non ha alcun valore sostitutivo della documentazione
espressamente richiesta dal d.lgs. n. 267/2000, che dovrà essere prodotta
tempestivamente dall'interessato.
ART. 53 - MODALITA’ DI PRESTAZIONE
DELL’ORARIO DI LAVORO
1. All’inizio dell’anno scolastico il DSGA
formula una proposta di piano dell’attività inerente la materia del presente
articolo, sentito il personale ATA.
Il dirigente scolastico, verificatane la
congruenza rispetto al POF ed espletate le procedure di cui all’art.6, adotta
il piano delle attività. La puntuale attuazione dello stesso è affidata al
direttore dei servizi generali e amministrativi.
2. In coerenza con le presenti disposizioni,
possono essere adottate le sottoindicate tipologie di orario di lavoro
eventualmente coesistenti tra di loro in funzione delle finalità e degli
obiettivi definiti da ogni singolo istituto:
Orario di lavoro flessibile:
- l’orario di lavoro è funzionale all’orario
di servizio e di apertura all’utenza. Una volta stabilito l’orario di
servizio dell’istituzione scolastica o educativa è possibile adottare
l’orario flessibile di lavoro giornaliero che consiste nell’anticipare o
posticipare l’entrata e l’uscita del personale distribuendolo anche in
cinque giornate lavorative, secondo le necessità connesse alle finalità e agli
obiettivi di ciascuna istituzione scolastica o educativa (piano dell’offerta
formativa, fruibilità dei servizi da parte dell’utenza, ottimizzazione
dell’impiego delle risorse umane ecc.).
I dipendenti che si trovino in particolari
situazioni previste dalle leggi n.1204/71, n.903/77, n.104/92 e d.lgs.
26.03.2001, n.151, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell’utilizzo
dell’orario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio anche nei
casi in cui lo stesso orario non sia adottato dall’istituzione scolastica o
educativa.
Successivamente potranno anche essere prese in
considerazione le eventuali necessità del personale - connesse a situazioni di
tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare,
impegno in attività di volontariato di cui alla legge n.266/91 - che ne faccia
richiesta, compatibilmente con l’insieme delle esigenze del servizio, e
tenendo anche conto delle esigenze prospettate dal restante personale.
Orario plurisettimanale:
- la programmazione plurisettimanale
dell’orario di lavoro ordinario, è effettuata in relazione a prevedibili
periodi nei quali si rileva un’esigenza di maggior intensità delle attività
o particolari necessità di servizio in determinati settori dell’istituzione
scolastica, con specifico riferimento alle istituzioni con annesse aziende
agrarie, tenendo conto delle disponibilità dichiarate dal personale
coinvolto.
Ai fini dell’adozione dell’orario di lavoro
plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri:
il limite massimo dell’orario di lavoro
ordinario settimanale di 36 ore può eccedere fino a un massimo di 6 ore
per un totale di 42 ore per non più di 3 settimane continuative;
al fine di garantire il rispetto delle 36
ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione
dell’orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e,
di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane
nell’anno scolastico.
Le forme di recupero nei periodi di minor carico
di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell’orario
di lavoro ordinario, oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate
lavorative.
Turnazioni:
- la turnazione è finalizzata a garantire la
copertura massima dell’orario di servizio giornaliero e dell’orario di
servizio settimanale su cinque o sei giorni per specifiche e definite tipologie
di funzioni e di attività. Si fa ricorso alle turnazioni qualora le altre
tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di
servizio.
I criteri che devono essere osservati per
l’adozione dell’orario di lavoro su turni sono i seguenti:
- si considera in turno il personale che si
avvicenda in modo da coprire a rotazione l’intera durata del servizio;
- la ripartizione del personale nei vari
turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun
turno;
- l’adozione dei turni può prevedere la
sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente;
- un turno serale che vada oltre le ore 20
potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche
connesse alle attività didattiche e al funzionamento dell’istituzione
scolastica;
- nelle istituzioni educative il numero dei
turni notturni effettuabili nell’arco del mese da ciascun dipendente non può,
di norma, essere superiore ad otto. Il numero dei turni festivi effettuabili
nell’anno da ciascun dipendente non può essere, di norma, superiore ad un
terzo dei giorni festivi dell’anno. Nei periodi nei quali i convittori non
siano presenti nell’istituzione, il turno notturno è sospeso salvo
comprovate esigenze dell’istituzione educativa e previa acquisizione della
disponibilità del personale;
- l’orario notturno va dalle ore 22 alle
ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno-festivo si intende quello che
cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del
giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno
successivo.
I dipendenti che si trovino in particolari
situazioni previste dalle leggi n.1204/71, n.903/77, n.104/92 e dal d.lgs. n.151/2001
possono, a richiesta, essere esclusi dalla effettuazione di turni notturni.
Hanno diritto a non essere utilizzate le lavoratrici
dall’inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino a un
anno.
3. L’orario di lavoro degli assistenti tecnici
è articolato nel seguente modo:
a)
assistenza tecnica alle esercitazioni
didattiche per almeno 24 ore in compresenza del docente;
b) le
restanti 12 ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico -
scientifiche del laboratorio o dei laboratori cui sono addetti, nonché per la
preparazione del materiale di esercitazione.
Nei periodi di sospensione dell’attività
didattica gli assistenti tecnici saranno utilizzati in attività di manutenzione
del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, officine, reparti
di lavorazione o uffici di loro competenza.
ART. 54 - RITARDI, RECUPERI E RIPOSI
COMPENSATIVI
1. Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro
comporta l’obbligo del recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo a
quello in cui si è verificato il ritardo.
2. In caso di mancato recupero, attribuibile ad
inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della
retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un’ora di lavoro o
frazione non inferiori alla mezza ora.
3.In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti
l’orario di servizio sono retribuite.
4. Se il dipendente, per esigenze di servizio e
previe disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario
giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali
ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo,
compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica o
educativa. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate
e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche,
sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività
dell’istituzione scolastica.
5. Le predette giornate di riposo non possono
essere cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento, e devono essere
usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico nel
quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità
dell’istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per
motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse
devono comunque essere retribuite.
6. L’istituzione scolastica fornirà mensilmente
a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario,
contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari
acquisiti.
ART. 55 - RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A
35 ORE SETTIMANALI
1. Il personale destinatario della riduzione
d’orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolati
su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative
oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario,
finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti
particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche:
- Istituzioni scolastiche educative;
- Istituti con annesse aziende agrarie;
- Scuole strutturate con orario di servizio
giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.
2. Sarà definito a livello di singola istituzione
scolastica il numero, la tipologia e quant’altro necessario a individuare il
personale che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai criteri di
cui al comma 1.
ART. 56 - INDENNITA’ DI DIREZIONE E
SOSTITUZIONE DEL DSGA
1. Ai DSGA delle scuole di ogni ordine e grado e
delle istituzioni educative è corrisposta un’indennità di direzione come
nella misura prevista dalla Tabella 9. La stessa indennità è corrisposta, a
carico del fondo di cui all’art. 88, comma 2, lettera i), al personale che, in
base alla normativa vigente, sostituisce la predetta figura professionale o ne
svolge le funzioni.
2. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CCNQ del 29
luglio 1999, a decorrere dal 1/1/2006 l’indennità di direzione, di cui al
comma 1, nella misura base indicata alla Tabella 9, è inclusa nel calcolo della
quota utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle
voci retributive già previste dal comma 1 dell’art. 4 del CCNQ del 29 luglio
1999.
A decorrere dal 31/12/2007, al fine di garantire
la copertura dei futuri oneri derivanti dall’incremento dei destinatari della
disciplina del trattamento di fine rapporto, è posto annualmente a carico delle
disponibilità complessive del fondo dell’istituzione scolastica di cui
all’art. 84, comma 1, un importo pari al 6,91% del valore dell’indennità di
direzione nella misura base effettivamente corrisposta in ciascun anno.
Conseguentemente, il fondo è annualmente decurtato dell’ammontare occorrente
per la copertura dei maggiori oneri per il personale che progressivamente sarà
soggetto alla predetta disciplina.
4. Il direttore dei servizi generali ed
amministrativi è sostituito, nei casi di assenza, dal coordinatore
amministrativo che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni
in materia di supplenze. Fino alla concreta e completa attivazione del profilo
del coordinatore amministrativo, il DSGA è sostituito dall’assistente
amministrativo con incarico conferito ai sensi dell’art. 47.
5. In caso di assenza del DGSA dall’inizio
dell’anno scolastico, su posto vacante e disponibile, il relativo incarico a
tempo determinato verrà conferito sulla base delle graduatorie permanenti.
ART. 57 - COLLABORAZIONI PLURIME PER IL
PERSONALE ATA
1. Il personale ATA può prestare la propria
collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che
richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola.
Tale collaborazione non comporta esoneri, anche
parziali, nella scuola di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico
sentito il direttore dei servizi generali ed amministrativi .
ART. 58 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
1.Per il personale di cui al precedente art. 44,
nelle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative possono essere
costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale mediante assunzione o
trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti, nei limiti
massimi del 25% della dotazione organica provinciale delle aree di personale a
tempo pieno, con esclusione della qualifica di DSGA e, comunque, entro i limiti
di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo
parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo
pieno.
3. Con ordinanza del MPI, previa intesa con i
Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri
e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1; in
particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle
dotazioni organiche provinciali, per ciascun profilo professionale, da riservare
a rapporti a tempo parziale, fermo restando il limite massimo del 25%, in
relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
4. I criteri e le modalità di cui al comma 3,
nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, sono preventivamente
comunicate dal MPI alle organizzazioni sindacali di cui all'art.7 , comma 1,
punto 1/b, e verificate in un apposito incontro.
5. Il dipendente a tempo parziale copre una
frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione
lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. In ogni
caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il
numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati in tempo
parziale.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve
risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della
prestazione lavorativa di cui al successivo comma 7. La domanda va presentata al
dirigente scolastico entro i termini specificati dalla relativa O.M.-
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio
ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni
giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo
parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del
lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in
considerazione (settimana, mese o anno);
c) con articolazione della prestazione risultante
dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo
parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo, né
può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro,
salvo quelle previste dalla legge.
Nell'applicazione degli altri istituti normativi
previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della
prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a
tempo pieno.
9. Al personale interessato è consentito, previa
autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di
lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano
incompatibili con le attività d'istituto della stessa Amministrazione.
L’assunzione di altro lavoro, o la variazione della seconda attività da parte
del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, deve essere comunicata
al dirigente scolastico entro 15 giorni.
10. Il trattamento economico, anche accessorio,
del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla
prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e
periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale e l'eventuale
retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a
tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale
hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a
quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale
hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro
prestate nell'anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata
della prestazione lavorativa.
12. Il trattamento previdenziale e di fine
rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs. n.61/2000.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti
previsti dal presente articolo, le disposizioni di cui all’art. 39, comma 13.
ART. 59 - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER IL
PERSONALE IN SERVIZIO
1. Il personale ATA può accettare, nell’ambito
del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un
anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità
della sede.
2. L’accettazione dell’incarico comporta
l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il
personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
ART. 60 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
1. Al personale di cui al presente articolo, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 40. Anche il
personale ATA, ove ne ricorrano le condizioni, ha diritto al completamento
dell’orario.
2. Le domeniche e le festività infrasettimanali
ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da
computarsi nell'anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il dipendente
completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al
pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile.
3. Il rapporto di lavoro a tempo determinato può
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per effetto di
specifiche disposizioni normative.
ART. 61 - RESTITUZIONE ALLA QUALIFICA DI
PROVENIENZA
1. Il personale appartenente ad una qualifica ATA
può, a domanda, essere restituito alla qualifica ATA di provenienza con effetto
dall’anno scolastico successivo alla data del provvedimento di restituzione.
Il provvedimento è disposto dal Direttore regionale scolastico della sede di
titolarità.
2. Il personale restituito alla qualifica di
provenienza assume in essa il trattamento giuridico ed economico che gli sarebbe
spettato in caso di permanenza nella qualifica stessa.
ART. 62 - SEQUENZA CONTRATTUALE
1. Le Parti convengono che la materia di cui al
presente Capo possa essere rivista in una successiva sequenza contrattuale da
attivarsi entro 30 giorni dalla firma definitiva del presente CCNL.
2. Per le finalità di cui al comma 3, sono
destinate alla sequenza contrattuale le seguenti risorse finanziarie:
a) a decorrere dal 31.12.2007, le risorse
derivanti dal contenimento della spesa del personale ATA, pari a 34 milioni di
euro al lordo degli oneri riflessi;
b) a decorrere dal 31.12.2007, le risorse
corrispondenti allo 0,39% della massa salariale al 31.12.2005 che saranno
stanziate dalla Legge finanziaria 2008 in base al Protocollo Governo – OO.SS.
del 29 maggio 2007;
c) quota parte delle risorse di cui all’art. 47,
comma 1 lett. b), attualmente finalizzate al finanziamento dei incarichi
specifici del personale ATA.
3. La sequenza contrattuale di cui al comma 1, avrà
ad oggetto le seguenti finalità:
a) la rivalutazione del valore unitario delle
posizione economiche per la valorizzazione del personale ATA di cui agli artt.
49 e 50, nonchè l’estensione della platea dei beneficiari;
b) assegnazione di nuove posizioni economiche
nell’Area B finalizzate all’individuazione di attività lavorative
complesse, caratterizzata da autonomia operativa, attraverso le procedure
selettive di cui all’art. 48;
c) il riesame delle modalità di applicazione
dell’art. 55.
4. Nella medesima sequenza contrattuale, saranno
affrontate le modifiche della declaratoria dei profili professionali, nonché le
eventuali modifiche degli artt. 56 e 89 del presente CCNL. In quella sede verrà
definito il raccordo tra i titoli di studio attualmente richiesti e quelli
stabiliti dalla tabella B del presente CCNL.
CAPO VI - LA FORMAZIONE
ART. 63 - FORMAZIONE IN SERVIZIO
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo
professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di
cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
L’Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che
garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche
attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per
favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi
finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove
classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.
Conformemente all’Intesa sottoscritta il 27
giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare
riferimento ai processi d’innovazione, mediante contrattazione, una formazione
dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione
professionale che contribuisca all’accrescimento delle competenze richieste
dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al
presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché
le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme
comunitarie. Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio
finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio
successivo con la stessa destinazione. In via prioritaria si dovranno assicurare
alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del
personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei
docenti o programmate
dal DSGA, sentito il personale ATA, necessarie per una qualificata risposta alle
esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa.
ART. 64 - FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce
un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo
sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si
svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di
formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o
dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti.
Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta
il rimborso delle spese di viaggio.
4. Il personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del capo d'istituto, in
relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di
aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte dall'Università
o da enti accreditati. La
partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore
necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare
prioritariamente in relazione all'attuazione dei profili professionali. In
quest'ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze,
tenendo conto anche del tempo necessario per raggiungere la sede dell’attività
di formazione.
5. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di
cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a
iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai
sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi
scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno
diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di
formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche.
6. Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e
in misura compatibile con la qualità del servizio, un’articolazione
flessibile dell’orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative
di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 5.
7. Le stesse opportunità, fruizione dei cinque
giorni e/o adattamento dell’orario di lavoro, devono essere offerte al
personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad
iniziative di formazione. Le predette opportunità di fruizione di cinque giorni
per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente
non sono cumulabili. Il completamento della laurea e l’iscrizione a corsi di
laurea per gli insegnanti diplomati in
servizio hanno
un carattere di priorità.
8. La formazione dei docenti si realizza anche
mediante l’accesso a percorsi universitari brevi finalizzati
all’integrazione dei piani di studio in coerenza con esigenze derivanti dalle
modifiche delle classi di concorso e degli ambiti disciplinari.
9. Il Ministero ricercherà tutte le utili
convergenze con gli interlocutori istituzionali e le Università Italiane per
favorire l’accesso al personale interessato, ivi compreso il riconoscimento
dei crediti formativi.
10. I criteri per la fruizione dei permessi per il
diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione decentrata
presso gli uffici scolastici regionali.
11. All’interno delle singole scuole, per il
personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea, a corsi di perfezionamento o
a scuole di specializzazione, con particolare riferimento ai corsi utili alla
mobilità professionale, alla riconversione e al reimpiego, il dirigente
scolastico, nei limiti di compatibilità con la qualità del servizio,
garantisce che siano previste modalità specifiche di articolazione
dell’orario di lavoro.
12. Per garantire efficacia nei processi di
crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le
iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all’apprendimento in
rete e all’autoaggiornamento, con la previsione anche di particolari forme di
attestazione e di verifica delle competenze.
13. A livello di singola scuola il dirigente
scolastico fornisce un’informazione preventiva sull’attuazione dei criteri
di fruizione dei permessi per l’aggiornamento.
ART. 65 - LIVELLI DI ATTIVITÀ
1. Alle istituzioni scolastiche singole, in rete o
consorziate, compete la programmazione delle iniziative di formazione, riferite
anche ai contenuti disciplinari dell’insegnamento, funzionali al POF,
individuate sia direttamente sia all’interno dell’offerta disponibile sul
territorio, ferma restando la possibilità dell’autoaggiornamento.
2. L’amministrazione scolastica regionale
garantisce, su richiesta delle istituzioni scolastiche, servizi professionali di
supporto alla progettualità delle scuole, azioni perequative e interventi
legati a specificità territoriali e tipologie professionali.
3. All’amministrazione centrale competono gli
interventi di interesse generale, soprattutto quelli che si rendono necessari
per le innovazioni, sia di ordinamento sia curriculari, per l’anno di
formazione, per i processi di mobilità e di riqualificazione e riconversione
professionale, per la formazione finalizzata all’attuazione di specifici
istituti contrattuali, nonché il coordinamento complessivo degli interventi.
ART. 66 - IL PIANO ANNUALE DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE
1. In ogni istituzione scolastica ed educativa il
Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti
è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi
del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali. Analogamente il
DSGA predispone il piano di formazione per il personale ATA.
Il Piano complessivo si può avvalere delle
offerte di formazione promosse dall’amministrazione centrale e periferica e/o
da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati. Il Piano si articola
in iniziative:
- promosse prioritariamente
dall’Amministrazione;
- progettate dalla scuola autonomamente o
consorziata in rete, anche in collaborazione con l’Università (anche in
regime di convenzione), con le associazioni professionali qualificate, con
gli Istituti di Ricerca e con gli Enti accreditati.
ART. 67 - I SOGGETTI CHE OFFRONO FORMAZIONE
1. Le parti confermano il principio
dell’accreditamento degli enti e delle agenzie per la formazione del personale
della scuola e delle istituzioni educative e del riconoscimento da parte
dell’amministrazione delle iniziative di formazione.
2. Sono considerati soggetti qualificati per la
formazione del personale della scuola le medesime istituzioni scolastiche, le
università, i consorzi universitari, interuniversitari e gli istituti pubblici
di ricerca, ivi compresa l’Agenzia di cui all’art. 1, comma 610, della legge
n.296/2006. Il MPI può riconoscere come soggetti qualificati associazioni
professionali sulla base della vigente normativa.
3. Il
Ministero, sulla base dei criteri sottoindicati e sentite le OO.SS., definisce
le procedure da seguire per l’accreditamento di soggetti – i soggetti
qualificati di cui al precedente comma sono di per sé accreditati – per la
realizzazione di progetti di interesse generale. I criteri di riferimento sono:
- la missione dell’ente o dell’agenzia
tenendo conto delle finalità contenute nello statuto;
- l’attività svolta per lo sviluppo
professionale del personale della scuola;
- l’esperienza accumulata nel campo della
formazione;
- le capacità logistiche e la stabilità
economica e finanziaria;
- l’attività di ricerca condotta e le
iniziative di innovazione metodologica condotte nel settore specifico;
- il livello di professionalizzazione
raggiunto, anche con riferimento a specifiche certificazioni e
accreditamenti già avuti e alla differenza funzionale di compiti e di
competenze;
- la padronanza di approcci innovativi,
anche in relazione al monitoraggio e alla valutazione di impatto delle
azioni di formazione;
- il ricorso alle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione;
- la documentata conoscenza della natura e
delle caratteristiche dei processi di sviluppo professionale del personale
della scuola;
- la specifica competenza di campo in
relazione alle aree progettuali di lavoro;
- la disponibilità a consentire il
monitoraggio, l’ispezione e la valutazione delle singole azioni di
formazione.
4. I soggetti qualificati di cui al comma 2 e i
soggetti accreditati di cui al comma 3 possono accedere alle risorse destinate a
progetti di interesse generale promossi dall’amministrazione.
5. Possono proporsi anche le istituzioni
scolastiche, singole o in rete e/o in consorzio, sulla base di specifiche
competenze e di adeguate infrastrutture.
6. La contrattazione decentrata regionale
individua i criteri con cui i soggetti che offrono formazione partecipano ai
progetti definiti a livello territoriale.
7. I soggetti qualificati, accreditati o
proponenti corsi riconosciuti sono tenuti a fornire al sistema informativo,
l’informazione, secondo moduli standard che saranno definiti, relativa alle
iniziative proposte al personale della scuola.
ART. 68 - FORMAZIONE IN INGRESSO
1. Per i docenti a tempo indeterminato di nuova
assunzione l’anno di formazione trova realizzazione attraverso specifici
progetti contestualizzati, anche con la collaborazione di reti e/o consorzi di
scuole.
2. L’impostazione delle attività tiene conto
dell’esigenza di personalizzare i percorsi, di armonizzare la formazione sul
lavoro - con il sostegno di tutor appositamente formati - e l’approfondimento
teorico assicurando adeguate condizioni di accoglienza.
3. Nel corso dell’anno di formazione sono create
particolari opportunità opzionali per il miglioramento delle competenze
tecnologiche e della conoscenza di lingue straniere, anche nella prospettiva
dell’acquisizione di certificazioni internazionalmente riconosciute.
ART. 69 - FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLE
SCUOLE IN AREE A RISCHIO O A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO O FREQUENTATE DA NOMADI
1. Per le scuole collocate nelle aree a rischio
l’amministrazione promuove e sostiene iniziative di formazione in relazione
agli obiettivi di prevenire la dispersione scolastica, di sviluppare la cultura
della legalità, nonché di aumentare significativamente i livelli di successo
scolastico, utilizzando metodi e tecniche di elevata efficacia, di formazione e
di sostegno professionale facendo ricorso anche alle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
2. Partecipano alle attività di formazione, in
relazione ai progetti delle scuole coinvolte, gli insegnanti e il personale ATA.
I corsi sono organizzati dalle scuole, singole o in rete, e si avvalgono della
collaborazione di soggetti qualificati o accreditati, nonché della cooperazione
di istituzioni ed enti presenti sul territorio.
3. Per gli insegnanti delle scuole collocate nelle
aree a forte processo immigratorio, tenendo conto delle esperienze già
realizzate l’amministrazione promuove l’organizzazione di seguenti attività
formative:
- pronto intervento linguistico,
- corsi specifici sull’insegnamento della
lingua italiana ad alunni ed adulti, di lingua nativa diversa
dall’italiano,
- approfondimento delle tematiche
dell’educazione interculturale,
- produzione e diffusione di materiali
didattici.
4. A seguito di specifiche intese i corsi per
l’insegnamento della lingua italiana ad allievi ed adulti, di lingua nativa
diversa dall’italiano, possono anche essere offerti dalle Università come
corsi di perfezionamento. Per la predisposizione di materiali per il pronto
intervento linguistico e per la messa a disposizione di risorse didattiche si fa
ricorso alle tecnologie della comunicazione e dell’informazione.
5. Per l’impostazione e l’organizzazione delle
attività le scuole e l’amministrazione si avvalgono della collaborazione di
soggetti qualificati e/o accreditati, cooperano con le iniziative già
realizzate o in corso da parte degli enti locali, delle associazioni espressione
delle comunità di immigrati, delle organizzazioni non governative e delle
associazioni di volontariato riconosciute.
ART. 70 - FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI CHE
OPERANO IN AMBIENTI DI APPRENDIMENTO PARTICOLARI
1.Gli obiettivi delle iniziative di formazione
finalizzata sono l’acquisizione e lo sviluppo di specifiche competenze per
insegnanti che operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali
delle scuola secondaria superiore, nelle sezioni presso gli ospedali e gli
istituti penitenziari e l’attivazione delle condizioni per il pieno sviluppo
delle politiche di formazione permanente. L’Amministrazione garantisce che
specifiche iniziative siano rivolte ai docenti che operano o che intendano
operare in tali settori.
2. I corsi mirano a diffondere la conoscenza dei
diversi contesti e processi di apprendimento, ad accrescere la familiarità con
le metodologie attive di insegnamento, a sviluppare la padronanza delle
strategie formative (modularità, riconoscimento dei crediti formativi e
professionali, percorsi individuali di apprendimento, certificazione delle
competenze).
3. In questa prospettiva il campo di azione potrà
ampliarsi in relazione anche all’evoluzione dei processi di rinnovamento nel
settore della formazione integrata e dei modelli di cooperazione tra
l’istruzione e la formazione professionale.
4. Per il settore delle scuole negli ospedali e negli istituti di prevenzione e
pena il MPI realizza le necessarie intese, con i Ministeri della Salute e di
Giustizia, per la programmazione, l’organizzazione e la finalizzazione delle
attività.
ART. 71 - COMMISSIONE BILATERALE PER LA
FORMAZIONE
1. Le Parti convengono che, entro 60
gg. dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL, sia istituita una
Commissione, tra il MPI e le OO.SS. firmatarie, che persegua l’obiettivo di
programmare e realizzare qualificate e certificate iniziative di formazione
nazionale per il personale del comparto.
2. La costituzione della predetta Commissione non
potrà comportare alcun onere aggiuntivo e la partecipazione alla stessa sarà a
titolo gratuito per tutti i componenti.
CAPO VII - TUTELA DELLA SALUTE NELL’AMBIENTE
DI LAVORO
ART. 72 - FINALITÀ
1. Al fine di assicurare compiuta attuazione a
forme di partecipazione e di collaborazione dei soggetti interessati al sistema
di prevenzione e di sicurezza dell’ambiente di lavoro, previste dal D.lgs.626/94
come modificato dal D.lgs.242/96, le parti convengono sulla necessità di
realizzare l’intero sistema di prevenzione all’interno delle istituzioni
scolastiche sulla base dei criteri e delle modalità previste dai successivi
articoli del presente capo, in coerenza con le norme legislative di riferimento
e con quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale quadro del 10 luglio
1996 in materia di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel comparto
pubblico.
ART. 73 - IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER
LA SICUREZZA
1.Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, in tutte le unità scolastiche previste dal D.M. n.382/98, è eletto
nei modi previsti dal succitato Accordo quadro 10-7-1996 e dall’art.58 del
CCNI 31.08.99. Qualora non possa essere individuato, la RSU designa altro
soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola. Ove successivi Accordi
quadro modificassero in tutto o in parte la normativa contrattuale anzidetta,
questa dovrà ritenersi recepita previo confronto con le OO.SS del comparto
scuola.
2. Con riferimento alle attribuzioni del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta
negli artt.18 e 19 del D.lgs.626/94, le parti a solo titolo esemplificativo
concordano sulle seguenti indicazioni:
il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti
previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al dirigente scolastico
le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite
possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di
prevenzione o un addetto da questi incaricato;
laddove il D.lgs.626/94
prevede l’obbligo da parte del
dirigente scolastico di consultare il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, la consultazione si deve svolgere in modo da garantire la sua
effettività e tempestività; pertanto il dirigente scolastico consulta il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su tutti quegli eventi per i
quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; in occasione della
consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà
di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione;
la consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli
atti, devono essere riportate le osservazioni e le proposte del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Inoltre il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del
responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di
valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione nell’istituzione scolastica; è altresì consultato in merito
all’organizzazione della formazione di cui all’art.22, comma 5 del D.lgs.626/94.
Gli esiti delle attività di consultazione di cui sopra sono riportati in
apposito verbale sottoscritto dal rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione
relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché
quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli
impianti, l’organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la
certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli infortuni e alle
malattie professionali; riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi
di vigilanza;
il dirigente scolastico su istanza del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le
informazioni e la documentazione richiesta; il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e documentazione
ricevute un uso strettamente connesso alla sua funzione;
il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza ha diritto alla formazione specifica prevista all’art.19, comma
1, lett.G) del D.lgs.n.626 citato e del
relativo Accordo quadro. La
formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve prevedere
un programma base di minimo 32 ore; i contenuti della formazione sono quelli
previsti dal D.lgs.626/94, e dal Decreto Ministro del Lavoro del 16/1/1997;
in sede di organismo paritetico possono essere proposti percorsi formativi
aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della
propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla
legge per le rappresentanze sindacali;
per l’espletamento dei compiti di cui
all’art.19 del D.lgs.626/94, i rappresentanti per la sicurezza oltre ai
permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi
permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante; per
l’espletamento e gli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed
l) dell’art.19 del D.lgs.626/94,
il predetto monte-ore e l’attività sono considerati tempo di lavoro.
ART. 74 - ORGANISMI PARITETICI TERRITORIALI
1. Alle delegazioni trattanti a livello scolastico
regionale, sono affidati i compiti e i ruoli dell'organismo paritetico di cui
all'art. 20 del D.lgs.626/94.
2. Tale organismo ha compiti di orientamento e
promozione delle iniziative formative e informative nei confronti dei prestatori
d’opera subordinati, degli altri soggetti ad essi equiparati e dei loro
rappresentanti, di orientamento degli standard di qualità di tutto il processo
formativo, di raccordo con i soggetti istituzionali di livello territoriale
operanti in materia di salute e sicurezza per favorire la realizzazione di dette
finalità. Inoltre, tali organismi assumono la funzione di prima istanza di
riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di
rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti
legislative e contrattuali non escludendo la via giurisdizionale.
ART. 75 - OSSERVATORIO NAZIONALE PARITETICO
DELLA SICUREZZA
1. Al fine di stabilizzare i rapporti
partecipativi in materia di igiene e sicurezza l’Osservatorio Nazionale
Paritetico ha il compito di monitorare lo stato di applicazione della normativa,
di coordinare l'azione dei comitati paritetici territoriali, di avanzare
proposte agli organi competenti in merito alla normativa e alle sue
applicazioni, di fare da raccordo con i soggetti istituzionali a livello
nazionale operanti in materia di salute e sicurezza.
ART. 76 - NORME DI RINVIO
1. Per quanto non previsto dal presente capo si fa
esplicito riferimento al D.lgs.626/94, al D.lgs.242/96, al D.M.292/96, al D.M.382/98,
al CCNQ del 7 maggio 1996 e alla legislazione in materia di igiene e sicurezza.
CAPO VIII - ASPETTI ECONOMICO-RETRIBUTIVI
GENERALI
ART. 77 - STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
1. La struttura della retribuzione del personale
docente, educativo ed A.T.A. appartenente al comparto della Scuola si compone
delle seguenti voci:
- trattamento fondamentale:
stipendio tabellare per posizioni stipendiali;
posizioni economiche orizzontali;
eventuali assegni “ad personam”.
- trattamento accessorio:
retribuzione professionale docenti;
compenso per le funzioni strumentali del
personale docente;
compenso per le ore eccedenti e le attività
aggiuntive;
indennità di direzione dei DSGA;
compenso individuale accessorio per il
personale ATA;
compenso per incarichi ed attività al
personale ATA;
indennità e compensi retribuiti con il fondo
d’istituto;
altre indennità previste dal presente
contratto e/o da specifiche disposizioni di legge.
2. Al personale, ove spettante, è corrisposto
l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n.153 e
successive modificazioni.
3. Le competenze di cui ai commi precedenti aventi
carattere fisso e continuativo sono corrisposte congiuntamente in unica
soluzione mensile.
ART. 78 - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE
Gli stipendi tabellari previsti dall’art. 2,
comma 2, del CCNL 7.12.2005 sono incrementati delle misure mensili lorde, per
tredici mensilità, indicate nell’allegata Tabella 1, alle scadenze ivi
previste.
Per effetto degli incrementi indicati al comma 1,
i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze
stabilite nella Tabella 2.
Al personale educativo spetta il trattamento
economico previsto per i docenti di scuola dell’infanzia e primaria.
ART. 79 - PROGRESSIONE PROFESSIONALE
Al personale scolastico è attribuito un
trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra
una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei
periodi previsti dall'allegata Tabella 2, sulla base dell'accertato utile
assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione. Il servizio si
intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della
posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive
implicanti la sospensione dal servizio; in caso contrario il passaggio alla
posizione stipendiale superiore potrà essere ritardato, per mancata maturazione
dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e per i periodi seguenti:
due anni di ritardo in caso di sospensione dal
servizio per una durata superiore ad un mese per il personale docente e in caso
di sospensione del lavoro di durata superiore a cinque giorni per il personale
ATA;
un anno di ritardo in caso di sanzione
disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un mese per
il personale docente e fino a cinque giorni per il personale ATA.
ART. 80 - TREDICESIMA MENSILITA’
Al personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato spetta una tredicesima mensilità
corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno.
L’importo della tredicesima mensilità è pari
al trattamento fondamentale spettante al personale nel mese di dicembre, fatto
salvo quanto previsto nei commi successivi.
La tredicesima mensilità è corrisposta per
intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso
anno.
Nel caso di servizio prestato per un periodo
inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno,
la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio
prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni.
I ratei della tredicesima non spettano per i
periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra
condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico
e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari.
Per i periodi temporali che comportino la
riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità,
relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della
riduzione del trattamento economico.
ART. 81 - EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
Gli incrementi stipendiali di cui all’art. 78
hanno effetto integralmente sulla 13° mensilità, sui compensi per le attività
aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza,
normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’equo indennizzo
e sull’assegno alimentare.
I benefici economici risultanti
dall’applicazione dell’art. 78 sono corrisposti integralmente alle scadenze
e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con
diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti
dell’indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli
incrementi maturati alla data di cessazione dal servizio.
ART. 82 - COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO PER
IL PERSONALE ATA.
Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e
grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco
indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di
seguito indicate, salvo restando l’eventuale residua sussistenza di compensi
corrisposti ad personam.
Il compenso di cui al comma 1 è incrementato
nelle misure ed alle scadenze indicate nell’allegata Tabella 3.
Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CCNQ del 29
luglio 1999, a decorrere dal 1/1/2006 il Compenso Incentivante Accessorio, di
cui al comma 1, è incluso nella base di calcolo utile ai fini del trattamento
di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive già previste dal
comma 1 dell’art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999.
A decorrere dal 31/12/2007, al fine di garantire
la copertura dei futuri oneri derivanti dall’incremento dei destinatari della
disciplina del trattamento di fine rapporto, è posto annualmente a carico delle
disponibilità complessive del fondo dell’istituzione scolastica di cui
all’art. 84, comma 1, un importo pari al 6,91% del valore del Compenso
Incentivante Accessorio effettivamente corrisposto in ciascun anno.
Conseguentemente, il fondo è annualmente decurtato dell’ammontare occorrente
per la copertura dei maggiori oneri per il personale che progressivamente sarà
soggetto alla predetta disciplina.
Il compenso di cui al comma 1, per il personale a
tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni:
dalla data di assunzione del servizio, per
ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo
determinato su posto vacante e disponibile per l’intera durata dell’anno
scolastico;
dalla data di assunzione del servizio, e per un
massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con
rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività
didattiche.
6 . Nei confronti del direttore dei servizi
generali ed amministrativi detto compenso viene corrisposto nell’ambito delle
indennità di direzione
di cui all’art.56.
7 .Il compenso individuale accessorio in questione
spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio
effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
8. Per i periodi di servizio o situazioni di stato
assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al
personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o
situazioni di stato assimilate al servizio.
9. Nei casi di assenza per malattia si applica
l’art. 17, comma 8, lettera a).
10. Per i periodi di servizio prestati in
posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso
medesimo è ridotto nella stessa misura.
11. Nei confronti del personale ata con contratto
part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all’orario
risultante dal contratto.
12. Il compenso di cui trattasi è assoggettato
alle ritenute previste per i compensi accessori. Alla sua liquidazione mensile
provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT).
13. A
tutto il personale ATA a tempo determinato e indeterminato, a valere sulle
risorse derivanti dalle economie realizzate nell’applicazione progressioni
economiche di cui all’art. 7 del CCNL 7.12.2005 (22 milioni di euro al lordo
degli oneri riflessi per l’anno 2006) e dal contenimento della spesa del
personale ATA (96,3 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi per l’anno
2007), è corrisposta un compenso una-tantum pari
a € 344,65 in ragione del servizio
prestato nel biennio contrattuale 2006/07.
ART.83 - RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI.
La retribuzione professionale docenti di cui
all’art. 81 del CCNL 24.07.2003 è incrementata nelle misure mensili lorde ed
alle scadenze indicate nella allegata Tabella 4.
Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CCNQ del 29
luglio 1999, a decorrere dal 1/1/2006 la retribuzione professionale docenti, di
cui al comma 1, è inclusa nella base di calcolo utile ai fini del trattamento
di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive già previste dal
comma 1 dell’art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999.
A decorrere dal 31/12/2007, al fine di garantire
la copertura dei futuri oneri derivanti dall’incremento dei destinatari della
disciplina del trattamento di fine rapporto, è posto annualmente a carico delle
disponibilità complessive del fondo dell’istituzione scolastica di cui
all’art. 84, comma 1, un importo pari al 6,91% del valore della retribuzione
professionale docenti effettivamente corrisposta in ciascun anno.
Conseguentemente, il fondo è annualmente decurtato dell’ammontare occorrente
per la copertura dei maggiori oneri per il personale che progressivamente sarà
soggetto alla predetta disciplina.
Al personale docente ed educativo, a valere sulla
quota aggiuntiva per il solo anno 2005 di risorse derivanti dalle mancata
applicazione delle funzioni tutoriali dei docenti (63,8 milioni di euro al lordo
degli oneri riflessi), è corrisposta una una-tantum
pari a € 51,46 complessiva in ragione
del servizio prestato da ciascun docente durante l’anno 2006.
ART. 84 - FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
Le risorse destinate al finanziamento del fondo di
Istituto, già definite ai sensi dell’art. 5 del CCNL 7.12.2005, sono
incrementate, a decorrere dal 31.12.2007 ed a valere sull’anno 2008, di un
importo pari a € 2,36 mensili pro-capite per tredici mensilità per ogni unità
di personale in servizio al 31.12.2005, corrispondente allo 0,11% della massa
salariale alla predetta data.
Gli incrementi previsti all’art. 5, comma 1, I e
II alinea, del CCNL 7.12.05 ricevono nel presente accordo una diversa
finalizzazione, poiché destinate a coprire gli oneri derivanti
dall’applicazione degli articoli 82 e 83 del presente CCNL, conseguentemente
sono stornati in via definitiva dalle risorse complessive del fondo a decorrere
dall’anno 2006.
ART. 85 - NUOVI CRITERI DI RIPARTIZIONE
DELLE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
A decorrere dal 31.12.2007, l’importo
complessivo delle risorse del fondo dell’istituzione scolastica di cui
all’art. 84 del presente CCNL, sono ripartite, annualmente, tra le singole
istituzioni scolastiche ed educative, in relazione ai seguenti criteri:
15 % in funzione del numero delle sedi di
erogazione del servizio;
68 % in funzione del numero degli addetti
individuati dai decreti interministeriali quale organico di diritto di tutto
il personale docente e del personale amministrativo, educativo, tecnico ed
ausiliario;
17 % in funzione del numero degli addetti
individuati dal decreto interministeriale quale organico di diritto del
personale docente degli istituti secondari di secondo grado.
I criteri definiti dal comma 1 ed i conseguenti
valori unitari che ne discendono saranno oggetto di aggiornamento nei successivi
bienni contrattuali, al fine di renderli compatibili con le future risorse
contrattuali, con le variazioni delle sedi di erogazioni del servizio e
dell’organico di diritto, nonché con gli effetti derivanti dall’art.82,
comma 4, art. 83, comma 3 e art. 56, comma3.
A seguito dell’introduzione dei criteri definiti
al comma 1, in sede di apposita sequenza contrattuale da concludersi entro 30
giorni dalla definitiva sottoscrizione del presente CCNL saranno individuati gli
esatti valori unitari annui relativi a ciascuna sede di erogazione e addetto
individuato dall’organico di diritto.
ART. 86 - COMPENSI ACCESSORI PER IL PERSONALE
IN SERVIZIO PRESSO EX IRRE e MPI
Per l’erogazione di compensi per il trattamento
accessorio da corrispondere al personale docente, educativo ed ATA in servizio
presso gli ex IRRE e comandato nell’Amministrazione centrale e periferica del
MPI, in base alle vigenti disposizioni, nonché al personale con incarico di
supervisione nelle attività di tirocinio sono corrisposti compensi accessori
nelle misure e secondo le modalità definite nel CCNI del 18.2.2003.
Al finanziamento dei compensi di cui al comma 1
sono destinate il 50% delle risorse di cui all’art.18, ultimo periodo, del
CCNL del 15 marzo 2001. La restante quota del 50% alimenta le risorse
complessive per il finanziamento del fondo dell’istituzione scolastica di cui
all’art. 84 del presente CCNL.
Le risorse non utilizzate alla fine
dell’esercizio finanziario alimentano le risorse complessive per il
finanziamento del fondo dell’istituzione scolastica di cui all’art. 84 del
presente CCNL.
ART. 87 - ATTIVITA’ COMPLEMENTARI DI
EDUCAZIONE FISICA
Le ore eccedenti le 18 settimanali effettuabili,
fino ad un massimo di 6 settimanali, del personale insegnante di educazione
fisica nell’avviamento alla pratica sportiva, vanno individuate ed erogate
nell’ambito di uno specifico progetto contenuto nel POF, progetto che può
riguardare anche la prevenzione di paramorfismi fisici degli studenti.
Ferma restando la spesa complessiva sostenuta nel
decorso anno scolastico, il compenso in parola può essere corrisposto, nella
misura oraria, maggiorata del 10%, prevista dall’art. 70 del CCNL del
4.8.1995, ovvero in modo forfetario e riguardare solo docenti di educazione
fisica impegnati nel progetto in servizio nell’istituzione scolastica.
Ai docenti coordinatori provinciali per
l’educazione fisica è erogato, nel limite orario settimanale del precedente
comma 1, il compenso per le ore eccedenti con la maggiorazione prevista dal
presente articolo.
ART. 88 - INDENNITA’ E COMPENSI A CARICO DEL
FONDO D’ISTITUTO
Le attività da retribuire, compatibilmente con le
risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze
didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale
interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura
forfetaria, da definire in sede di contrattazione, in correlazione con il POF.,
su delibera del consiglio di circolo o d’istituto, il quale, a tal fine,
acquisisce la delibera del collegio dei docenti. La ripartizione delle risorse
del fondo, dovrà tenere conto anche con riferimento alle consistenze organiche
delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente
presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (eda,
scuola ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti).
Per gli insegnanti la finalizzazione delle
risorse del presente articolo va prioritariamente orientata agli impegni
didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di
recupero e di potenziamento. La progettazione va ricondotta ad unitarietà
nell’ambito del POF, evitando la burocratizzazione e le frammentazione dei
progetti.
Nella determinazione delle misure unitarie dei
compensi dovrà essere posta particolare attenzione a costituire un
ragionevole equilibrio tra le diverse componenti della retribuzione.
Con il fondo sono, altresì, retribuite:
Il particolare impegno professionale “in
aula” connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica, la flessibilità
organizzativa e didattica che consiste nelle prestazioni connesse alla
turnazione ed a particolari forme di flessibilità dell’orario, alla sua
intensificazione mediante una diversa scansione dell’ora di lezione ed
all’ampliamento del funzionamento dell’attività scolastica, previste
nel regolamento sull’autonomia. Per il personale docente ed educativo in
servizio nelle istituzioni scolastiche che abbiano attivato la flessibilità
organizzativa e didattica spetta un compenso definito in misura forfetaria
in contrattazione integrativa d’istituto;
le attività aggiuntive di insegnamento.
Esse consistono nello svolgimento, oltre l’orario obbligatorio di
insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi
didattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione
dell’offerta formativa, con esclusione delle attività aggiuntive di
insegnamento previste dall’art.70 del CCNL del 4 agosto 1995 e di quelle
previste dal precedente art.86. Per tali attività spetta un compenso
nelle misure stabilite nella Tabella 5;
le ore aggiuntive prestate per
l’attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo.
Tali attività sono parte integrante dell’offerta formativa
dell’istituto, sono programmate dal collegio dei docenti in coerenza con
il POF e con i processi di valutazione attivati.
le attività aggiuntive funzionali
all’insegnamento. Esse consistono nello svolgimento di compiti relativi
alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica,
con particolare riferimento a prodotti informatici e in quelle previste
dall’art.29 , comma 3 - lettera a) del presente CCNL eccedenti le 40 ore
annue. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella
Tabella 5;
le prestazioni aggiuntive del personale ATA,
che consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo,
ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a
particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro connesse
all’attuazione dell’autonomia. Per tali attività spetta un compenso
nelle misure stabilite nella Tabella 6;
i compensi da corrispondere al personale
docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il
dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie
funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con
il compenso per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa
di cui all’art. 33 del presente CCNL;
le indennità di turno notturno, festivo,
notturno-festivo con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle
misure definite con la Tabella 7;
l’indennità di bilinguismo e di
trilinguismo, nei casi in cui non sia già prevista a carico di soggetti
diversi dal MPI in base alla normativa vigente - nel qual caso potrà
essere contrattata la relativa rivalutazione-, con le modalità stabilite
nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 8;
il compenso spettante al personale che in
base alla normativa vigente sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni ai
sensi dell’art.56, comma 1, del presente CCNL, detratto l’importo del
CIA già in godimento;
la quota variabile dell’indennità di
direzione di cui all’art.56 del presente CCNL spettante al DSGA con le
modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la
Tabella 9;
compensi per il personale docente, educativo
ed ATA per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o
d’istituto nell’ambito del POF;
particolari impegni connessi alla
valutazione degli alunni.
ART. 89 - DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Al personale DSGA possono essere corrisposti,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 88, comma 2, lettera i), esclusivamente
i seguenti compensi a carico del fondo d'istituto:
ART. 90 - NORME TRANSITORIE DI PARTE
ECONOMICA
In attuazione degli impegni assunti nel Protocollo
tra Governo e sindacati del 29 maggio 2007, le parti si rincontreranno per la
sottoscrizione dell’accordo relativo al riconoscimento dei benefici economici
in ordine alla integrazione delle risorse contrattuali per il biennio 2006-2007,
non appena verrà approvata la legge finanziaria per l’anno 2008, contenente
gli appositi stanziamenti aggiuntivi.
Le risorse di cui al comma 1 saranno destinate ad
attribuire decorrenza febbraio 2007 all’aumento stipendiale a regime indicato
nella Tabella 2, nonché ad aumentare le quantità complessive delle risorse
indicate nell’art. 84, comma 1, finalizzate al fondo dell’istituzione
scolastica per la contrattazione integrativa, in modo da garantirne un ammontare
pari allo 0,5% del monte salari al 31.12.2005 del personale docente.
Nell’ambito della sequenza contrattuale saranno
altresì disponibili per la valorizzazione del personale docente le risorse
derivanti dal processo triennale di razionalizzazione del medesimo personale
docente conclusosi nell’anno scolastico 2004/05, pari a 210 milioni di euro al
lordo degli oneri riflessi dal 31.12.2007. Nella sequenza sarà valutata
l’opportunità dell’istituzione della tredicesima mensilità sul CIA, RPD e
indennità di direzione o, in alternativa, l’eventuale incremento della
retribuzione base.
Eventuali ulteriori risorse destinate alla ricerca
didattica in classe, all’innovazione e agli interventi didattici integrativi
saranno ripartite con particolare attenzione rivolta alle scuole dove il sistema
di valutazione maggiormente rilevi disagio ambientale e funzionale, nonché alle
istituzioni che avranno evidenziato un particolare successo formativo a seguito
delle oggettive verifiche previste dal medesimo sistema di valutazione.
Al fine di operare un completa ricognizione di
tutte le risorse utilizzabili in sede di contrattazione integrativa le Parti si
impegnano a redigere un elenco esaustivo delle singole poste finanziarie e delle
loro corrispondenti finalità.
Si procederà altresì al riesame e
all’omogenizzazione delle materie di cui agli articoli 9, 29, 30, 47 e 86,
ricercando altresì una progressiva equiparazione tra insegnanti a tempo
indeterminato e a tempo determinato.
Si procederà inoltre a definire i compensi per i
presidenti e i commissari incaricati dell’esame di Stato, ai sensi
dell’art.4, comma 10, della legge n.1/2007.
CAPO IX – NORME DISCIPLINARI
SEZIONE I - Personale docente
ART. 91 - RINVIO DELLE NORME DISCIPLINARI
1. Per il personale docente ed educativo delle
scuole di ogni ordine e grado, continuano ad applicarsi le norme di cui al
Titolo I, Capo IV della Parte III del D.L.vo n. 297 del 1994 .
2. Nel rispetto delle competenze degli organi
collegiali ed in attesa del loro riordino, al fine di garantire al personale
docente ed educativo procedure disciplinari certe, trasparenti e tempestive,
entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, le Parti regoleranno con
apposita sequenza contrattuale l’intera materia.
SEZIONE II: Personale Amministrativo, tecnico e
ausiliario
ART. 92 - OBBLIGHI DEL DIPENDENTE
1. Il dipendente adegua il proprio comportamento
all’obbligo costituzionale di servire esclusivamente la Repubblica con impegno
e responsabilità e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità
dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse
pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da
favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra
l'Amministrazione e i cittadini.
3. In tale contesto, tenuto conto dell'esigenza di
garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
a) esercitare con diligenza, equilibrio e
professionalità i compiti costituenti esplicazione del profilo professionale di
titolarità;
b) cooperare al buon andamento dell'istituto,
osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e
la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione scolastica, le norme in
materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
c) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei
modi previsti dalle norme vigenti;
d) non utilizzare ai fini privati le informazioni
di cui disponga per ragioni d'ufficio;
e) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le
informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di
trasparenza e di accesso alle attività amministrative previste dalla legge 7
agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti
nell'Amministrazione, nonché agevolare le procedure ai sensi del D.lgs.
n.443/2000 e del DPR n.445/2000 in tema di autocertificazione;
f) favorire ogni forma di informazione e di
collaborazione con le famiglie e con gli alunni;
g) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle
formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo
di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente scolastico;
h) durante l'orario di lavoro, mantenere nei
rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata non solo a princìpi
generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le specifiche
finalità educative dell'intera comunità scolastica, astenendosi da
comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli
alunni;
i) non attendere ad occupazioni estranee al
servizio e ad attività lavorative, ancorché non remunerate, in periodo di
malattia od infortunio;
l) eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione
delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se
ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne
rimostranza a chi l'ha impartito dichiarandone le ragioni; se l'ordine è
rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente, non
deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o
costituisca illecito amministrativo;
m) tenere i registri e le altre forme di
documentazione previste da specifiche disposizioni vigenti per ciascun profilo
professionale;
n) assicurare l'integrità degli alunni secondo le
attribuzioni di ciascun profilo professionale;
o) avere cura dei locali, mobili, oggetti,
macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
p) non valersi di quanto è di proprietà
dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
q) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo,
compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
r) osservare scrupolosamente le disposizioni che
regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale e non
introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee
all'Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
s) comunicare all'Amministrazione la propria
residenza e dimora, ove non coincidenti, ed ogni successivo mutamento delle
stesse;
t) in caso di malattia, dare tempestivo avviso
all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;
u) astenersi dal partecipare all'adozione di
decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente
propri interessi finanziari o non finanziari.
ART. 93 - SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI
1. Le violazioni degli obblighi disciplinati
dall'art. 92 del
presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, previo
procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni
disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa di importo variabile fino ad un
massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione fino a dieci giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
2. L'Amministrazione, salvo il caso del rimprovero
verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del
dipendente senza previa contestazione scritta dell'addebito - da effettuarsi
entro 20 giorni da quando il soggetto competente per la contestazione, di cui al
successivo art. 94, è venuto a conoscenza del fatto - e senza averlo sentito a
sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
3. Il dipendente al quale sono stati contestati i
fatti è convocato con lettera per la difesa non prima che siano trascorsi
cinque giorni lavorativi dall’accadimento
del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla
convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione è applicata nei
successivi 15 giorni.
4. Nel caso in cui la sanzione da comminare non
sia di sua competenza, ai sensi del successivo art. 94,
il dirigente scolastico, ai fini del comma 2, segnala entro 10 giorni,
all'ufficio competente i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del
procedimento, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
5. Al dipendente o, su espressa delega al suo
difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il
procedimento a suo carico.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi
entro 120 giorni dalla data di contestazione di addebito. Qualora non sia stato
portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
7. L'ufficio competente per i procedimenti
disciplinari sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni
addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate al
comma 1. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere
disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione
all'interessato.
8. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano
il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli
sia incorso.
9. I termini di cui al presente articolo devono
intendersi come perentori.
10. Per quanto non previsto dalla presente
disposizione si rinvia all'art. 55 del D.L.vo 165/2001 .
11. Per quanto riguarda conciliazione ed
arbitrato, si rinvia al capo XII del presente CCNL.
ART. 94 - COMPETENZE
1. Il rimprovero verbale, il rimprovero scritto e
la multa sono inflitti dal dirigente scolastico.
2. La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione
fino ad un massimo di 10 giorni, il licenziamento con preavviso e il
licenziamento senza preavviso sono inflitti dal Direttore generale regionale.
ART. 95 - CODICE DISCIPLINARE
1. Nel rispetto del principio di gradualità e
proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza ed in
conformità di quanto previsto dall'art. 55 del D.L.vo n. 165/2001, il tipo e
l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti
criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di
negligenza, imprudenza, e imperizia dimostrate, tenuto conto anche della
prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di
lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato
all'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o
attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai
precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al
comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nel fatto di più lavoratori in
accordo tra loro.
2. La recidiva in mancanze già sanzionate nel
biennio di riferimento comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle
previste nell'ambito della medesima fattispecie.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze
compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro
collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione
prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con
sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del
rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro
ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione
ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio,
anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme a princìpi di
correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei confronti dei genitori,
degli alunni o del pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti
assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti affidati al
dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare
azione di vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di
prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato
danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali
disposte a tutela del patrimonio dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 6 della legge n. 300 del 1970;
f) insufficiente rendimento, rispetto a carichi di
lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati;
g) violazione di doveri di comportamento non
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato
disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi.
5. L'importo delle ritenute per multa sarà
introitato dal bilancio della scuola e destinato ad attività sociali a favore
degli alunni.
6. La sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si
applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al
comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4
che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste
nel comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10
giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della
sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono
del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei
doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'Amministrazione, agli
utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, a
trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) testimonianza falsa o reticente in procedimenti
disciplinari o rifiuto della stessa;
f) comportamenti minacciosi, gravemente
ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti dei superiori, di altri
dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei terzi;
g) alterchi con ricorso a vie di fatto negli
ambienti di lavoro, anche con genitori, alunni o terzi;
h) manifestazioni ingiuriose nei confronti
dell'Amministrazione, esulanti dal rispetto della libertà di pensiero, ai sensi
dell'art. 1 della legge 300 del 1970;
i) atti, comportamenti o molestie, anche di
carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
l) violazione di doveri di comportamento non
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque,
derivato grave danno all'Amministrazione, ai genitori, agli alunni o a terzi.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento con
preavviso di applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno,
nelle mancanze previste nel comma 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel
biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia
comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal
servizio e dalla retribuzione;
b) occultamento, da parte del responsabile della
custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad
illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di
pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati;
c) rifiuto espresso del trasferimento disposto per
motivate esigenze di servizio;
d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal
servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;
e) persistente insufficiente rendimento o fatti
che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di
servizio;
f) condanna passata in giudicato per un delitto
che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di
lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
g) violazione dei doveri di comportamento non
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i
criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di
lavoro.
8. La sanzione disciplinare del licenziamento
senza preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel biennio di: minacce,
ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti;
alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
b) accertamento che l'impiego fu conseguito
mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
c)condanne passate in giudicato:
di cui art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000,
n.267 ,nonchè per i reati di cui agli art. 316 e 316 bis del codice
penale;
quando alla condanna consegua comunque
l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
per i delitti indicati dall’art. 3, comma
1, della legge n. 97 del 2001.
d) condanna passata in giudicato per un delitto
commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al
rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per
la sua specifica gravità;
e) commissione in genere di fatti o atti dolosi,
anche non consistenti in illeciti di rilevanza penale per i quali vi sia obbligo
di denuncia, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la
prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
9. Al codice disciplinare di cui al presente
articolo deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in luogo
accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non
può essere sostituita con altre.
ART. 96 - RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE
1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti, commessi in
servizio,
di rilevanza penale l'amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed
inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso
fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in
cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento
disciplinare già avviato.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'amministrazione
venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del
dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è
sospeso fino alla sentenza definitiva.
3. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 5, commi
2 e 4, della legge 97 del 2001, negli altri casi il procedimento disciplinare
sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando
l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro
120 giorni dalla sua riattivazione.
4. Per
i casi previsti all'art. 5, comma 4, della legge 97 del 2001, il procedimento
disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando
l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi
entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
5. L'applicazione della sanzione prevista
dall’art. 95, come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 7, lett.
f) e 8, lett. c) e d), non ha carattere automatico, essendo correlata
all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art.
5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
6. In caso di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.- Ove
nel procedimento disciplinare sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del
giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate
altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
7. In caso di proscioglimento si procede
analogamente al comma 6.
8. In
caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 della
legge 97 del 2001.
9. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art. 95,
comma 8, lettera f) e comma 9, lettere c) e d),
e successivamente assolto a seguito di
revisione del processo, ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione,
alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta,
anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianità
posseduta all'atto del licenziamento.
10. Il
dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato, nell'area e nella
posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del
licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale.
In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno
diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel
periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate
alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
ART. 97 - SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI
PROCEDIMENTO PENALE
1. Il dipendente che sia colpito da misura
restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con
privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque
dello stato restrittivo della libertà.
2. L'amministrazione, ai sensi del presente
articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può
prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza
definitiva alle medesime condizioni del comma 3.
3. Il dipendente, può essere sospeso dal servizio
con privazione della retribuzione anche nel caso in cui sia sottoposto a
procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale
quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al
rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati,
l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art.
95, commi 8 e 9.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare
dal servizio per i reati indicati dall'art. 58 del D.lgs. n.267/2000.
5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma
1, della legge n. 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di cui al
presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art.
3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva,
ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art.
4, comma 1, della citata legge 97 del 2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si
applica quanto previsto dall'art. 96 in tema di rapporti tra procedimento
disciplinare e procedimento penale.
7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi
da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione
fondamentale di cui all'art. 77 del presente CCNL, comma 1, nonchè gli assegni
del nucleo familiare, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione
o proscioglimento, ai sensi dell’art. 92, commi 6 e 7, quanto corrisposto nel
periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità sarà conguagliato con
quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità
o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario.
Ove il giudizio disciplinare riprenda, per altre infrazioni, ai sensi del
medesimo art. 92, comma 6, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto
delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del
procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda
con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente
sospeso sarà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio,
escluse le indennità o compensi per
servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario, nonchè
i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito
del giudizio disciplinare riattivato.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del
servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non
revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso
tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente
riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso
sino all'esito del procedimento penale.
11. I procedimenti disciplinari in corso alla data
di stipulazione del presente contratto vanno portati a termine secondo le
procedure vigenti alla data del loro inizio.
ART. 98 - COMITATO PARITETICO SUL MOBBING
1. Per
mobbing si intende una forma di violenza morale o psichica nell’ambito del
contesto lavorativo, attuato dal datore di lavoro o da dipendenti nei confronti
di altro personale. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o
comportamenti diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale,
aventi connotazioni aggressive, denigratorie o vessatorie tali da comportare
un’afflizione lavorativa idonea a compromettere la salute e/o la
professionalità e la dignità del dipendente sul luogo di lavoro, fino
all’ipotesi di escluderlo dallo stesso contesto di lavoro.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con
riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001,
riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di
contrastare l’evenienza di tali comportamenti; viene pertanto istituito, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, uno specifico
comitato paritetico presso ciascun Ufficio scolastico regionale con i seguenti
compiti:
raccolta dei dati relativi all'aspetto
quantitativo e qualitativo del fenomeno;
b) individuazione delle possibili cause, con particolare riferimento alla
verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e
gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di
violenza morale;
proposte di azioni positive in ordine alla
prevenzione delle situazioni che possano favorire l’insorgere del mobbing;
d) formulazione di proposte per la definizione dei
codici di condotta.
3. Le proposte formulate dai comitati sono
presentate al Direttore regionale per i connessi provvedimenti, tra i quali
rientrano, in particolare, la costituzione e il funzionamento di sportelli di
ascolto nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della figura del
consigliere/consigliera di fiducia, nonché la definizione dei codici di
condotta, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
4. In relazione all'attività di prevenzione del
fenomeno, i comitati valutano l'opportunità di attuare, nell'ambito dei piani
generali per la formazione, idonei interventi formativi e di aggiornamento del
personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
affermare una cultura organizzativa che comporti
una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze
individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarietà dei
dipendenti attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche
interpersonali, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e
dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del personale.
5. I comitati di cui al comma 3 sono costituiti da
un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie
del presente CCNL e da un pari
numero di rappresentanti dell'Amministrazione. Il presidente del comitato viene
alternativamente designato tra i rappresentanti dell'Amministrazione ed il
vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo
è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica
dei comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del comitato per le pari
opportunità, appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire
il raccordo tra le attività dei due organismi.
6. Gli Uffici scolastici regionali favoriscono
l'operatività dei comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro
funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo,
nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I comitati
sono tenuti a redigere una relazione annuale sull'attività svolta.
I comitati di cui al presente articolo rimangono
in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei
nuovi. I componenti dei comitati possono essere rinnovati nell'incarico per un
sola volta.
ART. 99 - CODICE DI CONDOTTA RELATIVO ALLE
MOLESTIE SESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO
1. I Direttori generali regionali danno
applicazione, con proprio atto, al codice di condotta relativo ai provvedimenti
da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come
previsto dalla raccomandazione della Commissione europea del 27.11.1991, n.
92/131/CEE, allegata a titolo esemplificativo al n. 1 del presente contratto per
fornire linee guida uniformi in materia. Dell’atto così adottato i Direttori
generali regionali danno informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del
presente CCNL.
CAPO X - PERSONALE DELLE SCUOLE ITALIANE
ALL’ESTERO
ART. 100 - VERTENZE ED ORGANISMI DI
CONCILIAZIONE
I. La proclamazione e la revoca degli scioperi
relativi a vertenze che interessino le istituzioni scolastiche italiane di uno o
più paesi esteri sono comunicate al Ministero degli affari esteri - Direzione
generale per la promozione e la cooperazione culturale - il quale ne informa la
Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica -
ed il MPI - Gabinetto del Ministro; per le vertenze a livello di circoscrizione
consolare, la comunicazione è indirizzata al console territorialmente
competente.
2. Sono costituiti, d'intesa tra le parti, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, organismi
di conciliazione presso il Ministero degli affari esteri, per i conflitti che
interessino il personale in servizio in uno o più paesi esteri, e presso gli
uffici consolari, per i conflitti a livello di circoscrizione consolare.
ART. 101 - SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
1. Il sistema delle relazioni sindacali vigente in
Italia di cui al capo II si applica al personale della scuola in servizio
all’estero, ivi compresa la costituzione delle R.S.U.
Le relazioni sindacali si articolano a livello di
contrattazione integrativa
nazionale presso il Ministero Affari Esteri e a livello decentrato presso le
Ambasciate, per le questioni che investano l’intero Paese ospite, i Consolati,
per il personale dei corsi di lingua italiana e per il personale statale delle
scuole private, e presso le istituzioni scolastiche italiane statali
all’estero.
2. La delegazione di parte pubblica per la
contrattazione integrativa e decentrata a livello di Ministero è costituita da
un delegato del Ministro degli Esteri, che la presiede, da un delegato del MPI e
da una rappresentanza dei titolari degli Uffici interessati
dell’Amministrazione degli Affari Esteri e di quella del MIUR.
3. Con la contrattazione integrativa di cui al
comma precedente, sarà anche determinato il trattamento dei permessi
retribuiti, fruiti all'estero, con riguardo all'assegno di sede, fermo restando
che questo spetta comunque per i sei giorni di ferie di cui all’art. 13, comma
9, ed all'art. 15, comma 2, alle condizioni di cui all'art. 658 del testo unico
16 aprile 1994, n. 297 .
4. Per la contrattazione integrativa a livello di
Ambasciata, la delegazione di parte pubblica è costituita dall’Ambasciatore o
da un suo delegato, che la presiede, e da una rappresentanza dei titolari degli
Uffici consolari interessati. Presso gli Uffici consolari detta delegazione è
costituita tenendo conto della struttura organizzativa degli Uffici stessi.
Presso le istituzioni scolastiche italiane statali
all’estero, la delegazione di parte pubblica è costituita dal dirigente
scolastico.
Le delegazioni sindacali ai vari livelli, sono
costituite ai sensi dell’art. 7.
5. Con la contrattazione integrativa nazionale di
cui al presente articolo vengono individuate per ogni funzione le specificità e
le competenze in raccordo con le particolari situazioni esistenti all’estero.
Nell’ambito di una politica di diffusione della
lingua italiana quale riscontro ad una crescente e sempre più articolata
domanda, si può prevedere la possibilità di collaborazioni plurime effettuate
presso altre scuole italiane o straniere che abbiano necessità di particolari
esigenze professionali.
In considerazione della specifica articolazione
della funzione svolta da docenti della scuola secondaria in qualità di lettori
presso le Università straniere, sono
definite con la contrattazione integrativa le funzioni del lettore e del lettore
con incarichi extra-accademici.
ART. 102 - PARTECIPAZIONE
1. L’Amministrazione degli Affari Esteri, a
livello centrale e periferico, fornisce informazione preventiva e la relativa
documentazione cartacea e/o informatica necessaria sulle materie previste dagli
artt. 4 e 5, nonché in materia di assegni di sede, di cui al d.lgs n. 62/98.
Essa fornisce altresì un’informazione
preventiva relativamente ai posti di cui agli artt. 108
e 109, e sulle professionalità
richieste dai compiti attribuiti al personale da destinare al Ministero degli
Affari Esteri ai sensi dell’art. 626 del D. Lgs. n° 297/94.
2. Possono essere inoltre consensualmente
costituite commissioni paritetiche di studio per un esame approfondito delle
materie di cui all’art. 5.
ART. 103 - IMPEGNI CONNESSI CON L’ATTUAZIONE
DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA E CON IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
1. L’estensione all’estero dell’autonomia
scolastica consente di introdurre elementi di flessibilità e di adeguamento
dell’offerta formativa rispetto agli specifici contesti scolastici.
2. Il MAE, di concerto con il MPI, nel
predisporre, sulla base delle vigenti disposizioni e con i relativi necessari
adattamenti, i provvedimenti relativi all’estensione dell’autonomia alle
istituzioni scolastiche, ne dà informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie
del presente contratto.
3. Nell’ambito dell’attuazione
dell’autonomia le istituzioni scolastiche definiscono, nel rispetto delle
competenze dei vari organi e delle funzioni e professionalità esistenti, il
piano dell'offerta formativa ed adottano le modalità organizzative per
l’esercizio della funzione docente di cui all’art.
26.
4. Le scuole statali italiane all’estero, come
previsto dall’art. 32,
in coerenza con gli obiettivi di ampliamento dell’offerta formativa, potranno
prevedere la possibilità che i docenti svolgano attività didattiche rivolte al
pubblico anche di adulti, in relazione alle esigenze formative provenienti dal
territorio, con esclusione dei propri alunni per quanto riguarda le materie di
insegnamento comprese nel curriculum scolastico.
ART. 104 - PROGETTI FINALIZZATI AL
MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA ED AL SUPERAMENTO DEL DISAGIO SCOLASTICO
1. Le istituzioni scolastiche italiane
all’estero promuovono progetti di miglioramento dell’offerta formativa, ivi
compresi gli interventi a favore di problematiche di disagio e svantaggio, con
criteri da definire nella contrattazione integrativa presso il MAE, fermo
restando il quadro contrattuale metropolitano di riferimento.
2. I progetti devono definire, oltre che gli
obiettivi e gli elementi di valutazione circa i risultati attesi, in particolare
la programmazione delle attività aggiuntive del personale in servizio nonché
l’eventuale raccordo con le iniziative di formazione ed aggiornamento
funzionali ai progetti stessi.
3. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono
determinati nella misura annua necessaria a compensare le attività svolte dal
personale docente e ATA in relazione ai progetti delle scuole e, comunque, nel
limite di € 1.446.079,31 (L. 2.800.000.000). Le somme eventualmente non
utilizzate, in ogni esercizio finanziario, confluiscono nel fondo d’istituto
delle scuole metropolitane di cui all’art. 84.
ART. 105 - FERIE
1. Per il personale docente, amministrativo,
tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, la
durata delle ferie è determinata in 48 giorni lavorativi, cui si aggiungono 4
giorni lavorativi per festività soppresse; ai fini del relativo computo il
sabato è considerato giorno lavorativo.
2. I periodi di sospensione delle attività
didattiche, durante i quali, ai sensi dell'art. 13, comma 9, vanno fruite le
ferie del personale docente, sono riferiti ai calendari scolastici in uso nel
paese estero sede dell'istituzione scolastica italiana.
3. Il godimento di almeno quindici giorni
lavorativi continuativi di riposo che il comma 11 del citato art. 13 assicura al
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nel periodo 1 luglio - 31
agosto, va riferito ad altro periodo idoneo al calendario scolastico locale.
4. E’ assicurata all’interessato la fruizione
dell’intero periodo di ferie a cui ha titolo nei casi di trasferimento tra
paesi con differenti calendari scolastici locali, anche in deroga alle
disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.
ART. 106 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
1. Per la copertura dei posti di insegnamento del
contingente, temporaneamente vacanti, degli spezzoni di orario e per la
sostituzione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
temporaneamente assente, si stipulano contratti di lavoro a tempo determinato,
con le modalità previste dall’art. 19 e dall’art. 40, commi 1, 2 e 3.
2. A decorrere dal primo marzo 2000, la
retribuzione del personale docente con incarico a tempo determinato viene
parametrata alla retribuzione dell’analogo personale in servizio nelle scuole
metropolitane, ovvero - solo per i residenti - a quella locale, qualora più
favorevole. Per il personale non residente la retribuzione complessiva è
costituita da una retribuzione di base, pari alla retribuzione dell’analogo
personale in servizio nelle scuole metropolitane e da un assegno di sede
aggiuntivo, rapportato alla durata del contratto stipulato, individuato in una
quota percentuale variabile dell’indennità di sede prevista per il personale
a tempo indeterminato in servizio nelle scuole italiane all’estero, in modo
che la retribuzione complessiva rimanga invariata rispetto a quella allo stato
percepita.
3. Le nuove modalità per la costituzione delle
graduatorie e per il conferimento delle supplenze dovranno essere raccordate con
le disposizioni generali in materia di conferimento delle supplenze, di
competenza del MPI.
ART. 107 - ORARI E ORE ECCEDENTI
1. Si conferma per il personale docente, in
servizio nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero, l’orario di
servizio previsto per i docenti in territorio metropolitano.
2. In sede di contrattazione integrativa saranno
definiti i criteri e le modalità per il monitoraggio e l’analisi delle
attività di insegnamento svolte nelle istituzioni scolastiche ed universitarie
straniere al fine di verificarne il raccordo con l’orario di insegnamento
previsto per il territorio metropolitano ai sensi del CCNL.
3. Le ore eccedenti l’orario di insegnamento non
costituenti cattedra saranno attribuite con le procedure di cui all’art. 30 e,
in caso di indisponibilità del personale docente a tempo indeterminato, a
personale docente con contratto a tempo determinato.
4. Nel caso di oggettiva impossibilità di
reperimento di personale a tempo determinato, ovvero in casi di particolare
strutturazione di cattedre superiori alle 18 ore, le ore eccedenti saranno
distribuite tra il personale a tempo indeterminato, con priorità ai docenti che
manifestino la loro disponibilità, nei limiti massimi previsti anche per i
docenti in servizio nelle scuole del territorio metropolitano.
ART. 108 - MOBILITA’ TRA LE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE ALL’ESTERO
1. 1 trasferimenti di ufficio per soppressione di
posto o per incompatibilità di permanenza nella sede possono essere disposti,
per il personale docente ed ATA, anche su posti di istituzioni scolastiche di
tipologia diversa da quella delle istituzioni in cui il personale ha prestato
servizio, ovvero, da corsi a scuole e viceversa, purché il personale vi abbia
titolo sulla base della funzione di destinazione. Essi possono aver luogo
nell'ambito della medesima circoscrizione consolare o, in subordine, di una
circoscrizione consolare limitrofa, anche di aree linguistiche diverse, per le
quali sia stato accertato il requisito di idoneità nelle prove di selezione e,
comunque, dopo avere effettuato le procedure di mobilità di ufficio nell'ambito
della circoscrizione o dell'area linguistica. Alle stesse condizioni i
trasferimenti possono essere disposti su posti di paesi di altro emisfero. Le
operazioni relative ai trasferimenti di ufficio precedono quelle per
trasferimenti a domanda.
2. Anche i trasferimenti a domanda possono essere
disposti su posti di istituzioni scolastiche di tipologia diversa da quella
delle istituzioni in cui il personale ha prestato servizio o per circoscrizioni
consolari ed aree linguistiche diverse, alle medesime condizioni di cui al comma
1.
3. Ulteriori modalità e criteri sono determinati
nell'ambito della contrattazione integrativa nazionale di cui all'art. 101.
4. Per il personale assegnato alla scuole europee
il trasferimento può essere disposto, a domanda, solo al termine di fine
quinquennio, sui posti disponibili in altre scuole europee. In caso di
soppressione di posto nelle scuole medesime, il personale, conseguentemente
trasferito d'ufficio, ha titolo alla precedenza assoluta su posti in altre
scuole europee, ove disponibili. Le modalità ed i tempi di applicazione del
presente comma sono definiti con la contrattazione decentrata nazionale.
ART. 109 - MOBILITÀ PROFESSIONALE VERSO LE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE ALL’ESTERO
1. La destinazione all’estero del personale
docente ed ATA ai posti di contingente di cui all’art. 639 del TU 16-4-1994,
n.297, costituisce mobilità professionale ed è regolata, ai sensi del D.lgs.
n. 165/2001, dalla contrattazione collettiva.
2. Le norme che seguono mirano alla concreta
attuazione dei criteri di selettività professionale e del principio
dell’alternanza, prevedendo un congruo periodo di servizio in territorio
metropolitano tra un incarico e l’altro.
ART. 110 - ISCRIZIONE ALLE GRADUATORIE
PERMANENTI PER LA DESTINAZIONE ALL’ESTERO
1. La destinazione all’estero del personale
docente e ATA avviene sulla base di graduatorie permanenti in cui hanno titolo
ad essere inseriti coloro che abbiano superato una prova unica di accertamento
della conoscenza di una o più lingue straniere tra quelle relative alle quattro
aree linguistiche (francese, inglese, tedesco e spagnolo).
2. Alla prova di accertamento linguistico, indetta
con provvedimento del MAE d’intesa con il MPI, può partecipare, a domanda, il
personale docente e ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato che, dopo
l’anno di prova, abbia prestato almeno un anno di effettivo servizio di ruolo
in territorio metropolitano ed appartenga ai ruoli per i quali sono definiti i
codici funzione.
3. Coloro che supereranno la prova di accertamento
linguistico, dovranno produrre, entro i termini previsti dall’apposita
ordinanza del MAE, i titoli da valutare ai fini dell’inserimento nella
graduatoria permanente.
ART. 111 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA
DI ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA
1.L’accertamento di cui al precedente art. 110
è effettuato sulla base di prove strutturate.
A tal fine sono predisposti distinti questionari
per ciascuna delle seguenti categorie di candidati:
a) docenti che aspirano alle istituzioni
scolastiche diverse dalle scuole europee (la prova dovrà verificare
l’adeguata conoscenza della lingua o delle lingue straniere);
b) docenti che aspirano alle scuole europee (per i
quali la prova dovrà verificare se il grado di conoscenza della lingua o delle
lingue straniere consente la piena integrazione in uno specifico contesto
educativo e plurilingue);
c) docenti che aspirano ai lettorati di italiano
presso le università straniere (per i quali la prova dovrà verificare se il
grado conoscenza della lingua o delle lingue straniere consente la piena
integrazione in un contesto universitario e pluriculturale);
d) personale ATA.
Per ciascuna delle tre tipologie di istituzioni di
cui alle precedenti lettere a), b) e c), nonché per il personale ATA, saranno
predisposti distinti questionari nelle lingue francese, inglese, tedesca e
spagnola.
2. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3,
ciascun docente può chiedere di sostenere la prova per più tipologie di
istituzioni e per più aree linguistiche. Analogamente il personale ATA può
partecipare per più aree linguistiche.
3. Considerato che ai lettorati di italiano
all’estero può essere destinato soltanto il personale dello Stato in possesso
di specifici requisiti, per quanto concerne il personale della scuola hanno
titolo a sostenere la prova di accertamento linguistico per i lettorati di
italiano presso le Università straniere i candidati appartenenti alle seguenti
categorie:
a) docenti di italiano delle scuole secondarie di
primo o secondo grado;
b) docenti di lingue straniere delle scuole
secondarie di primo o secondo grado, che abbiano superato, nell’ambito di
corsi universitari, almeno due esami di lingua e/o letteratura italiana, secondo
la tabella di omogeneità del MPI allegata ai bandi di concorsi per titoli ed
esami emanati con DD.DD.GG. 31-3-1999 ed 1-4-1999.
4. Per la predisposizione dei questionari di cui
al precedente comma 1 e la relativa assistenza tecnica, il MAE può avvalersi di
apposita Agenzia specializzata, purchè
qualificata o certificata in materia di prove strutturate linguistiche.
ART. 112- VALUTAZIONE DELLA PROVA DI
ACCERTAMENTO LINGUISTICO
1.La valutazione della prova di accertamento della
conoscenza della lingua straniera è effettuata in ottantesimi. Supera tale
prova il personale che abbia riportato almeno 56/80.
2.Al termine di ogni giornata di effettuazione
delle prove strutturate l’apposita commissione, nominata dal Direttore
Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale del MAE di concerto col MPI,
redige appositi elenchi dei candidati che le hanno superate, con l’indicazione
del punteggio conseguito. A conclusione di tutte le prove i nominativi di tali
candidati saranno inseriti in appositi elenchi generali, redatti in stretto
ordine alfabetico, e distinti per ciascun codice funzione, per ciascuna area
linguistica, per le scuole europee e per lettorati.
3.Il personale incluso negli elenchi di cui sopra
acquisisce il titolo professionale di accertamento della conoscenza della lingua
straniera che conserva la validità per i successivi nove anni scolastici.
ART. 113 - RIFORMULAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE
GRADUATORIE PERMANENTI
1.Le graduatorie permanenti, distinte per codici
funzione, per ogni area linguistica, per le scuole europee e per i lettorati,
sono aggiornate ogni tre anni.
2.Nelle graduatorie sono indicati, per ciascun
concorrente, il punteggio attribuito nelle prove di accertamento della
conoscenza della lingua straniera, i punti corrispondenti ai titoli prodotti o
rivalutati e il punteggio complessivo. La valutazione dei titoli ha luogo sulla
base della tabella di valutazione allegata , che prevede un massimo di 80 punti,
di cui 35 per i titoli culturali, 25 per i titoli professionali e 20 per i
titoli di servizio. A parità di punteggio complessivo, l’ordine in
graduatoria sarà determinato sulla base dei titoli di preferenza previsti
dall’art. 5 del DPR 9-5-1994, n.487 e successive modificazioni ed
integrazioni.
3.Il MAE procede all’aggiornamento delle
graduatorie di cui al comma 1 secondo i seguenti criteri:
a) mantenimento nelle stesse del personale il cui
titolo di accertamento linguistico conserva la validità, come indicato
all’art. 112, comma 3. Tale personale ha, pertanto, titolo a richiedere
l’aggiornamento del proprio punteggio con la valutazione dei titoli conseguiti
successivamente alla costituzione delle graduatorie in cui risulti già inserito
e considerati valutabili dalla tabella D allegata al presente contratto;
b) depennamento dalle graduatorie stesse del
personale il cui titolo di accertamento linguistico, che ha dato luogo
all’inclusione nella graduatoria, non conserva validità nei termini sopra
indicati;
c) depennamento dalle graduatorie del personale
che ha subito un provvedimento disciplinare superiore alla censura e non abbia
ottenuto il provvedimento di riabilitazione;
d) depennamento dalle graduatorie del personale
che sia stato restituito ai ruoli metropolitani per incompatibilità, ovvero ai
sensi dell’art. 120, che sia restituito ai ruoli metropolitani per ragioni di
servizio;
e) depennamento dalle graduatorie del personale
che abbia già prestato all’estero nelle istituzioni diverse dalle scuole
europee un periodo di servizio di durata complessivamente superiore ai dieci
anni;
f) depennamento dalle graduatorie delle scuole
europee del personale che abbia già prestato servizio nelle stesse.
4. Le graduatorie permanenti, sono aggiornate
entro il mese di febbraio, per consentire un regolare avvio dell’anno
scolastico, con
le modalità e i criteri indicati nei commi precedenti. Esse sono inoltre
affisse all’albo del Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per
la Promozione e la Cooperazione Culturale, Uff.IV – e rimangono esposte per i
successivi 15 giorni. Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne
visione entro il termine anzidetto e può, entro tale termine, presentare
reclamo scritto, per errori od omissioni, alla Direzione Generale per la
Promozione e la Cooperazione Culturale, Uff. IV, che, esaminanti i reclami, può
rettificare anche d’ufficio, le graduatorie.
Delle decisioni assunte, e delle sintetiche
motivazioni che le hanno supportate, è data comunicazione agli interessati ed
ai controinteressati mediante affissione all’albo dell’Ufficio anzidetto.
5.Dopo l’accertamento del possesso, da parte dei
concorrenti, dei requisiti per l’inclusione nelle graduatorie permanenti, il
Direttore Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale approva le
graduatorie, che sono pubblicate all’albo del MAE, DGPCC, Uff. IV, mediante
affissione. Avverso i risultati di tale procedimento è ammesso reclamo scritto
da presentarsi entro 15 giorni dalla data di affissione. La decisione
dell’Ufficio va assunta entro 10 giorni dal ricevimento del reclamo.
ART. 114 - GESTIONE DELLE GRADUATORIE PER LA
DESTINAZIONE ALL'ESTERO
1. Ogni anno, dopo le operazioni relative ai
trasferimenti riservati al personale già in servizio all'estero, i posti di
contingente eventualmente rimasti vacanti sono disponibili per le operazioni di
destinazione all'estero da effettuarsi sulla base delle graduatorie permanenti.
Il MAE rende note entro il 31 agosto di ciascun anno le sedi disponibili.
2. Ai fini di cui al comma 1 la D.G.P .C.C. del
MAE, previa attivazione delle relazioni sindacali, individua la tipologia ed il
numero dei posti di contingente ancora disponibili dopo le operazioni di
trasferimento. L'elenco dei posti individuati è affisso all'albo del MAE e
degli Uffici centrali e periferici del MPI.
3. Dopo l’avvenuta pubblicazione degli elenchi dì
cui sopra il MAE attiva le procedure di destinazione del personale utilmente
collocato nelle graduatorie permanenti.
4. A tal fine il MAE trasmette al personale così
individuato il telegramma di preavviso della destinazione unitamente all'elenco
delle sedi disponibili, invitandolo ad indicare le proprie preferenze.
5. II personale, una volta accettata la
destinazione all'estero, è depennato dalla graduatoria per la quale è stato
nominato. Detto personale, al compimento del proprio mandato, potrà chiedere di
essere reinserito nelle graduatorie in occasione del loro aggiornamento.
6. Il personale che non accetta la destinazione o
che, dopo l'accettazione, non assume servizio, è depennato da tutte le
graduatorie e potrà esservi, a domanda, reinserito soltanto al momento
dell'aggiornamento triennale delle medesime.
ART. 115 - ESAURIMENTO DI GRADUATORIA E PROVE
STRAORDINARIE
1. Nei casi di sopravvenuta, urgente necessità di
assegnare personale ai posti per i quali non sia possibile provvedere mediante
ricorso alle graduatorie permanenti, per esaurimento delle stesse, o per
mancanza di graduatorie appartenenti a classi di concorso aggregate al medesimo
ambito disciplinare e per le quali è prevista, a seguito del D.M. del MPI
10.8.1998, n. 354, integrato dal D.M. del medesimo dicastero 10.11.1998, n.448,
una corrispondenza automatica, l’Amministrazione, nel rispetto delle norme
contenute nel presente capo, ha facoltà di attingere alle graduatorie di altre
aree linguistiche, con il consenso dell’interessato, ad eccezione dei posti di
lettorato.
2. Qualora non fosse possibile attuare le
procedure di cui al precedente comma, potranno essere indette prove
straordinarie di accertamento linguistico prima della scadenza del triennio,
limitatamente ai codici funzione richiesti. L’indizione di prove straordinarie
non comporta, in relazione a tali codici funzione, lo slittamento di quelle
ordinarie triennali.
3. In caso di esaurimento di graduatoria, sono
considerati nominabili per i posti all’estero anche coloro che, a seguito di
precedente rinuncia, erano stati esclusi dalle nomine per i successivi tre anni.
ART. 116 - DURATA DEL SERVIZIO ALL’ESTERO
1. Il personale destinatario del presente
contratto può prestare servizio all’estero nelle istituzioni diverse dalle
Scuole Europee per non più di tre periodi, ciascuno della durata di cinque anni
scolastici o accademici. Tali periodi devono essere intervallati da un periodo
di servizio effettivo in territorio metropolitano di almeno tre anni.
2. Presso le Scuole Europee può essere prestato
un solo periodo di servizio, della durata di nove anni scolastici, con eventuale
proroga di un anno a seguito di delibera del Consiglio Superiore della suddetta
scuola.
1. In via del tutto eccezionale, il personale in
servizio presso le Scuole Europee, in caso di nomina a direttore aggiunto di una
scuola europea conferita dal Consiglio superiore della predetta scuola, può
svolgere, nella nuova funzione, un mandato pieno di nove anni, con eventuale
proroga di un anno.
1. Il personale che abbia prestato all’estero un
solo periodo di servizio presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole
europee e presso i lettorati di italiano, può essere destinato alle scuole
europee, previo superamento delle specifiche prove di selezione ed a condizione
che, al rientro dall’estero, abbia prestato tre anni di servizio effettivo in
territorio metropolitano. Coloro che abbiano compiuto i suddetti due periodi di
servizio perdono definitivamente titolo a partecipare alle selezioni per la
destinazione all’estero.
1. Il personale che abbia prestato un periodo di
servizio presso le scuole europee può cumulare a tale servizio solamente un
periodo di cinque anni presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole
europee, e presso i lettorati di italiano, purchè utilmente collocato nella
specifica graduatoria ed a condizione che, al rientro dall’estero, abbia
prestato tre anni di servizio effettivo in territorio metropolitano. Coloro che
abbiano compiuto i suddetti due periodi di servizio perdono definitivamente
titolo a partecipare alle selezioni per la destinazione all’estero.
ART. 117 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
ALL’ESTERO
1. Il servizio all’estero può essere interrotto
sulla base delle esigenze del sistema scolastico nazionale, o per accertata
incompatibilità o per inidoneità del personale interessato.
ART. 118 - CALCOLO DEGLI ANNI DI SERVIZIO
ALL’ESTERO
1. Anche per le scuole italiane all’estero e le
scuole europee, gli anni di servizio si calcolano ad anno scolastico, che inizia
il 1° settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell’anno successivo.
ART. 119 - RESTITUZIONE AI RUOLI METROPOLITANI
IN CASO DI ASSENZE PER MALATTIA
I. Nel caso di assenze per malattia di durata
superiore ai 60 giorni , il personale in servizio all'estero è restituito ai
ruoli metropolitani. Il predetto personale conserva l’intero assegno di sede
per i primi 45 giorni; l'assegno stesso non è corrisposto per i restanti 15
giorni. Restano ferme le disposizioni sulla malattia di cui al presente
contratto.
ART. 120 - RESTITUZIONE AI RUOLI METROPOLITANI
PER INCOMPATIBILITA E PER MOTIVI DI SERVIZIO
I. La destinazione all'estero cessa, con decreto
del MAE, quando si determinino situazioni di incompatibilità di permanenza
all'estero, ovvero per motivi di servizio. In caso di contestata situazione di
incompatibilità, l'interessato può presentare controdeduzioni. Qualora i
motivi di servizio attengano agli aspetti tecnici dell'attività di istituto, al
provvedimento di restituzione ai ruoli metropolitani non si può dar luogo se
non previo parere del MPI.
ART. 121 - RESTITUZIONE Al RUOLI METROPOLITANI
A SEGUITO DI SANZIONI DISCIPLINARI
1.L’erogazione di una sanzione disciplinare
superiore alla censura , per quanto riguarda il personale docente ed ATA,
comporta l’immediata restituzione ai ruoli metropolitani.
ART. 122 - FORO COMPETENTE
1. Per tutte le vertenze di lavoro del personale
del presente capo, foro competente è quello di Roma, ivi compreso tutto quanto
attiene all’arbitrato (Direzione provinciale del Lavoro di Roma ) e alla
conciliazione.
ART. 123 - NORME APPLICATIVE
I. In attesa che sia completamente attivata anche
all’estero l’autonomia scolastica, al consiglio di circolo o di istituito si
sostituisce il dirigente scolastico in tutti i compiti che il contratto
collettivo nazionale di lavoro riferisce alla competenza del predetto organo
collegiale e, in particolare, per la definizione delle modalità e dei criteri
per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e con gli studenti, ai quali si
provvede sulla base delle proposte del collegio dei docenti.
2. I riferimenti che il contratto collettivo
nazionale di lavoro fa al livello regionale debbono intendersi, quando non vi
sia diversa determinazione nel presente capo, come riferimenti al livello di
Ambasciata e/o di Ufficio consolare.
3. Per quanto non diversamente previsto dal
presente capo, al personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario in
servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, si applica la
disciplina recata dal presente CCNL.
4. Le ordinanze e gli altri atti a contenuto
normativo la cui emanazione il CCNL attribuisce alla competenza del MPI, sono
adottati, per le istituzioni scolastiche italiane all'estero, dal MAE, d'intesa
con il MPI.
5. I riferimenti che il CCNL fa agli organici si
intendono ricondotti ai contingenti di cui all'art. 639 del testo unico n. 297
del 1994.
ART. 124 - FRUIZIONE DEI PERMESSI
1. Non rientrano tra le assenze di cui alla
lettera b) comma 1 dell’art. 35 del D.lgs. n. 62/98, i permessi retribuiti di
cui all’art. 15, per i quali compete l’indennità personale nelle misure
sottoindicate:
- lutti per perdita del coniuge, di parenti
entro il secondo grado, di soggetto
componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado (3 giorni
consecutivi per evento): l’indennità personale è corrisposta per intero;
- permessi per motivi personali e familiari,
documentati anche mediante autocertificazione, fruibili a domanda (3 giorni
complessivi per anno scolastico): l’indennità personale è corrisposta
nella misura del 50%.
ART. 125 - FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA
FORMAZIONE
1. Il personale docente fruisce del diritto alla
formazione di cui all’art. 62.
2. Il MAE si impegna a individuare, d’intesa con
il MPI, contenuti e modalità per la formazione iniziale del personale
finalizzati alle specifiche aree e istituzioni di destinazione all’estero. Le
iniziative di formazione potranno prevedere interventi a livello centrale e/o
nella sede di destinazione, inclusa la formazione a distanza.
ART. 126 - SEQUENZA CONTRATTUALE
Le Parti firmatarie del presente CCNL concordano
di rinviare, come previsto dall’Atto d’indirizzo, ad una specifica sequenza
contrattuale il confronto sulle modifiche da apportare agli istituti di cui al
presente Capo. La sequenza deve iniziare fin dall’entrata in vigore del
presente CCNL e concludersi entro e non oltre i tre mesi successivi.
2. La sequenza conterrà i seguenti obiettivi:
a) il tema delle relazioni sindacali e della
contrattazione integrativa;
b) attuazione operativa dell’autonomia
didattica, organizzativa ed economica delle scuole italiane all’estero;
c) piena applicazione dei diritti al personale
docente e ATA sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (assenze,
congedi parentali, ferie, permessi e diritto allo studio e alla formazione…);
d) ridefinizione di modalità e criteri connessi
al trattamento economico spettante al personale docente assunto con contratto a
tempo determinato;
e) norme contrattuali sulla destinazione che
costituisce mobilità professionale.
Fino alla sottoscrizione della predetta sequenza
restano in vigore le norme previste dal presente Capo.
CAPO XI – PERSONALE DELLE ISTITUZIONI
EDUCATIVE
ART. 127 - PROFILO PROFESSIONALE E FUNZIONE DEL
PERSONALE EDUCATIVO
I. Il profilo professionale dei personale
educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed
organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano
attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di
ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente,
la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli
allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di
intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto
dell’autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie
articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le
attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive.
ART. 128 - ATTIVITA' EDUCATIVA
I. L'attività educativa è volta alla promozione
dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione
degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e
guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto
od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche
all’organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali,
sportive e ricreative, nonchè alla definizione delle rispettive metodologie,
anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento.
ART. 129 - AZIONI FUNZIONALI ALL'ATTIVITA'
EDUCATIVA
1. L'azione funzionale all'attività educativa
comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione,
progettazione, ricerca, documentazione, ivi compresa la produzione di materiali
didattici utili alla formazione degli allievi, l'elaborazione di relazioni sui
risultati educativi conseguiti e su altri argomenti da discutere collegialmente,
la partecipazione alle riunioni collegiali.
2. Tra gli adempimenti individuali rientrano le
attività relative:
a) alla preparazione necessaria per lo svolgimento
dei compiti di assistenza alle attività di studio, culturali, sportive e
ricreative;
b) ai rapporti individuali con le famiglie ed i
docenti;
c) all'accoglienza ed alla vigilanza degli allievi
convittori nel momento della loro entrata ed uscita dal convitto od istituzione
educativa e degli allievi semiconvittori al momento dell'uscita, nonché agli
eventuali compiti di accompagnamento dal convitto od istituzione educativa alle
scuole frequentate o viceversa.
3. Le attività di carattere collegiale sono
costituite dalla partecipazione alle riunioni collegiali per la programmazione,
la progettazione, la discussione ed approvazione delle relazioni sui risultati
educativi conseguiti e la definizione degli elementi di valutazione da fornire
ai competenti consigli di classe, ai quali partecipa, a titolo consultivo, il
personale educativo interessato; la determinazione delle modalità e dei criteri
da seguire nei rapporti con gli allievi e le loro famiglie, nonché con i
docenti delle scuole frequentate dagli allievi medesimi.
4. Rientra altresì nell'attività funzionale
all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di
aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione
educativa.
ART. 130 - ATTIVITA'AGGIUNTIVE
1. Le attività aggiuntive consistono in attività
aggiuntive educative ed in attività aggiuntive funzionali allo svolgimento
dell'attività educativa.
2. Le attività aggiuntive educative,
sono volte a realizzare interventi integrativi finalizzati all'arricchimento
dell'offerta formativa. In particolare, esse possono consistere:
a) nelle attività relative alla realizzazione
di progetti intesi a definire un maggiore raccordo tra convitto od istituzione
educativa, scuola e mondo del lavoro;
b) nella partecipazione a sperimentazioni;
c) nelle attività relative alla realizzazione
di progetti che interessino altri soggetti istituzionali e, in particolare,
gli enti locali, anche per iniziative aperte al territorio, sulla base di
apposite convenzioni;
d) nella partecipazione a progetti promossi
dall'Unione europea.
3. Le risorse utilizzabili, per le attività
aggiuntive di cui al presente articolo e finanziate dall’art. 33, a livello di
ciascuna istituzione educativa, sono determinate nella stessa misura e con le
medesime modalità di cui all'art. 30 del presente CCNL.
4. Le attività aggiuntive funzionali all'attività
educativa possono consistere:
a) nei compiti di coordinamento, da svolgere
secondo i criteri definiti nel progetto educativo di istituto e nel relativo
piano attuativo, come supporto organizzativo al dirigente scolastico dei
convitti annessi agli istituti tecnici e professionali;
b) nei compiti di coordinamento di gruppi di
lavoro costituiti per la definizione di aspetti specifici del progetto
educativo, o per la progettazione di particolari iniziative, secondo quanto
previsto dall'art. 131, comma 4.
5. Le attività aggiuntive sono realizzate nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili.
ART. 131 - ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE A LIVELLO
DI ISTITUZIONE
1. Il personale educativo, riunito collegialmente, definisce i principi ed i
contenuti formativi del progetto educativo, che è adottato dal rettore,
direttore o direttrice o, per i convitti annessi, dal dirigente scolastico. Il
progetto educativo comprende anche il piano delle attività aggiuntive di cui al
precedente articolo. Gli aspetti organizzativi e finanziari sono definiti dal
consiglio di amministrazione del convitto o dell'istituzione educativa, o, per i
convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, dal consiglio di
istituto, nell'ambito del progetto di istituto.
2. Il progetto educativo deve essere coordinato
con le indicazioni che, per gli aspetti didattici, sono contenute nei POF delle
scuole frequentate dagli allievi. A tal fine il collegio dei docenti della
scuola interessata definisce, con la partecipazione dei rappresentanti designati
dal personale educativo, i necessari raccordi tra aspetti didattici ed aspetti
educativi della progettazione complessiva.
3.In coerenza con i POF, i dirigenti delle
istituzioni educative, o, per i convitti annessi, il dirigente scolastico,
avvalendosi degli apporti dei coordinatori di cui al comma 4, predispone il
piano attuativo del progetto, quale documento che esplicita la pianificazione
annuale dell'insieme delle attività e le modalità per la loro realizzazione.
Il personale educativo, riunito collegialmente, delibera in merito al piano
attuativo tenendo conto delle iniziative da assumere per rendere coerente la
propria attività con le attività scolastiche, anche ai fini
dell’organizzazione di interventi congiunti atti a rispondere flessibilmente
ai differenziati bisogni formativi degli allievi.
4. Le riunioni collegiali del personale educativo
possono essere articolate in gruppi di lavoro per la definizione di aspetti
specifici del progetto educativo o delle iniziative da adottare. In tale
occasione sono designati i coordinatori dei
gruppi di lavoro e gli educatori incaricati di partecipare alla riunione del
collegio dei docenti di cui al comma 2.
ART. 132 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON IL
DIRIGENTE SCOLASTICO
1. Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs.
n.165/2001, in attesa che i connessi aspetti retributivi siano opportunamente
regolamentati attraverso gli idonei strumenti normativi, il dirigente scolastico
può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed
amministrative, di educatori da lui individuati ai quali possono essere delegati
specifici compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale
educativo retribuibili, in sede di contrattazione d'istituto, con i
finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le
collaborazioni col dirigente scolastico di cui all’art. 88, comma 2, lettera
f).
ART. 133 - OBBLIGHI DI LAVORO
1. Gli obblighi di lavoro del personale educativo
sono funzionali all'orario di servizio stabilito dal piano di attività e sono
finalizzati allo svolgimento dell'attività educativa e di tutte le altre
attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e
documentazione necessarie all'efficace realizzazione dei processi formativi.
2. Per l'attività educativa, ivi compresa
l'assistenza notturna, è determinato un orario settimanale di 24 ore,
programmabile su base plurisettimanale, da svolgere in non meno di cinque giorni
alla settimana.
3. In aggiunta all'orario settimanale, di cui al
comma 2, è determinato un obbligo di ulteriori 6 ore settimanali. Esse sono
utilizzate, sulla base di una programmazione plurisettimanale, per le attività
di carattere collegiale funzionali all'attività educativa, di cui all'art. 129,
comma 4, e, fino a 5 ore settimanali, per il completamente del servizio di
assistenza notturna, secondo quanto previsto dal progetto educativo di istituto
e dal relativo piano attuativo.
4. Il personale educativo è tenuto, inoltre, ad
assolvere a tutti gli impegni individuali attinenti alle attività funzionali di
cui all'art. 129, comma 2.
5. Il compenso per le attività aggiuntive è
determinato secondo quanto previsto dall'art. 30.
ART. 134 - NORMA FINALE
1. Per quanto non disciplinato specificamente dal presente capo, si applicano le
disposizioni recate da questo CCNL.
CAPO XII - CONCILIAZIONE ED ARBITRATO
ART. 135 - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI
CONCILIAZIONE
1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione
nelle controversie individuali di lavoro previsto dall’articolo 65, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 può svolgersi, oltre che secondo
le forme previste dall’articolo 66 del medesimo decreto legislativo e dal
contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione e arbitrato
del 23 gennaio 2001, come integrato dall’ipotesi di accordo quadro siglata in
data 19.03.2003 , sulla base di quanto previsto dai successivi commi del
presente articolo.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente
articolo, la parte ricorrente può, in materia di contenzioso afferente alla
mobilità interregionale, adire anche la procedura di cui all’art. 484 del
T.U. n. 297/94.
3. Presso le articolazioni territoriali del MPI è
istituito un ufficio con compiti di segreteria per le parti che devono svolgere
il tentativo di conciliazione con annesso un apposito albo per la pubblicazione
degli atti della procedura.
4. La richiesta del tentativo di conciliazione,
sottoscritta dalla parte, deve essere depositata presso l’ufficio del
contenzioso dell’amministrazione competente e presso l’ufficio territoriale
di cui al comma 2, ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. Limitatamente alle controversie riguardanti le materia della
mobilità e delle assunzioni, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato,
gli interessati possono presentare la richiesta di tentativo di conciliazione ai
sensi del presente articolo entro il termine perentorio di quindici giorni dalla
pubblicazione o notifica dell’atto che si ritiene lesivo dei propri diritti,
ferma restando la facoltà di utilizzare, decorso tale termine, le altre forme
previste dal comma 1.
5. La richiesta deve indicare:
- Le generalità del richiedente, la natura del
rapporto di lavoro, la sede ove il lavoratore è addetto;
- il luogo dove devono essere inviate le
comunicazioni riguardati la procedura di conciliazione;
- l’esposizione sommaria dei fatti e delle
ragioni poste a fondamento della richiesta;
- qualora il lavoratore non intenda presentarsi
personalmente, l’eventuale delega ad altro soggetto, anche sindacale e
conferibile anche in un secondo momento, al quale la parte conferisce mandato
di rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.
6. Entro quindici giorni dal ricevimento della
richiesta l’amministrazione compie un primo esame sommario che può
concludersi con l’accoglimento delle pretese del lavoratore. In caso
contrario, deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso
l'ufficio di segreteria e la controparte potrà prenderne visione.
Contestualmente al deposito l'Amministrazione individuerà il proprio
rappresentante con potere di conciliare. La comparizione della parti per
l’esperimento del tentativo di conciliazione è fissata, da parte
dell’ufficio di segreteria di cui al comma 2, in una data compresa nei
quindici giorni successivi al deposito delle osservazioni
dell’amministrazione. L’ufficio di segreteria provvederà, all’atto della
comparizione, all’identificazione dei soggetti che svolgono il tentativo di
conciliazione, che sarà registrata nel verbale di cui ai commi 8 e 9.
7. Qualora la soluzione della controversia
prospettata riguardi le materie della mobilità e delle assunzioni,
l’amministrazione deve pubblicare all’albo dell’ufficio di segreteria di
cui al comma 2, contestualmente al ricevimento, la richiesta di conciliazione,
in modo da consentire agli eventuali terzi interessati di venire a conoscenza
del contenzioso in atto e di far pervenire all’amministrazione loro eventuali
osservazioni entro dieci giorni dalla pubblicazione della notizia. In questo
caso il termine per il deposito delle osservazione da parte
dell’amministrazione è fissato in dodici giorni dal ricevimento della
richiesta.
8. Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi
nel termine di cinque giorni dalla data di convocazione delle parti. Se il
tentativo riesce, le parti sottoscrivono un processo verbale, predisposto
dall’ufficio di segreteria, che costituisce titolo esecutivo, previo decreto
del giudice del lavoro competente ai sensi dell’articolo 411 del codice di
procedura civile. Il processo verbale relativo al tentativo obbligatorio di
conciliazione è depositato a cura di una delle parti o di un’associazione
sindacale, presso Direzione provinciale del lavoro competente, che provvede a
sua volta a depositarlo presso la cancelleria del tribunale ai sensi
dell’articolo 411 del codice di procedura civile per la dichiarazione di
esecutività. Il verbale che dichiara non riuscita la conciliazione è acquisito
nel successivo giudizio ai sensi e per quanto previsto dall’articolo 66, comma
7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more dell’acquisizione
della dichiarazione di esecutività, il verbale di conciliazione produrrà
comunque immediata efficacia tra le parti per la soluzione della controversia.
9. In caso di mancato accordo tra le parti,
l’ufficio di cui al comma 2 stilerà un verbale di mancata conciliazione che,
sottoscritto dalla parti, sarà depositato, a cura di una di esse o di
un’associazione sindacale, presso la competente Direzione provinciale del
lavoro.
10. Qualora l’amministrazione non depositi nei
termini le proprie osservazioni, l’ufficio di cui al comma 2 convocherà
comunque le parti per lo svolgimento del tentativo di conciliazione. Qualora
l’amministrazione non si presenti all’udienza di trattazione, sarà comunque
stilato un processo verbale che prenderà atto del tentativo non riuscito di
conciliazione, che sarà depositato presso la competente Direzione provinciale
del lavoro con le procedure di cui al precedente comma 8.
11. Nei confronti del rappresentante della
pubblica amministrazione nello svolgimento del tentativo obbligatorio di
conciliazione trova applicazione, in materia di responsabilità amministrativa,
quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 66 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 .
ART. 136 - ARBITRATO
1.Le parti, possono concordare di deferire la
decisione di una controversia di lavoro ad un arbitro unico, scelto di comune
accordo, appartenente ad una delle categorie di cui all’art. 5, comma 4, del
CCNQ sottoscritto il 23 gennaio 2001.
ART. 137 - MODALITÀ DI DESIGNAZIONE
DELL'ARBITRO
1.La richiesta di compromettere in arbitri la
controversia deve essere comunicata all’altra parte secondo le modalità
previste dall'art. 3 del CCNQ del 23/1/2001. Entro il termine di 10 giorni la
controparte deve a sua volta comunicare, con le stesse modalità previste
dall'art. 3 del medesimo CCNQ, se intende o no accettare la proposta. Se la
proposta è accettata, entro i successivi 10 giorni le parti procederanno alla
scelta, in accordo tra loro, di un arbitro appartenente alle categorie previste
dall'art. 5, comma 4, del CCNQ predetto.
In caso di mancato accordo, entro lo stesso
termine, si procederà, alla presenza delle parti e presso la camera arbitrale
competente, all'estrazione a sorte dell'arbitro, scelto nell'ambito della lista
arbitrale regionale prevista dall'art. 5, comma 2, del CCNQ 23-1-2001.
Ciascuna delle parti può decidere di revocare il
consenso prima dell'estrazione a sorte degli arbitri, fatto salvo quanto
previsto, in tema di sanzioni disciplinari, dall’art.6, comma 2, del CCNQ
23-1-2001.
2.Ciascuna delle parti può rifiutare l’arbitro
sorteggiato qualora il medesimo abbia rapporti di parentela o affinità entro il
quarto grado con l’altra parte, o motivi non sindacabili di incompatibilità
personale.
Un secondo rifiuto
della stessa parte comporta la rinuncia
all’arbitrato, ferma restando la possibilità di adire l’autorità
giudiziaria.
3. L’atto di accettazione dell’incarico da
parte dell’arbitro deve essere depositato, a cura delle parti, presso la
camera arbitrale stabile, costituita ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del CCNQ
del 23/1/2001 entro cinque giorni dalla designazione comunque effettuata, sotto
pena di nullità del procedimento.
4. Le parti possono concordare che il procedimento
si svolga presso la camera arbitrale regionale oppure, dandone immediata
comunicazione alla medesima, presso l’istituzione cui appartiene
l'interessato.
5. Si applicano per l'arbitrato le procedure
previste dagli articoli 4 e 6 del CCNQ del 23 /1/2001.
ART. 138 - NORMA FINALE
1. Per tutto quanto non previsto dai presenti
articoli si rinvia al CCNL quadro sottoscritto in data 23/1/2001 ed alle
disposizioni del D.lgs. 165/2001.
CAPO XIII - TELELAVORO
ART. 139 - DISCIPLINA DEL TELELAVORO
1.Il presente capo si applica, a domanda, al
personale amministrativo non con funzioni apicali, in servizio nelle istituzioni
scolastiche ed educative, nell'ambito e con le modalità stabilite dal CCNQ
sottoscritto il 23 marzo 2000, al fine di razionalizzare l'organizzazione del
lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile
delle risorse umane. In particolare trova applicazione per quanto concerne
l’assegnazione ai progetti di telelavoro l’art. 4 e 6 del CCNQ 23-3-2000.
2. Le relazioni sindacali relative al presente
capo sono quelle previste dall’art.4 e 6.
3. Il telelavoro determina una modificazione del
luogo di adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con l'ausilio di
specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti:
a) telelavoro domiciliare, che comporta la
prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente;
b) altre forme del lavoro a distanza, come il
lavoro decentrato da centri satellite, i servizi di rete e altre forme
flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, che comportano
l’effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede
dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.
4. La postazione di lavoro deve essere messa a
disposizione, installata e collaudata a cura e a spese delle Istituzioni
scolastiche ed educative, sulle quali gravano i costi di manutenzione e di
gestione dei sistemi di supporto peri lavoratori. Nel caso di telelavoro a
domicilio, può essere installata una linea telefonica dedicata presso
l'abitazione con oneri di impianto e di esercizio a carico degli enti,
espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto
prevede l'entità dei rimborsi, anche in forma forfetaria, delle spese sostenute
dal lavoratore per consumi energetici e telefonici.
5. Le istituzioni scolastiche ed educative
presenteranno alle rispettive Direzioni generali regionali specifici progetti di
telelavoro, che potranno essere approvati purchè i relativi oneri trovino
copertura nelle risorse finanziarie iscritte nel bilancio delle istituzioni
scolastiche medesime.
ART. 140 - ORARIO DI LAVORO
1.L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle
diverse forme del tempo parziale, è distribuito nell'arco della giornata a
discrezione del dipendente in relazione all'attività da svolgere, fermo
restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione
per comunicazioni di servizio in due periodi di un'ora ciascuno, concordati con
le istituzioni scolastiche ed educative nell'ambito dell'orario di servizio. Per
il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, il periodo è
unico con durata di un'ora. Per effetto della autonoma distribuzione del tempo
di lavoro, non sono configurabili prestazioni supplementari, straordinarie
notturne o festive, né permessi brevi ed altri istituti che comportano
riduzioni di orario.
2. Ai fini della richiesta di temporaneo rientro
del lavoratore presso la sede di lavoro, di cui all'art. 6, comma 1, ultimo
periodo, dell'accordo quadro del 23/3/2000, per "fermo prolungato per cause
strutturali" si intende un’interruzione del circuito telematico che non
sia prevedibilmente ripristinabile entro la stessa giornata lavorativa.
ART. 141 - FORMAZIONE
1.L' Amministrazione centrale definisce, in sede
di contrattazione integrativa regionale, le iniziative di formazione che
assumono carattere di specificità e di attualità nell'ambito di quelle
espressamente indicate dall'art. 5, commi 5 e 6, dell'accordo quadro del
23/3/2000. Utilizza, a tal fine, le risorse destinate al progetto di telelavoro.
2. Nel caso di rientro definitivo nella sede
ordinaria di lavoro e qualora siano intervenuti mutamenti organizzativi, le
istituzioni attivano opportune iniziative di aggiornamento professionale dei
lavoratori interessati per facilitarne il reinserimento.
ART. 142 - COPERTURA ASSICURATIVA
1.Le istituzioni scolastiche ed educative,
nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione del
telelavoro, stipulano polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
- danni alle attrezzature telematiche in dotazione
del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
- danni a cose o persone, compresi i familiari del
lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature.
2.La verifica delle condizioni di lavoro e
dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attività e
periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l'interessato i
tempi e le modalità di accesso presso il domicilio. Copia del documento di
valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.lgs. 626/1994, è
inviata ad ogni dipendente per la parte che lo riguarda, nonché al
rappresentante per la sicurezza.
ART. 143 - CRITERI OPERATIVI
1. La disciplina prevista dal presente capo mira
ad introdurre elementi di flessibilità nei rapporti di lavoro, con benefici di
carattere sociale e individuale, ed un possibile incremento della produttività
e miglioramento dei servizi.
Si dovrà verificare pertanto che, a fronte dei
costi a regime, l'introduzione del telelavoro comporti incrementi di produttività
e risparmi di spesa anche legati al ridimensionamento della sede di lavoro,
oltre che di benefici sociali e di positivi riflessi esterni, nonchè di
miglioramento di qualità della vita, specie nei grandi centri urbani.
Si dovrà prevedere, di conseguenza,
un’attendibile, seppure tendenziale, quantificazione, da un lato di tutte le
spese e, dall'altro, dei risparmi di spesa e dei benefici in termini di maggiore
produttività e di positive ricadute nel sistema sociale, con una ponderata
valutazione e coerenza della compatibilità economico-finanziaria complessiva.
ART. 144 - NORMA FINALE DI RINVIO
1. Per quanto non esplicitamente previsto nel
presente capo si rinvia alla disciplina di cui all’Accordo quadro sul
telelavoro del 23.03.2000.
CAPO XIV– DISPOSIZIONI FINALI
ART. 145 - PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI
DI STATO
1. Il periodo trascorso dal personale della scuola
e delle istituzioni educative in posizione di comando, distacco, esonero,
aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con
retribuzione a carico del MPI, è valido a tutti gli effetti come servizio di
istituto nella scuola, anche ai fini dell'accesso al trattamento economico
previsto dal capo VIII.
2. Il periodo di distacco o di aspettativa
sindacale è considerato servizio effettivo ed è utile anche ai fini delle
progressioni di cui agli articoli 77, 80 e 81 del CCNL 24.07.2003.
3. Restano ferme le disposizioni in vigore che
prevedono la validità del periodo trascorso dal personale scolastico in altre
situazioni di stato che comportano assenza
dalla scuola.
ART. 146 - NORMATIVA VIGENTE E DISAPPLICAZIONI
1) In applicazione dell’art.69, comma 1, del
d.lgs. n.165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego
vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili
con la firma definitiva del presente CCNL, con l’eccezione delle seguenti
norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano
a trovare applicazione nel comparto scuola:
artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e
successive modificazioni e integrazioni.
tutta la normativa, contrattuale e non
contrattuale, sin qui applicata, in materia di mutilati ed invalidi per servizio
e norme in favore dei congiunti dei caduti per servizio, benefici spettanti ai
mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;
c) tutta la materia relativa al collocamento a
riposo resta regolata dalle norme vigenti;
d) tutta la normativa, contrattuale e non
contrattuale, sin qui applicata, in materia di missioni;
e) la normativa richiamata nel presente CCNL;
f) la normativa sul riposo festivo settimanale
come previsto dall’art.2109, comma 1, del Codice Civile;
g)la seguente normativa:
1)Art. 3 del DPR n.395/88 (in
tema di diritto allo studio)
2)Art. 17 del DPR n.3/57 (limiti
al dovere verso il superiore)
3)Art. 21 del DPR n. 399/88, commi 1 e 2(su
mobilità per incompatibilità)
4)Art.7 DPR 395/88 (su
IIS nella 13° mensilità)
5)Art.53 L.312/80 e art. 3, commi 6 e 7 del DPR
n.399/88
6) Legge 11 febbraio 1980, n. 26 (artt.1-4) e
legge 25 giugno 1985 n.333 (aspettativa
per ricongiungimento con il coniuge che presta servizio all’estero)
7) ai soli fini della determinazione
dell’importo dell’indennità di funzioni superiori, dell’indennità di
direzione e di reggenza, l’art. 69 del CCNL 4.08.95,
l’art.21, comma 1, del CCNL 26-5-1999 e l’art 33 CCNI 31-8-1999 (fondi non a
carico del CCNL 24-7-2003 della scuola);
8) Art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95
9) Artt. 38, 40 e 67 del T.U. n.3/57, art. 20
legge 24.12.86, n.958 e art.7 legge 30.12.91, n.412 (servizio
militare)
10) Art.132 T.U. n.3/1957 (riammissione in
servizio)
11) Art.2 L.476/1984, L.398/1989, art.4
L.498/1992, art.453 T.U.297/1994, art.51 L449/1997 e art.52, comma 57,
L.448/2001.
2. E’ espressamente disapplicata la seguente
normativa:
- l’art. 475 del d.lgs. n.297/94 (assegnazioni
provvisorie di sede);
- l’art. 568 del d.lgs. n.297/94 (assegnazione
provvisoria);
- l’art. 478 del d.lgs. n.297/94 (sostituzione
dei docenti assenti);
- l’art. 455 del d.lgs. n.297/94 (utilizzazione
del personale docente e DOA);
- l’art. 480 del d.lgs. n.297/94 (inquadramenti
in profili professionali amm.vi);
l’art. 7, comma 4 -secondo periodo, comma 5,
comma 6 e comma 7 del D.Lgs. 59/2004;
- l’art. 8, comma 3 del D.Lgs. 59/2004;
- l’art. 10, comma 4 – secondo periodo, comma
5 del D.Lgs. 59/2004 ;
- l’art. 11, comma 7, del D.Lgs. 59/2004;
3. Le Parti si riservano la possibilità di
riesaminare il testo del presente articolo con apposita sequenza contrattuale
ove emerga la necessità di precisazioni o correttivi.
ART. 147 - Aumenti contrattuali ai capi di
istituto
1. Ai capi di istituto, in servizio nel
quadriennio contrattuale 2006-09 e che non hanno acquisito la qualifica di
dirigenti scolastici, sono attribuiti i medesimi incrementi stipendiali, per
tredici mensilità, spettanti al docente laureato degli Istituti secondari di II
grado.
ART. 148 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE
1.Le
Parti si danno atto di aver attivato il Fondo nazionale pensione complementare
per i lavoratori del comparto, sulla base dell'Accordo 14.03.2001, come previsto
dal decreto legislativo n. 124/1993 e dalla legge n. 335/1995 e successive
modificazioni e integrazioni.
2.Destinatari del Fondo pensioni sono i lavoratori che liberamente aderiscono e
aderiranno al Fondo stesso secondo quanto prescritto dalla legge, dallo statuto
e dai regolamenti.
ART. 149 - VERIFICA DELLE DISPONIBILITÀ
FINANZIARIE COMPLESSIVE
1. In caso di accertamento da parte del Ministero
dell’Economia e delle Finanze di maggiori oneri del contratto rispetto a
quelli previsti, le parti firmatarie possono richiedere il controllo e la
certificazione di tali oneri ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.L.vo n.
165/2001, al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego,
istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10
della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
2. Qualora siano certificati maggiori oneri
contrattuali rispetto a quelli previsti, le parti si incontrano allo scopo di
concordare la proroga dell'efficacia temporale del contratto, ovvero la
sospensione dell'esecuzione, totale o parziale, dello stesso
ART. 150 - NORMA DI RINVIO
1. La disciplina di cui al presente CCNL è
suscettibile delle modifiche che in via pattizia si rendessero necessarie in
relazione all’entrata in vigore di eventuali innovazioni ordinamentali.
TABELLE
TABELLA A – PROFILI DI AREA DEL PERSONALE ATA
(Tabella A del C.C.N.L. 24/07/03)
1.L’unità dei servizi amministrativi è
costituita dalle professionalità articolate nei profili di AREA del personale
ATA individuati dalla presente tabella.
Le modalità di accesso restano disciplinate dalle
disposizioni di legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali che sono
individuati dalla tabella B.
Area D:
Svolge attività lavorativa di rilevante
complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa,
ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei
risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi
impartiti, al
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.
Organizza autonomamente l’attività del
personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico.
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi
di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo,
quando necessario.
Svolge con autonomia operativa e responsabilità
diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e
consegnatario dei beni mobili.
Può svolgere attività di studio e di
elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione
professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi.
Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione
nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi
nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
Area C
Nei diversi profili svolge le seguenti attività
specifiche
amministrativo
- attività lavorativa complessa con autonomia
operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell’esecuzione degli
atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, pure
mediante l’utilizzazione di procedure informatiche. Sostituisce il DSGA. Può
svolgere attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei
confronti di personale neo assunto. Partecipa allo svolgimento di tutti i
compiti del profilo dell’area B. Coordina più addetti dell’area B.
tecnico
- attività lavorativa complessa con autonomia
operativa e responsabilità diretta, anche mediante l’utilizzazione di
procedure informatiche nello svolgimento dei servizi tecnici nell’area di
riferimento assegnata. In rapporto alle attività di laboratorio connesse alla
didattica, e’ subconsegnatario con l’affidamento della custodia e gestione
del materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori e delle officine,
nonché dei reparti di lavorazione. Conduzione tecnica dei laboratori, officine
e reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la funzionalità.
Partecipa allo svolgimento di tutti i compiti del profilo dell’area B.
Coordina più addetti dell’area B.
Area B:
Nei diversi profili svolge le seguenti attività
specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta
amministrativo
- nelle istituzioni scolastiche ed educative
dotate di magazzino può essere addetto, con responsabilità diretta, alla
custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del
materiale e delle derrate in giacenza. Esegue attività lavorativa richiedente
specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure
anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità
di catalogazione. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del
protocollo.
tecnico
- conduzione tecnica dei laboratori, officine e
reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la funzionalità. Supporto
tecnico allo svolgimento delle attività didattiche . Guida degli autoveicoli e
loro manutenzione ordinaria. Assolve i servizi esterni connessi con il proprio
lavoro.
cucina
- preparazione e confezionamento dei pasti,
conservazione delle vivande, anche attraverso strumentazioni particolari, di cui
cura l’ordinaria manutenzione.
infermeria
- organizzazione e funzionamento dell’infermeria
dell’istituzione scolastica e cura delle relative dotazioni mediche,
farmacologiche e strumentali. Pratiche delle terapie e delle misure di
prevenzione prescritte.
guardaroba
- conservazione, custodia e cura del corredo degli
alunni. Organizzazione e tenuta del guardaroba.
Area A s
Nei diversi profili svolge le seguenti attività
specifiche
servizi scolastici
- coordinamento dell'attività del personale
appartenente al profilo A, di cui comunque, in via ordinaria, svolge tutti i
compiti. Svolge attività qualificata di assistenza all’handicap e di
monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie della scuola, in particolare
dell'infanzia.
servizi agrari
- attività di supporto alle professionalità
specifiche delle aziende agrarie, compiendo nel settore agrario, forestale e
zootecnico operazioni semplici caratterizzate da procedure ben definite.
Area A
Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con
responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività
caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non
specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di
accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi
immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche
e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi
scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria
vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche,
di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con
i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap
nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e
nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura
dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art.
47.
Tabella B - Requisiti culturali per l’accesso
ai profili professionali del personale ATA
Direttore dei servizi generali ed
amministrativi:
- laurea specialistica in giurisprudenza; in
scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli
equipollenti.
Coordinatore amministrativo:
a) laurea triennale in giurisprudenza; in scienze
politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli
equipollenti.
Coordinatore tecnico:
- a) laurea triennale specfica.
Assistente amministrativo:
- a) diploma di maturità
Assistente tecnico:
- a) diploma di maturità corrispondente alla
specifica area professionale.
Cuoco:
- a) diploma di qualifica specifica rilasciato da
un istituto professionale alberghiero;
Infermiere:
- laurea in scienze infermieristiche.
Guardarobiere:
- a) diploma di qualifica specifica;
Addetto alle aziende agrarie:
- a) diploma di qualifica professionale specifica.
Collaboratore scolastico dei servizi
- a) diploma di qualifica professionale e corso
certificato di formazione sull’assistenza all’handicap e sull'igiene dei
minori
Collaboratore scolastico:
- diploma di qualifica triennale successivo alla
scuola media.
E' fatta salva la validità dei titoli di studio
in possesso, al momento di entrata in vigore del presente CCNL, per coloro che
sono già inseriti in graduatoria o che abbiano prestato almeno un mese di
servizio.
Tabella C - Corrispondenza tra aree e profili
professionali del personale ATA
(Tabella C del C.C.N.L. 24/07/03)
Nuove
Aree |
Profili professionali
previsti dal
CCNL 4-8-1995 |
|
|
D |
Direttore dei servizi
generali ed amministrativi |
|
|
C |
Coordinatore amministrativo |
C |
Coordinatore tecnico |
|
|
B |
Assistente amministrativo |
B |
Assistente tecnico |
B |
Cuoco |
B |
Infermiere |
B |
Guardarobiere |
|
|
|
|
A s |
Collaboratore scolastico dei
servizi |
A s |
Addetto alle aziende agrarie |
|
|
A |
Collaboratore scolastico |
TABELLA C1 – Equivalenza vecchio-nuovo
ordinamento personale ATA
Vecchia Area
|
Vecchia qualifica
|
Nuova qualifica
|
Nuova Area
|
D
|
Direttore dei servizi generali e
amministrativi
|
Direttore dei servizi generali e
amministrativi
|
D
|
|
|
|
|
C
|
Coordinatore amministrativo o tecnico
|
Coordinatore amministrativo o tecnico
|
C
|
|
|
|
|
B
|
Assistente amministrativo o tecnico
|
Assistente amministrativo o tecnico
|
B
|
B
|
Cuoco
|
Cuoco
|
B
|
B
|
Infermiere
|
Infermiere
|
B
|
|
|
Guardarobiere
|
B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Collaboratore scolastico dei servizi
|
A s
|
|
|
Addetto alle aziende agrarie
|
A s
|
A
|
Guardarobiere
|
|
|
A
|
Addetto alle aziende agrarie
|
Collaboratore scolastico
|
A
|
A
|
Collaboratore scolastico
|
|
|
Tabella D
(Tabella D del C.C.N.L. 24/07/03)
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI,
PROFESSIONALI E DI SERVIZIO PER LE PROCEDURE DI DESTINAZIONE ALL’ESTERO
A) Titoli culturali (fino ad un massimo di
punti 35)
Non è valutabile il titolo d’accesso alla
cattedra o posto attualmente ricoperto, né quello di grado inferiore.
1. per ogni diploma universitario di durata almeno
quadriennale conseguito in Italia o all’estero punti 5
2. per ogni diploma di Accademia di belle arti,
Conservatorio di musica, I.S.E.F. e vigilanza scolastica punti 4
3. per ogni diploma universitario di durata
biennale o triennale conseguito in Italia o all’estero punti 2
4. per ogni diploma di istruzione secondaria di
secondo grado conseguito in Italia o all’estero punti 5
5. per ogni diploma finale di lingua straniera,
diversa da quella delle aree linguistiche francese, inglese, tedesca e spagnola,
rilasciato da istituti di istruzione universitaria italiani o stranieri, a
seguito di corsi di durata almeno biennale punti 2
6. per ogni libera docenza punti 5
7. per ogni dottorato di ricerca punti 5
8. per ogni attestato finale di corso di
perfezionamento post-lauream conseguito presso università italiane o straniere,
se di durata semestrale punti 1, se di durata annuale punti 2
9. per ogni titolo finale di corsi di
specializzazione post-lauream rilasciato da un’università italiana o
straniera di durata pluriennale punti 5
B) Titoli professionali (fino ad un massimo
di 25 punti)
1. per ogni abilitazione o idoneità o inclusione
in graduatorie dei vincitori o di merito relative a concorsi, per esami per
classi diverse da quella della disciplina d’insegnamento punti 3
2. per ogni inclusione in graduatoria di merito di
pubblico concorso per la funzione direttiva, diverso dal ruolo di appartenenza
punti 3
3. per ogni inclusione in graduatoria di merito
del personale Amministrativo,Tecnico e Ausiliario dello stesso livello o di
livello superiore
al ruolo di appartenenza punti 3
4. per ogni titolo di specializzazione per alunni
portatori di handicap di durata biennale conseguiti ai sensi dell’art.325 del
D.lgs.16-4-1994, n. 297 punti 2
5. per la realizzazione di progetti finalizzati al
superamento della dispersione scolastica, all’educazione alla multiculturalità
deliberati dai competenti organi collegiali o autorizzati con DM del MAE, per
ogni progetto punti 1 fino ad un massimo di punti 2
6. per l’attività di direzione o di
coordinamento nei corsi di aggiornamento/formazione, tenutisi in Italia o
all’estero, previsti dal piano nazionale di aggiornamento o dal piano annuale
del MAE e/o deliberati dai collegi docenti, per ogni corso punti 2 fino ad un
massimo di punti 4
7. per l’attività di docenza nei corsi di
aggiornamento/formazione, tenutisi in Italia o all’Estero previsti dal piano
nazionale di aggiornamento o dal piano annuale del MAE e|o deliberati dai
collegi docenti, per ogni corso attinente all’area disciplinare o alla
funzione di appartenenza punti 2, per ogni corso non attinente all’area
disciplinare o alla funzione di appartenenza punti 1 fino ad un massimo di
punti 4
8. per il personale ATA per la partecipazione a
corsi di aggiornamento e/o per la realizzazione di progetti di automazione o
ammodernamento dei servizi, promossi dall’amministrazione o approvati dagli
organi competenti, per ogni corso punti 1 fino ad un massimo di punti 2
9. per l’inclusione in altra graduatoria di
precedenti procedure di selezione all’estero indetta ai sensi dell’art. 1
della legge n. 604/1982 (si valuta una sola altra inclusione) punti 1
10. per la scuola elementare, per la frequenza del
corso di aggiornamento – formazione linguistica e glottodidattica compreso nel
piano attuato dal Ministero, con la collaborazione dei Provveditori agli Studi,
delle istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca punti 1
C. Titoli di servizio (fino ad un massimo di 20
punti)
1. per ogni anno di servizio prestato nella
qualifica, nella classe di concorso o nel posto di insegnamento (per la scuola
dell’infanzia ed elementare) di attuale appartenenza con contratto a tempo
indeterminato punti 2
SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE
NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI
Art. 1
(Definizione)
1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o
comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante
offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che
sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi
confronti;
Art. 2
(Principi)
1. Il codice è ispirato ai seguenti principi:
a) è inammissibile ogni atto o comportamento che
si configuri come molestia sessuale nella definizione sopra riportata;
b) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei
lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria
libertà personale;
c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei
lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo
di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;
d) è istituita la figura della Consigliera/del
Consigliere di fiducia, così come previsto dalla risoluzione del Parlamento
Europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e è
garantito l'impegno delle aziende a sostenere ogni componente del personale che
si avvalga dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o che sporga
denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni circa
la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale
ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
e) è garantito l'impegno dell'Amministrazione a
definire preliminarmente, d'intesa con i soggetti firmatari del Protocollo
d'Intesa per l'adozione del presente Codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i
compiti e i requisiti culturali e professionali della persona da designare quale
Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere gli Enti in
possesso dei requisiti necessari, oppure individuare al proprio interno persone
idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso
formativo;
f) è assicurata, nel corso degli accertamenti,
l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
g) nei confronti delle lavoratrici e dei
lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure disciplinari ai
sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto legislativo n. 165
del 2001 sia inserita, precisandone in modo oggettivo i profili ed i
presupposti, un'apposita tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi di
persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di
molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai fini
disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali attualmente
vigenti;
h) l'amministrazione si impegna a dare ampia
informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e dirigenti, del presente
Codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da adottarsi in caso
di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno
rispetto della dignità della persona.
Art. 3
(Procedure da adottare in caso di molestie
sessuali)
1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento
indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la dipendente/il dipendente
potrà rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una
procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso.
2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere
dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza
dell'argomento affrontato.
3. La Consigliera/il Consigliere, che deve
possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarà adeguatamente
formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla
dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla
soluzione del caso.
Art. 4
(Procedura informale intervento della
consigliera/del consigliere)
1. La Consigliera/il Consigliere, ove la
dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno,
interviene al fine di favorire il superamento della situazione di disagio per
ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il
suo comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e
interferisce con lo svolgimento del lavoro.
2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere
deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede.
Art. 5
(Denuncia formale)
1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle
molestie sessuali non ritenga di far ricorso all'intervento della
Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il
comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, con
l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al dirigente o
responsabile dell'ufficio di appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere gli
atti all'Ufficio competenze dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni
caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà avvalersi.
2. Qualora la presunta/il presunto autore di
molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la
denuncia potrà essere inoltrata direttamente alla direzione generale.
3. Nel corso degli accertamenti è assicurata
l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
4.Nel rispetto dei principi che informano la legge
n. 125/1991, qualora l'Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare,
ritenga fondati i dati, adotterà, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le
OO.SS. e sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute
di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie
sessuali ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne
rispettino reciprocamente l'inviolabilità della persona.
5. Sempre nel rispetto dei principi che informano
la legge n. 125/91 e nel caso in cui l'Amministrazione nel corso del
procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il denunciante
ha la possibilità di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere
trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio.
6. Nel rispetto dei principi che informano la
legge n. 125/91, qualora l'Amministrazione nel corso del procedimento
disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta di uno o
entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in
attesa della conclusione del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire
nel frattempo un clima sereno; in tali casi è data la possibilità ad entrambi
gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza
delle Organizzazioni Sindacali, ed è comunque garantito ad entrambe le persone
che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.
Art. 6
(Attività di sensibilizzazione)
1. Nei programmi di formazione del personale e dei
dirigenti le aziende dovranno includere informazioni circa gli orientamenti
adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da
seguire qualora la molestia abbia luogo.
2. L'amministrazione dovrà, peraltro, predisporre
specifici interventi formativi in materia di tutela della libertà e della
dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti
configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione dovrà essere posta
alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e
diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle
molestie sessuali sul posto di lavoro.
3. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere,
d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice di condotta
contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.
4. Sarà inoltre predisposto del materiale
informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da
adottare in caso di molestie sessuali.
5. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere
un'azione di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta
nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la
Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvederà a trasmettere
annualmente ai firmatari del Protocollo ed alla Presidente del Comitato
Nazionale di Parità un'apposita relazione sullo stato di attuazione del
presente Codice.
6. L'Amministrazione e i soggetti firmatari del
Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice si impegnano ad
incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli esisti ottenuti con
l'adozione del Codice di condotta contro le molestie sessuali ed a procedere
alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.
ALLEGATO N. 2
Codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni
Art. 1
(Disposizioni di carattere generale)
1.I princìpi e i contenuti del presente codice
costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà
e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione
lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale militare, quello della
polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti
delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli
all'atto dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma
dell'art. 54, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al
coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare.
Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei
pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano
applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di
regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o
regolamenti. Nel rispetto dei princìpi enunciati dall'art. 2, le previsioni
degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate dai codici
adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2
(Principi)
1. Il dipendente conforma la sua condotta al
dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed
onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità
dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente
assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico;
ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse
pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di
indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività
inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di
interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto
adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e
comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica
amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il
dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento
delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed
efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai
propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i
beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le
informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere
tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e
l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima
disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso
degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò
non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per
valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a
carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni
possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando,
comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro
consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il
dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti
territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle
funzioni e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e
funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
Art. 3
(Regali e altre utilità)
1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri,
né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo
quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano
trarre benefìci da decisioni o attività inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per
altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti
entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un
sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli
d'uso di modico valore.
Art. 4
(Partecipazione ad associazioni e altre
organizzazioni)
1. Nel rispetto della disciplina vigente del
diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la
propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non
riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività
dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti
ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo
vantaggi di carriera.
Art. 5
Trasparenza negli interessi finanziari.
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente
dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti
che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:
a)
se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora
rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di
collaborazione;
b)
se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano
interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle
pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue
funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri
interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione
pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini
entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali
o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà
dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti
all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari
generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria
situazione patrimoniale e tributaria.
Art. 6
(Obbligo di astensione)
1. Il dipendente si astiene dal partecipare
all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi
propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui
od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui
egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o
gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano
gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
Art. 7
(Attività collaterali)
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi
dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è
tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di
collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel
biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti
all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri
superiori il conferimento di incarichi remunerati.
Art. 8
(Imparzialità)
1. Il dipendente, nell'adempimento della
prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che
vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non
rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o
rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità
di svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo in
particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
Art. 9
(Comportamento nella vita sociale)
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che
ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei
rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle
loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa,
tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Art. 10
(Comportamento in servizio)
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non
ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione
di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali,
il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente
necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati
materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi
d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze
personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione
se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta
abitualmente persone estranee all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale,
né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente, in
relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.
Art. 11
(Rapporti con il pubblico)
1. Il dipendente in diretto rapporto con il
pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le
spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di
altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta
l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando
genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a
disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde
sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e
diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il
dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento
dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente
dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni né fa
promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio,
se ciò possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua
indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte
le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e
comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività
lavorativa in un’amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa
del rispetto degli standard
di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei
servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di
consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro
informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
Art. 12
(Contratti)
1. Nella stipulazione di contratti per conto
dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di
terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di
intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o
l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto
dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o
assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo
privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con
imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio
precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle
attività relative all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo
privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto
dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si
trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in
materia di affari generali e personale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le Parti si danno atto che la previsione
contrattuale dell’istituto arbitrale nelle controversie di lavoro del comparto
scuola non ha conseguito gli effetti previsti, dovendosi rilevarne uno scarso
utilizzo. Esso va invece va rilanciato, anche attraverso l’introduzione di
modifiche, finalizzandolo all’obbligatorietà delle relative procedure.
Le Parti concordano che l’istituto arbitrale si
inserisce in una comune volontà di snellimento ed economicità delle procedure
di contenzioso in sede diversa da quella giurisdizionale, attualmente oberata
anche da numerosi contenziosi scolastici.
Le Parti si propongono, inoltre, di coinvolgere il
Ministero della Funzione Pubblica e il Ministero della Giustizia per reperire
risorse specifiche da destinare all’istituto dell’arbitrato, anche
attraverso corsi di formazione e di aggiornamento che contribuiscano alla
creazione di una cultura positiva dell’arbitrato sia per le PP.AA. che per le
OO.SS, -.